Giunta regionale
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che la Legge Regionale 9 agosto 1999, n. 64 ha disciplinato le modalità di concessione di contributi per interventi di recupero edilizio e la costituzione di un parco alloggi da mettere a disposizione dei cittadini a prezzi convenzionati, inseriti in un contesto urbano da riqualificare per la cui realizzazione la regione si fa carico di una quota di finanziamento proporzionata alla popolazione insediata nel Comune medesimo;
Considerato che:
- la procedura per l’individuazione dei soggetti realizzatori si è conclusa con l’approvazione, da parte di questo consesso, del programma regionale disposto con deliberazioni n. 532 del 12.07.2002 e n. 722 del 10.08.2002 pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione il giorno 13 settembre 2002;
- a norma dell’art. 10 della stessa legge regionale 9 agosto 1999, n. 64 i lavori relativi alle opere inserite nei programmi dovevano iniziare “entro un anno dalla pubblicazione sul BURA del provvedimento di ammissione a finanziamento”;
- al mancato inizio dei lavori la Giunta Regionale deve provvedere ad iniziare il procedimento per la dichiarazione di decadenza dal finanziamento;
Considerato che per i finanziamenti delle Opere Pubbliche previste nei Programmi di Riqualificazione Urbana:
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 931 del 31.10.2003, è stato prorogato al 31.12.2003 il termine per l’inizio dei lavori nei confronti di quelle Amministrazioni che pur non avendo adempiuto alla prescrizione normativa ne hanno congruamente giustificato i motivi ostativi;
- con successive deliberazioni di G.R. nn. 277 e 1215 rispettivamente del 21.04.2004 e del 26.11.2004, la proroga per alcuni Comuni è stata differita, sussistendone i motivi, sia per stimolarne la velocizzazione procedurale che per uniformità di scadenza utile ai fini contabili;
Dato atto che:
- con le precedenti deliberazioni di G.R. nn. 931/2003, 277/2004 e 1215/2004 si è stabilito, per gli interventi delle Opere Pubbliche di urbanizzazione non avviatesi relative ai Comuni di Scerni (CH), Ortona (CH), Sant’Eusanio Forconese (AQ) e Magliano Dei Marsi (AQ), di mettere in essere le procedure per la dichiarazione di decadenza;
- che per i suindicati Comuni sono state poste in essere le procedure per la dichiarazione di decadenza ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., alle quali non si è avuto nessun riscontro;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la decadenza dal finanziamento concesso per la realizzazione delle Opere Pubbliche di urbanizzazione ai Comuni di Scerni (CH), Ortona (CH), Sant’Eusanio Forconese (AQ) e Magliano Dei Marsi (AQ) e dei contributi per gli interventi di “edilizia agevolata” e per la “creazione di strutture ricettive a basso costo” degli Enti e Soggetti Privati di cui agli allegati “A”, ”B”, ”C” e “D”, che non hanno ottemperato entro il termine previsto di legge per l’inizio dei lavori e comunicato nessuna attività per la realizzazione del proprio intervento;
Dato atto che alle Amministrazioni proponenti e relativi Soggetti partecipanti è stata già posta in essere la procedura per la dichiarazione di decadenza, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., inviando la nota con la quale si comunica l’avvio delle procedure di decadenza dei finanziamenti concessi agli interventi che non sono pervenuti alla fase di inizio dei lavori nei termini assegnati;
Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;
A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la decadenza dei finanziamenti concessi ai Comuni di Scerni (CH), Ortona (CH), Sant’Eusanio Forconese (AQ) e Magliano Dei Marsi (AQ) per la realizzazione delle Opere Pubbliche di urbanizzazioni incluse nei Programmi di Riqualificazione Urbana.
Di dichiarare la decadenza dei contributi concessi di “Edilizia Agevolata” e per la creazione di “Strutture Ricettive” agli Enti e Soggetti Privati di cui agli elenchi allegati “A”, ”B”, ”C” e “D”, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i quali non hanno provveduto all’avvio della fase procedurale di inizio lavori nei termini previsti dalla Legge Regionale 9 agosto 1999 n. 64.
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