IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione art.
2 L.R. 135/1999
1. Al
comma 12 dell’art. 2 della L.R. 135/1999 è aggiunta, dopo il punto, la seguente
frase:
"Ai fini della formazione della graduatoria generale valida per i casi di
spostamento o ristrutturazione dei mercati, per presenza si intende il numero
di anni di concessione maturati, compresi quelli del cedente in caso di
subingresso".
Art. 2
Modifica ed
integrazione art. 5 L.R. 135/1999
1. Alla
fine del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 135/1999 è aggiunta dopo il punto la
seguente frase:
"Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione sostitutiva
del certificato è valida solo se accompagnata da copia di un documento
d'identità".
2. Il
comma 4, dell’art. 5 della L.R. 135/1999 è sostituito dal seguente:
"Uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, può
essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l’utilizzo di posteggi
nell’ambito dello stesso mercato o fiera solo mediante subingresso".
Art. 3
Integrazione art.
7 L.R. 135/1999
1. Alla
fine del comma 2 dell’art. 7 della L.R. 135/1999 è aggiunta, dopo il punto, la
seguente frase:
"Nelle fiere che si svolgono almeno una volta l’anno, il 100% dei posteggi
può essere assegnato per un periodo di 10 anni, rinnovabile, con relativo
rilascio dell’autorizzazione a chi vi ha operato almeno tre anni nell’ultimo
quinquennio e che ne fa richiesta nei modi e nei termini previsti da apposito
bando".
Art. 4
Modifica art. 8
L.R. 135/1999
1. Al comma 1 dell’art. 8 della L.R. 135/1999 le parole "devono pervenire mediante invio per" sono sostituite dalle parole "devono essere inviate mediante".
Art. 5
Modifica art. 12
L.R. 135/1999
1. Al
comma 3 dell’art. 12 della L.R. 135/1999 è sostituito dal seguente:
"3.Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento
dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio
eventualmente possedute dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità
derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità storica dell'autorizzazione
valutata sulla base di vari passaggi riportati d'ufficio dai comuni sulla
stessa.
L’anzianità d'iscrizione al Registro imprese del cedente, sia l'intera attività
che il ramo di azienda, va considerato solo laddove il cedente abbia
effettivamente maturato il diritto, ma non è possibile accertarne l'anzianità
di presenza sul mercato o fiera.
In relazione all'istituzione di nuovo mercato o fiera, l’anzianità di
iscrizione al Registro imprese non va presa in considerazione come titolo di
priorità".
Art. 6
Modifica art. 13
L.R. 135/1999
1. Al comma 2 dell’art. 13 della L.R. 135/1999 le parole "tre mesi" sono sostituite con le parole "quattro mesi".
Art. 7
Integrazione art.
16 L.R. 135/1999
1. Al
comma 2 dell’art. 16 della L.R. 135/1999 è aggiunta, dopo il punto, la seguente
frase:
"Nel caso di spostamento parziale di mercato o fiera che non superi il 40%
dei posteggi si procede alla sistemazione mediante graduatoria parziale con i
seguenti criteri:
a) anzianità di presenza;
b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
c) ulteriori criteri stabiliti dai Comuni, sentite le Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale".
Art. 8
Integrazione art.
16 L.R. 135/1999
1. Alla
fine del comma 6 dell’art. 16 della L.R. 135/99 è aggiunto il seguente periodo:
"L’affidamento, attraverso apposite convenzioni, della gestione dei
servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nonché delle
manifestazioni non sistematiche come raduni, rassegne, trofei e simili, va
effettuato a titolo non oneroso.
Nei casi di più richieste da parte dei soggetti di cui alle lett. a), b), e c),
il Comune effettua l’assegnazione, in maniera prioritaria e seguendo l’ordine
stabilito, ai soggetti di cui alle lett. a), b) e c).
Nel caso di più soggetti dello stesso gruppo a), si adotta il principio della
maggiore rappresentatività regionale, intendendosi per tale quelle
Organizzazioni o Associazioni aventi la sede in ogni Provincia della Regione e che
abbiano rappresentanze presso le Camere di Commercio".
Art. 9
Modifica art. 17
L.R. 135/1999
1. Al comma 6 dell’art. 17 della L.R. 135/1999 le parole "Vietata l'istituzione di nuovi mercati o fiere domenicali e festivi di qualsiasi genere" sono sostituite dalle parole "Lo svolgimento dei mercati e delle fiere di nuova istituzione è consentito anche nelle domeniche o negli altri giorni festivi, purché non in concomitanza con mercati e fiere già esistenti nei Comuni confinanti".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 28 marzo 2006
ottaviano del turco