il dirigente del servizio
Visto il DLgs. 05.02.1997 n. 22 avente per oggetto “Attuazione delle direttive nn. 91/156/CEE sui rifiuti e 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;
Vista la L.R. 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Reg.le dei Rifiuti”;
Visto il DLgs. n. 133/05 recante “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”;
Visto il D.P.R. n. 203/88 recante “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183”;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DF3/23 del 28.02.05 con la quale è stata rilasciata in favore della Ditta CIAF Ambiente S.r.l., con sede in C.da Piazzano 89, Atessa (CH), l’autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del DLgs. n. 22/97 e s.m.i., al raggruppamento, deposito e trattamento dei rifiuti identificati con i codici CER indicati nell’Allegato C, parte integrante e sostanziale della suddetta;
Vista la nota prot. 2445 del 16.03.2006 con la quale si chiedeva all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti, alla luce nelle notizie diffuse tramite i comuni mezzi di informazione, di procedere all’effettuazione dei necessari sopralluoghi e delle opportune verifiche presso l’impianto di rifiuti speciali sito in C.da Piazzano Atessa;
Vista la nota prot. n. 1741 del 23.03.2006 dell’A.R.T.A. nella quale si illustrano gli esiti del sopralluogo effettuato c/o l’impianto in data 20.03.2006 e dai quali emerge che la gestione non rispetta le condizioni previste dalla determina autorizzativa regionale DF3/23 del 28.02.2005;
Esaminato detto rapporto nel quale specificamente emerge quanto segue.
Per quanto attiene le emissioni in atmosfera il controllo eseguito sul camino E3, per il quale sono previsti dei limiti alle SOV espresse come COT in misura di 50 mg/Nm3 con esclusioni delle classi I e II ha rilevato:
- superamento di
tale limite con concentrazioni di COT pari a 1263,77 mg/Nm3;
- presenza di
tetracloroetilene di cui alla tabella D classe II;
- presenza di benzene appartenente
alla tabella A1 classe III;
tali sostanze non sono previste nelle emissioni autorizzate.
Inoltre la Ditta Ciaf non ha mai presentato richiesta di adeguamento al D.Lgs. n. 133 del 11.05.05.
Per quanto concerne il controllo della gestione dei rifiuti, l’ARTA, presa visione della documentazione attestante la movimentazione dei rifiuti, ha potuto constatare che sono stati gestiti rifiuti non compresi nell’autorizzazione DF3/23 del 28.02.2005. Precisamente sono stati individuati i rifiuti pericolosi e non pericolosi aventi codici: 190211*,190802, 190899.
Per quanto riguarda le acque sotterranee, le risultanze analitiche relative ai campioni prelevati hanno rilevato:
- per il PZ2, ALLUMINIO, FERRO
e PIOMBO;
- per il PZ5, ALLUMINIO,
FERRO, NICHEL, TRICLOROETILENE, 1,2 DICLOROPROPANO e COMPOSTI ORGANOALOGENATI
TOTALI;
Rilevato quindi che dagli atti del procedimento suddetto sono state accertate:
a) violazioni alle vigenti normative in materia di gestione dei rifiuti nonché alle prescrizioni riportate nell’autorizzazione regionale indicata in premessa;
b) situazioni di presunto inquinamento delle acque sotterranee;
Considerato altresì che il Gip del Tribunale di Lanciano, Dott. Ciro Riviezzo, a seguito di complessa attività investigativa diretta dal Sostituto Procuratore della Repubblica D.ssa Rosaria Vecchi e svolta dal Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Pescara, ha emesso 16 ordinanze di custodia cautelare ipotizzando il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti pericolosi, mediante falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici, disastro ambientale, conduzione di attività di raccolta, trasporto, recupero, stoccaggio e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, scarico di acque reflue industriali privo di autorizzazione;
Rilevato che la Ditta CIAF Ambiente srl non ha provveduto all’adeguamento delle garanzie finanziarie di cui alla DGR n. 1387/04;
Vista la nota del 15.03.2006 con la quale la Ditta Ciaf Ambiente srl ha comunicato la sospensione dell’attività dello stabilimento a far data dal 13.03.2006
Rilevato che sussistano le condizioni di cui comma 4 dell’art. 28 del D.Lgs. 22/1997;
Considerato che alla luce delle suesposte motivazioni una diffida, preliminare al presente atto, sarebbe priva di significato
Ritenuto pertanto che si rende necessario, per quanto sopra esposto, procedere alla sospensione della autorizzazione regionale concessa con Determinazione Dirigenziale n. DF3/23 del 28.02.05 ;
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
Determina
1) di sospendere per MESI SEI, per le motivazioni sopraindicate, che di seguito si intendono integralmente riportate, l’autorizzazione concessa con Determinazione Dirigenziale n. DF3/23 del 28.02.05 , rilasciata in favore della Ditta CIAF Ambiente srl, C.da Piazzano 89, 66041 Atessa (Ch), avente per oggetto “D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 artt. 27 e 28 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 - Ditta CIAF Ambiente S.r.l, C.da Piazzano 89 - 66041 Atessa (CH) - Piattaforma polifunzionale per il raggruppamento, deposito e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi - Revoca provvedimenti n. 15/2000 e n. DF3/28/2004 e proroga provvedimento n. DF3/38/2003. Riformulazione dell’autorizzazione ex art. 28 del D. Lgs. n. 22/97 e proroga dei lavori per il completamento della piattaforma”;
2) di riservarsi di adottare ulteriori provvedimenti sulla base di successivi accertamenti tecnico-amministrativi, conformemente alle disposizioni di legge;
3) di diffidare la Ditta CIAF Ambiente srl ad adempiere agli obblighi prescritti dalla DGR n. 1387/04 relativa alle garanzie finanziarie;
4) di stabilire che la presente sospensione decorre dalla data di avvenuta notifica;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Atessa (CH), all’Amministrazione Prov.le di Chieti – Settore n. 6 Servizio Ecologia T.A. Energia, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lanciano (CH), al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Pescara;
6) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta CIAF Ambiente S.r.l. – C.da Piazzano n. 89 – 66041 Atessa (CH);
7) di trasmettere la presente determinazione di sospensione al Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, competente per le emissioni in atmosfera affinché possa prevedere analoghi provvedimenti
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini