IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di approvare, ai sensi degli artt. 27 e 28 del Decreto
Legislativo 05.02.1997 n° 22 e successive modifiche e integrazioni – Legge
Regionale 28.04.2000 n° 83 art. 21 – il progetto presentato dalla DECO S.p.A. –
Via Vomano s.n. – 65010 Spoltore (PE) – per la realizzazione e l’esercizio di
un nuovo impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti da ubicarsi
in località “Casoni” del Comune di Chieti, nell’area individuata nel vigente
Catasto terreni al Foglio 45 – Particelle
198, 199, 4295 e al Foglio 55 Particella 201 per una superficie
complessiva occupata in pianta di ca. 36.000 mq e una potenzialità di 270.000
ton/anno, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di
seguito riportati:
Elaborati tecnici
Allegato n.
1 – A.1 - Relazione Tecnica
compendiativa – Febbraio 2006;
Allegato n.
2 – A.2 - Relazione Geologica
e Geotecnica – Febbraio 2004;
Allegato n.
3 – A.3 (rev. 1) - Piano di
gestione – Ottobre 2005;
Allegato n.
4 – A.4 (rev. 1) - Analisi
fotografica con simulazioni – Ottobre 2005;
Caratterizzazione tecnica del sito
Allegato n.
5 - B.1 (rev. 1) –
Inquadramento territoriale scala varie – Ottobre 2005;
Allegato n.
6 - B.2 (rev. 1) – Quadro dei
vincoli scala varie – Ottobre 2005;
Allegato n.
7 - B.3 (rev. 1) – Carta
geologica scala 1:5.000 - Ottobre 2005;
Allegato n.
8 - B.4 (rev. 1) – Carta
geomorfologica scala 1:5.000 - Ottobre 2005;
Allegato n.
9 - B.5 (rev. 1) – Carta
idrologica e della permeabilità scala 1.5.000 – Ottobre 2005;
Allegato n.
10 - B.6 (rev. 1) – Carta dei
venti – Viabilità sovracomunale e comunale – Distanze di sicurezza scala varie
– Ottobre 2005;
Allegato n.
11 - B.7 (rev. 1) –
Planimetria dello stato attuale scala 1:1.000 – Ottobre 2005;
Opere edili ed accessorie
Allegato n.
12 - C.1 (rev. 1) – Sistema
integrato di gestione rifiuti scala 1:1.000 – Ottobre 2005;
Allegato n.
13 - C.2 (rev. 1) –
Planimetria generale scala 1.500 – Ottobre 2005;
Allegato n.
14 - C.3 (rev. 1) – Flussi in
ingresso all’impianto scala 1:500 – Ottobre 2005;
Allegato n.
15 - C.4 (rev. 1) – Flussi in
uscita dall’impianto scala 1:500 – Ottobre 2005;
Allegato n.
16 - C.5 (rev. 1) – Pianta
copertura e prospetti scala 1:400 – Ottobre 2005;
Allegato n.
17 - C.6 (rev. 1) – Piante
prospetti e sezioni uffici e servizi scala 1:200/100/50 – Ottobre 2005;
Opere elettromeccaniche
Allegato n.
18 - D.1 (rev. 1) –
Planimetria impianto con macchine scala 1:250 – Ottobre 2005;
Allegato n.
19 - D.2 (rev. 1) – Sezioni
impianto con macchine scala 1:250/1.000 – Ottobre 2005;
Allegato n.
20 - D.3 (rev. 1) – Schema di
processo – Ottobre 2005;
Impianti tecnologici
Allegato n.
21 - E.1 (rev. 1) – Rete
fognaria, acque meteoriche e acque di processo scala 1:500 – Ottobre 2005;
Allegato n.
22 - E.2 (rev. 1) – Rete
antincendio e presidi scala 1:500 – Ottobre 2005;
Allegato n.
23 - E.3 (rev. 1) – Schema
unifilare elettrico – Ottobre 2005;
Allegato n.
24 - E.4 (rev. 1) – Rete di
illuminazione esterna e f.e.m. scala 1:500 – Ottobre 2005;
Allegato n.
25 - E.5 (rev. 1) – Rete di
messa a terra scala 1:500 – Ottobre 2005;
Allegato n.
26 - E.6 (rev. 1) – Rete
aspirazione e trattamento aria scala 1:500 – Ottobre 2005;
2) di
autorizzare la Società DECO
S.p.A. – Via Vomano s.n. – 65010 SPOLTORE (PE) - a realizzare, ai sensi del
predetto art. 27 D.Lgs. 22/97 e dell’art. 22 L.R. 83/2000, il progetto di cui
al punto 1);
3) di stabilire
che l’autorizzazione alla
realizzazione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del
presente provvedimento; per quanto attiene alla realizzazione della sezione di
raffinazione, prevista in progetto in una fase successiva, viene concesso
identico periodo a far data dalla richiesta di inizio lavori da inviare alla
competente struttura regionale; detti periodi sono rinnovabili e a tal fine
deve essere inoltrata richiesta di proroga motivata, nei termini di legge, alla
Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio
Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 – Pescara;
4) di
autorizzare la Società DECO
S.p.A. – Via Vomano s.n. – 65010 SPOLTORE (PE), ai sensi dell’art. 28 D.Lgs.
