IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di
a) Sospendere, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e parimenti con il provvedimento n. DN7/26 del 24.3.2006 del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, l’autorizzazione concessa con ordinanza n. 21 del 17.7.2000, rilevato peraltro, che la ditta CIAF AMBIENTE ha comunicato la sospensione dell’attività dello stabilimento a far data dal 13.3.2006, con nota del 15.3.2006,
b) Diffidare, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, la ditta CIAF AMBIENTE, ad eliminare le irregolarità riscontrate dall’ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti, ed in premessa riportate, relativamente alle emissioni derivanti dall’impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti speciali non tossici e nocivi e stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti speciali non tossici e nocivi e stoccaggio provvisorio per conto proprio di rifiuti tossici e nocivi, ubicato in comune di Atessa (CH), loc. Piazzano 89, per un periodo di mesi sei corrispondente a quello stabilito con la determinazione dirigenziale n. DN7/26 del 24.3.2006 soprariportata;
2) di incaricare l’ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente determinazione;
Omissis
4) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.
5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.
Per il Dirigente del Servizio
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Antonio Sorgi