il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

1)   Di prorogare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, l’autorizzazione regionale n° 041 del 12.03.2001, a favore della Ditta Gismondi Gianni -C.da San Iorio Lanciano (CH)- inerente l’impianto esistente in C.da San Iorio Lanciano (CH),per l’esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti speciali e speciali assimilabili agli urbani, presso il proprio centro di autodemolizione, particelle catastali n. 283,509,281,283,132,284, foglio di mappa n.14, potenzialità 6674 t/a ;

2)   Di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. 22/97, la proroga dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

3)   Di stabilire che i codici Cer ammissibili all’impianto sono riportati nell’elenco allegato e parte integrante della presente autorizzazione;

4)   Di confermare, quanto stabilito e prescritto nella precedente autorizzazione ;

5)   Di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già  previsto dalle vigenti norme regionali,ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6)   Di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia;  sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi; 

7)   Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97

8)   Di obbligare la Ditta Gismondi Gianni –Lanciano- beneficiaria della presente autorizzazione, a produrre apposita “ garanzia finanziaria “ in duplice copia, conformi all’originale a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, secondo i parametri stabiliti dalla D.G.R. n. 1387 del 29.12.2004;

9)   Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Lanciano(CH), l’Amministrazione Provinciale di Chieti,  all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia  Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento  Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia  Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara  e all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti, presso la  Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila, al PRA di Chieti;

10) Di notificare, ai sensi di Legge,  il  presente provvedimento alla Ditta Gismondi Gianni C.da San Iorio – Lanciano (CH)-;

11) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

dott. Franco Gerardini

Segue allegato