Il dirigente del servizio

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta EFFECCI s.n.c. con sede legale in C/da Cesi Castiglione M.R. (TE), è autorizzata all’apertura della cava di ghiaia sita in località “Taverna” nel Comune di Montefino (TE) distinta in catasto al foglio n. 15 particelle nn. 89-90-91 e 223 (tutte parte), alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio del Servizio Attività Estrattive e Minerarie. La ditta, inoltre, deve sottoscrivere la Convenzione di cui all’art. 132 della L.R. 06/2005 entro i termini previsti dalla stessa. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la Convenzione prevista, il presente provvedimento è sospeso.

Articolo 2

La zona degli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro e non oltre 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90 giorni di proroga. La denunzia di inizio dei lavori, e idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.vo n. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, al Servizio Attività estrattive e minerarie. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la denuncia di inizio dei lavori la presente Determina s’intende decaduta.

Articolo 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) è stato effettuato con polizza fideiussoria N. 57444421 emessa dalla “Aurora Assicurazioni Agenzia di Montesilvano (PE) e rilasciata in data 01.06.04.

Articolo 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di .vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Articolo 6

La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1.   gli scavi devono essere mantenuti ad una distanza di mt. 50,00 dal confine demaniale con relativa picchettazione mediante termini lapidei visibili e ben infissi nel terreno;

2.   il ritombamento deve effettuarsi con terreno vegetale idoneo e comunque materiale non compreso  nell’elenco allegato al Decreto L.vo N. 22/97;

3.   deve essere installato un piezometro nella parte più prossima al fiume Fino.

Articolo 7

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente, e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo ritiene necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità estraibile è di circa mc. 23.600 e per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a)   N. 1 escavatore

b)   N. 1 ruspa

c)   Vari autocarri

Articolo 10

La Ditta, circa le modalità della sistemazione ambientale, è tenuta a rispettare l’allegato approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

per il Dirigente del Servizio
il direttore

Dott. Alfredo Moroni