REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Annibale MARINI              Presidente

-    Franco BILE                         Giudice

-    Giovanni Maria FLICK                 

-    Francesco AMIRANTE                 

-    Ugo DE SIERVO                     

-    Romano VACCARELLA                 

-    Paolo MADDALENA                 

-    Alfio FINOCCHIARO                 

-    Alfonso QUARANTA                 

-    Franco GALLO                 

-    Gaetano SILVESTRI                 

-    Maria Rita SAULLE                 

-    Giuseppe TESAURO                 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 16, comma 5 e 17, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004 n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico), e degli artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromegnetico), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 14 febbraio e il 16 maggio 2005, depositati in cancelleria il 17 febbraio e il 24 maggio successivi ed iscritti ai nn. 22 e 61 del registro ricorsi 2005

Omissis

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili gli interventi spiegati dalla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., dalla Rai Way S.p.a., da Telecom Italia Mobile S.p.a. e da Vodafone Omnitel N.V.;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico), nella parte in cui prevede che la Regione possa prescrivere ai gestori l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato anche in relazione alla trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 17 comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico), sollevate, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 22 del 2005 indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 5, della predetta legge della Regione Abruzzo n. 45 del 2004, sollevata, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 22 del 2005 indicate in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2005, sollevate, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 61 del 2005 indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 8 marzo 2006.

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.

Presidente

Annibale Marini