IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Interpretazione autentica dell’art. 12 della L.R. n. 40/2005

1.   L’art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 recante: “Politiche regionali per il coordinamento dei tempi delle città” è interpretato nel senso che l’abrogazione espressa si riferisce al capo V bis della L.R. 7/2003 (Legge finanziaria regionale 2003) relativo a Norme per il coordinamento dei tempi delle città.

2.   Al comma 1 dell’art. 12 della L.R. 40/2005 le parole “Capo V” sono sostituite dalle parole “Capo V bis”.

Art. 2

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 28 marzo 2006

ottaviano del turco