Il dirigente del servizio
Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119 di conversione del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”;
Visto il decreto 31 luglio 2003 concernente le modalità di attuazione della richiamata legge n. 119/2003;
Visto in particolare, l’articolo 5 del suddetto decreto 31 luglio 2003 che stabilisce le modalità per il riconoscimento degli acquirenti di latte vaccino previa apposita richiesta da presentarsi alla Regione competente per territorio;
Visto il Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Vista la domanda di riconoscimento di acquirente presentata dalla ditta denominata “ Panone Paola” – partita I.V.A. n. 01408250668 – con sede legale in Via del Campo Sportivo – Barisciano (AQ);
Preso Atto, dalle dichiarazioni in domanda che, la ditta de quo risulta in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
Ritenuto, quindi, di poter accogliere la suddetta domanda e di poter riconoscere la Ditta denominata PANONE PAOLA – partita I.V.A. n. 01408250668 con sede legale in Via del Campo Sportivo – Barisciano (AQ), come 1° acquirente a far data dal 1° aprile 2006, con il codice univoco n. 13 066 061;
Ritenuto che, il Servizio B.U.R.A., Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini;
Reso Noto, inoltre, che, la suddetta pubblicazione nel B.U.R.A. costituisce comunicazione alla Ditta di che trattasi ed ai produttori interessati;
Vista la legge regionale n. 77/99 ed in particolare l’articolo 5;
DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa:
1. che, la Ditta denominata PANONE PAOLA – partita I.V.A. n. 01408250668 - con sede legale in Via del Campo Sportivo – Barisciano (AQ), è riconosciuta 1° acquirente di latte vaccino ai fini della normativa vigente in materia di quote latte e prelievo supplementare a far data dal 1° aprile 2006;
2. che allo stesso acquirente è attribuito il codice univoco di riconoscimento di seguito indicato:
Regione |
Provincia |
N° Progressivo |
13 |
066 |
061 |
3. di fare obbligo alla suddetta Ditta di rispettare tutti gli adempimenti e obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
4. di autorizzare il Servizio B.U.R.A., Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini;
5. di rendere noto che la predetta pubblicazione nel B.U.R.A. costituisce comunicazione alla Ditta di che trattasi ed ai produttori interessati.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D’Ascanio