22/97 e dell’art. 24 L.R. 83/2000, all’esercizio dell’impianto indicato al
precedente punto 1) alle condizioni
e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:
della A.U.S.L. – Azienda Unità Sanitaria
Locale di Chieti:
- Che l’infermeria e la sala riunione abbiano
superficie aeroilluminante naturale, pari ad almeno 1/8 della corrispondente
superficie pavimentata;
dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela
Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti:
- Per quanto riguarda il biofiltro i tempi di
contatto aria - materiale filtrante devono essere di almeno 45 secondi;
- Al fine della valutazione delle emissioni,
la Ditta dovrà dotarsi di un camino-cappa mobile le cui caratteristiche e dimensionamento dovrà essere concordato
con l’A.R.T.A. competente;
- Al fine della valutazione delle emissioni,
la Ditta dovrà tenere presso l’impianto un manuale operativo con annotazione
delle modalità di campionamento, stato dell’impianto e misure, da concordare
preventivamente con l’A.R.T.A. competente;
- In ordine ai tempi di stoccaggio dei
semilavorati (frazione secca e materiali ferrosi), si suggerisce di limitarli a due giorni;
- In merito alla caratterizzazione
merceologica dei rifiuti resta fermo quanto relazionato nel parere tecnico
prot. n°2274 del 03.06.05 riportato in premessa;
5) di stabilire
che i rifiuti ammissibili
all’impianto in oggetto sono identificati dall’elenco dei codici CER di seguito
riportato:
CODICE CER |
DESCRIZIONE
CER |
2 |
RIFIUTI
PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E
PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI |
02 01 |
Rifiuti
prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e
pesca |
02 01 03 |
scarti di tessuti vegetali |
02 01 04 |
rifiuti plastici (ad esclusione
degli imballaggi) |
02 01 07 |
rifiuti della selvicoltura |
02 02 |
rifiuti della
preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine
animale |
02 02 03 |
scarti inutilizzabili per il
consumo o la trasformazione |
02 03 |
rifiuti della
preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari,
cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della
produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e
fermentazione di melassa |
02 03 04 |
scarti inutilizzabili per il
consumo o la trasformazione |
02 05 |
rifiuti
dell'industria lattiero-casearia |
02 05 01 |
scarti inutilizzabili per il
consumo o la trasformazione |
02 06 |
rifiuti
dell'industria dolciaria e della panificazione |
02 06 01 |
scarti inutilizzabili per il
consumo o la trasformazione |
02 07 |
rifiuti della
produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) |
02 07 01 |
rifiuti prodotti dalle operazioni
di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
02 07 02 |
rifiuti prodotti dalla
distillazione di bevande alcoliche |
02 07 03 |
rifiuti prodotti dai trattamenti
chimici |
02 07 04 |
scarti inutilizzabili per il
consumo o la trasformazione |
3 |
RIFIUTI DELLA
LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E
CARTONE |
03 01 |
rifiuti della
lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili |
03 01 01 |
scarti di corteccia e sughero |
03 01 05 |
segatura, trucioli, residui di
taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui
alla voce 03 01 04 |
03 03 |
rifiuti della
produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone |
03 03 01 |
scarti di corteccia e legno |
03 03 07 |
scarti della separazione meccanica
nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone |
03 03 08 |
scarti della selezione di carta e
cartone destinati ad essere riciclati |
4 |
RIFIUTI DELLA
LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE |
04 01 |
rifiuti della
lavorazione di pelli e pellicce |
04 01 08 |
cuoio conciato (scarti, cascami,
ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo |
04 01 09 |
rifiuti delle operazioni di
confezionamento e finitura |
04 02 |
rifiuti
dell'industria tessile |
04 02 21 |
rifiuti da fibre tessili grezze |
04 02 22 |
rifiuti da fibre tessili lavorate |
07 02 |
rifiuti della
produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme
sintetiche e fibre artificiali |
07 02 13 |
rifiuti plastici |
12 |
RIFIUTI
PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE
DI METALLI E PLASTICA |
12 01 |
rifiuti
prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale
di metalli e plastiche |
12 01 05 |
limatura e trucioli di materiali
plastici |
15 |
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO,
ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON
SPECIFICATI ALTRIMENTI) |
15 01 |
imballaggi
(compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) |
15 01 01 |
imballaggi in carta e cartone |
15 01 02 |
imballaggi in plastica |
15 01 03 |
imballaggi in legno |
15 01 05 |
imballaggi in materiali compositi |
15 01 06 |
imballaggi in materiali misti |
15 01 09 |
imballaggi in materia tessile |
15 02 |
assorbenti,
materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi |
15 02 03 |
assorbenti, materiali filtranti,
stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 |
16 |
RIFIUTI NON
SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO |
16 01 |
veicoli fuori
uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non
stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e
dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) |
16 01 03 |
pneumatici fuori uso |
16 01 19 |
plastica |
16 03 |
prodotti fuori
specifica e prodotti inutilizzati |
16 03 06 |
rifiuti organici, diversi da
quelli di cui alla voce 16 03 05 |
17 |
RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI) |
17 02 |
legno, vetro e
plastica |
17 02 01 |
legno |
17 02 03 |
plastica |
18 |
RIFIUTI
PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA’ DI RICERCA
COLLEGATE (tranne i rifiuti da cucina e di ristorazione non direttamente
provenienti da trattamento terapeutico) |
18 01 |
Rifiuti dei
reparti di maternita’ e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione
delle malattie negli esseri umani |
18 01 04 |
rifiuti che non devono essere
raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
(es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) |
19 |
