il dirigente del servizio
Omissis
DETERMINA
1) Di prorogare, ai sensi dell’art. 28 del
D.Lgs. 22/97, l’autorizzazione regionale n° 041 del 12.03.2001, a favore della
Ditta Gismondi Gianni -C.da San Iorio Lanciano (CH)- inerente l’impianto
esistente in C.da San Iorio Lanciano (CH),per l’esercizio delle operazioni di
stoccaggio di rifiuti speciali e speciali assimilabili agli urbani, presso il
proprio centro di autodemolizione, particelle catastali n.
283,509,281,283,132,284, foglio di mappa n.14, potenzialità 6674 t/a ;
2) Di stabilire che, in conformità a quanto
previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. 22/97, la proroga dell’autorizzazione
di cui al precedente punto 1) è concessa
per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento ed è
rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
3) Di stabilire che i codici Cer ammissibili
all’impianto sono riportati nell’elenco allegato e parte integrante della
presente autorizzazione;
4) Di confermare, quanto stabilito e prescritto
nella precedente autorizzazione ;
5) Di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali,ogni
modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere
preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
6) Di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia;
sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
7) Di dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti
accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi
di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97
8) Di obbligare la Ditta Gismondi Gianni
–Lanciano- beneficiaria della presente autorizzazione, a produrre apposita “
garanzia finanziaria “ in duplice copia, conformi all’originale a favore del
Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, secondo i parametri stabiliti
dalla D.G.R. n. 1387 del 29.12.2004;
9) Di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Lanciano(CH), l’Amministrazione Provinciale di
Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo
(Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo
(Agenzia Regionale Tutela Ambiente)
Direzione Centrale di Pescara e
all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura dell’Aquila, al PRA di Chieti;
10) Di notificare, ai sensi di Legge, il
presente provvedimento alla Ditta Gismondi Gianni C.da San Iorio –
Lanciano (CH)-;
11) Di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
dott. Franco Gerardini
Segue allegato