L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Vista la disciplina sul conferimento delle mansioni superiori adottata dal Consiglio regionale con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 105 del 3.8.2001;
Preso Atto che in data 29 marzo 2006 si è tenuto un incontro, in fase di concertazione, con la partecipazione dei Direttori della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi della Direzione Attività Amministrativa e dei componenti la RSU del Consiglio regionale, per discutere in ordine ad alcune modifiche da apportare alla suddetta disciplina;
Preso Atto che al termine dell’incontro le parti hanno concordato sull’opportunità di procedere alla modifica dei punti 13 e 22 nei termini evidenziati nel verbale di accordo redatto e sottoscritto in data 29.3.2006 che si allega al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (All. “A”);
Ritenuto di dover prendere atto delle proposte di modifica avanzate dalle parti nel verbale di concertazione (All. “A”) e di condividerne ampiamente i relativi contenuti;
Vista la proposta di deliberazione con la quale il Direttore dell’Area Attività Amministrativa attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto e la sua conformità alla legislazione vigente;
Vista la L.R. 9.5.2001, n. 18 recante norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale;
Visto l’art. 33 dello Statuto regionale;
delibera
1) Di prendere atto della conclusione della fase di concertazione con la RSU del Consiglio regionale e di recepire integralmente i contenuti delle modifiche proposte ai punti 13 e 22 della vigente disciplina sul conferimento delle mansioni superiori;
2) Il documento approvato con deliberazione n. 105 del 3.8.2001 avente ad oggetto “Criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori” è modificato ed integrato con le modifiche apportate nel verbale di concertazione sottoscritto in data 29.3.2006 (All. “A”);
3) Per effetto delle modifiche come sopra apportate il nuovo testo della disposizione di cui al punto 13 risulta essere modificato come segue:
- 13 “Il conferimento dell’incarico dirigenziale, con contratto a termine, al personale della categoria D secondo le modalità stabilite dall’art. 19 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/01 è ammesso, purché il dipendente, cui sia conferito tale incarico dirigenziale e per tutta la durata dello stesso, sia collocato in aspettativa, senza assegni e utile ai fini dell’anzianità di servizio, secondo quanto specificatamente previsto dalla citata disciplina legislativa”;
Il nuovo testo della disposizione di cui al punto 22 risulta essere così modificato:
- 22 “La presente disciplina si applica anche ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e assegnati a prestare servizio presso le Segreterie del Presidente, dei Vice Presidenti del Consiglio, dei Consiglieri Segretari, dei Gruppi Consiliari e dei Presidenti delle Commissioni permanenti, di vigilanza e speciali, purché abbiano i requisiti richiesti per l’accesso al posto da conferire e previsti nella presente disciplina.
“Il servizio prestato di cui sopra, essendo di natura fiduciaria e a tempo determinato, non costituisce titolo referenziale ai fini delle progressioni orizzontali e selezioni verticali presso il Consiglio regionale.
“In analogia ai principi contenuti nella sentenza n. 62 del 2006 della Corte Costituzionale trova applicazione la normativa di cui alla Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni”.
4) sono confermate tutte le altre disposizioni contenute nella disciplina sul conferimento delle mansioni superiori approvate con la sopra richiamata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 105 del 3.8.2001;
5) di dare mandato alla Direzione Attività Amministrativa per l’espletamento di tutti gli adempimenti consequenziali;
6) di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.