IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la domanda in data 08.03.2006 (acquisita agli atti con il n. 3188 di protocollo in data 10.03.2006) con la quale la ditta SANGROGAS 2000 di Consalvi Maria Grazia, con sede in Perano (CH), strada comunale Colle Zingari n. 1, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione per esercitare la distribuzione e la vendita di GPL in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterna nell’ambito del territorio della Regione Abruzzo;

Visto il D.M. 14.05.2004 pubblicato sulla G.U. n. 120 del 24.05.2005 relativo all’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’istallazione l’esercizio di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc;

Tenuto conto che, con la pubblicazione del su menzionato D.M. sono state abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione in materia;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

Vista la delibera della Giunta Regionale D’Abruzzo, n. 667 del 09.08.2003, con la quale si da disposizione di attribuire, alle Direzioni Regionali e alle Strutture Speciali di Supporto interessate, le funzioni conferite dallo Stato alla Regione Abruzzo, ai sensi del D. Lgs. 112/98;

Considerato che ricorrono gli estremi di cui all’art. 2 della L. 2.02.1973, n. 7;

Vista la relazione tecnica dell’Ufficio redatta dal geom. Giuseppe Ciuca;

Visto l’art. 23 punto f) della L.R. 77/1999;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Art. 1

E’ rilasciata alla Società SANGROGAS 2000 di Consalvi Maria Grazia, con sede in Perano (CH), - Strada Comunale Colle Zingari n. 1 la concessione per la distribuzione e vendita di GPL in piccoli serbatoi fissi, tramite autocisterna nell’ambito del territorio della Regione Abruzzo.

La presente concessione ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della relativa notifica.

Art. 2

La Società ha l’obbligo di immettere sul mercato solo recipienti accompagnati dalle istruzioni per l’uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell’art. 6 della legge 1° ottobre 1985, n. 539.

Art. 3

La Società è tenuta, sotto la propria responsabilità, ad istruire gli addetti sul corretto uso dei recipienti contenenti G.P.L. e dei relativi annessi.

Art. 4

Nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell’impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stupidata.

Art. 5

La presente concessione, resta subordinata alle autorizzazioni degli organi preposti alla sicurezza ed al nulla osta di altre Amministrazioni statali competenti in materia e non consente in alcun modo la costituzione di stoccaggi di g.p.l. sfuso od in bombole in quantità superiore a 13 mc. di prodotto.

Art. 6

La concessionaria è tenuta inoltre all’osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla legge 21 marzo 1958, n. 327 ed alla legge 2 febbraio 1973 n. 7, modificata ed impegnata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539 nonché dalle norme dettate dal D.M. 23 dicembre 1985 citato nelle premesse.

Art. 7

Il presente Decreto regionale dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla Ditta interessata nei modi di Legge.

Il Dirigente del Servizio

Vacante

IL DIRETTORE

Dr. Alfredo Moroni