RIFIUTI
PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO
DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E
DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE |
19 02 |
rifiuti
prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali
(comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione) |
19 02 03 |
miscugli di rifiuti composti
esclusivamente da rifiuti non pericolosi |
19 02 10 |
rifiuti combustibili, diversi da
quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 |
19 05 |
rifiuti prodotti
dal trattamento aerobico di rifiuti solidi |
19 05 01 |
parte di rifiuti urbani e simili
non compostata |
19 05 02 |
parte di rifiuti animali e
vegetali non compostata |
19 08 |
rifiuti
prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati
altrimenti |
19 08 01 |
vaglio |
19 09 |
rifiuti
prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso
industriale |
19 09 01 |
rifiuti solidi prodotti dai
processi di filtrazione e vaglio primari |
19 10 |
rifiuti
prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo |
19 10 04 |
fluff - frazione leggera e
polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03 |
19 10 06 |
altre frazioni, diverse da quelle
di cui alla voce 19 10 05 |
19 12 |
rifiuti
prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione,
triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti |
19 12 01 |
carta e cartone |
19 12 04 |
plastica e gomma |
19 12 07 |
legno diverso da quello di cui
alla voce 19 12 06 |
19 12 08 |
prodotti tessili |
19 12 10 |
rifiuti combustibili (CDR:
combustibile derivato da rifiuti) |
19 12 12 |
altri rifiuti (compresi materiali
misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di
cui alla voce 19 12 11 |
19 13 |
rifiuti
prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di
falda |
19 13 02 |
rifiuti solidi prodotti dalle
operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13
01 |
20 |
RIFIUTI URBANI
(RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E
INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA |
20 02 |
rifiuti
prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) |
20 02 01 |
rifiuti biodegradabili |
20 02 03 |
altri rifiuti non biodegradabili |
20 03 |
altri rifiuti
urbani |
20 03 01 |
rifiuti urbani non differenziati |
20 03 02 |
rifiuti dei mercati |
20 03 03 |
residui della pulizia stradale |
20 03 99 |
rifiuti urbani non specificati
altrimenti» |
6) di stabilire
che l’autorizzazione
all’esercizio, di cui al precedente punto 4),
è concessa per un periodo di anni cinque
dalla data di avvio dell’impianto, comunicata in numero tre copie originali
o in numero tre copie dichiarate conformi all’originale nelle forme e nei modi
previsti al comma 3, dell’art. 22, della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83, ed è
prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della predetta L.R.
n° 83/2000;
7) di
prescrivere che nell’impianto
oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre
attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già
previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle
attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione
Abruzzo;
8) di
subordinare l’avvio dei conferimenti
da parte dei Comuni appartenenti all’A.T.O. di Pescara ad uno specifico e
successivo Accordo di Programma da sottoscrivere tra la Provincia di Chieti e
la Provincia di Pescara;
9) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori
prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e
dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria,
dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l'osservanza di
criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo,
il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
10) di richiamare
la Società DECO S.p.A.
autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del Decreto Legislativo
05.02.1997 n° 22 e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio
Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale
Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione
concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro
destinazione;
11) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività
esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente
applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n°
22/97;
12) di obbligare la Società al pieno rispetto dei contenuti:
- della D.G.R. n° 1089 del 04.11.2005 avente
per oggetto: “Artt. 28 e 29 della L.R. n° 83/2000 e smaltimento, trattamento e
recupero di rifiuti urbani prodotti nella Regione. Indirizzi regionali per
l’esercizio delle funzioni attribuite per gli Enti locali e per le attività di
controllo”;
- della D.G.R. n° 1244 del 25.11.2005 avente per oggetto: “ L.R. 28.04.2000, n°
83, art. 19. Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e
gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n° 400/2004;
13) di obbligare la Società DECO S.p.A. beneficiaria della
presente autorizzazione a produrre quanto richiesto dalla D.G.R. 132/2006 del
22.02.2006 avente per oggetto “Garanzie
finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di
cui al D.Lgs. 22/97. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 1387 del
29.12.2004”. Pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo n° 33 del 29.03.2006;
14) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti,
pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi,
nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti
salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
15) di
trasmettere copia del
presente provvedimento al Comune di Chieti (CH), all’Amministrazione
Provinciale di Chieti, all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A.
– Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara,
all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di
Chieti e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
16) di notificare
ai sensi di legge il presente provvedimento alla DECO
S.p.A. – Via Vomano s.n. – 65010 SPOLTORE (PE);
17) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento,
limitatamente all’oggetto e al dispositivo,
sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO