IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Integrazione art. 38 L.R. 28 aprile 1995, n. 75)
1. Alla seconda lineetta del terzo comma dell’art. 38 della L.R. 75/1995 fra le parole “di” e “servizio” è inserita la parola “eventuale”.
Art. 2
(Entrata in vigore)
2.
La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 28 marzo 2006
ottaviano del
turco