IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interpretazione autentica dell’art. 12 della L.R. n. 40/2005
1. L’art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 recante: “Politiche regionali per il coordinamento dei tempi delle città” è interpretato nel senso che l’abrogazione espressa si riferisce al capo V bis della L.R. 7/2003 (Legge finanziaria regionale 2003) relativo a Norme per il coordinamento dei tempi delle città.
2. Al comma 1 dell’art. 12 della L.R. 40/2005 le parole “Capo V” sono sostituite dalle parole “Capo V bis”.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 28 marzo 2006
ottaviano del turco