IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Integrazione art. 38 L.R. 28 aprile 1995, n. 75)

1.   Alla seconda lineetta del terzo comma dell’art. 38 della L.R. 75/1995 fra le parole “di” e “servizio” è inserita la parola “eventuale”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 28 marzo 2006

ottaviano del turco