IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica al titolo della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali (articoli 145, 146, 159 e 167 D.Lgs. 22 novembre 2004, n. 42)”

1.   Il titolo della L.R. 13 febbraio 2003 n. 2 “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali (articoli 145, 146, 159 e 167 D.Lgs. 22 novembre 2004, n. 42)”è sostituito con “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)”.

Art. 2

Modifica all’articolo 1 della L.R. n. 2/2003

1.   All’art. 1 (Competenze in materia paesaggistica) della L.R. n. 2/2003 il comma 1 è così sostituito:

“1. La Regione è competente per le funzioni relative:

a)   al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione generale e sue varianti ai sensi dell’art. 145 del D.lgs n. 42/2004;

b)  alla vigilanza sui beni paesaggistici, ed all’art. 146, all’art. 167 ed all’art. 159 del D.lgs. n. 42/2004, limitatamente:

1)   agli interventi in variante alla strumentazione urbanistica;

2)   alle categorie di opere soggette a Valutazione di Impatto ambientale (VIA);

3)   alle categorie di opere soggette a Verifica di compatibilità Ambientale;

4)   agli interventi ricadenti sul demanio idrico;

5)   agli interventi promossi dalla Regione;

6)   agli interventi che interessano più di un Comune.

Art. 3

Modifiche all’articolo 2 della L.R. n. 2/2003

1.   Ai commi 2, 5 e 7 dell’articolo 2 (Organo regionale competente in materia di Beni Ambientali) della L.R. 2/2003 le parole “Direzione Territorio Urbanistica BB.AA .Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici” sono sostituite con le parole “Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio”.

2.   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

      “5 bis. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, da parte della Regione o Ente delegato e sino all’inizio dei lavori, decorre il termine di validità di cinque anni, trascorso il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi, fatta salva la procedura di cui all’art. 150 e 151 del D.lgs. 42/2004.”

Art. 4

Modifica all’articolo 2 bis della L.R. n. 2/2003

1.   Al comma 5 dell’articolo 2 bis “Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione” le parole “Direzione Territorio” sono sostituite dalle parole “Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio” e le parole “art. 1” sono sostituite da: “art. 2”.

Art. 5

Modifica all’articolo 2 ter della L.R. n. 2/2003

1.   Al comma 2 dell’articolo 2 ter “Sanzioni amministrative in materia di paesaggio” le parole “dell’Area Territorio” sono sostituite dalle parole “della Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio”.

Art. 6

Integrazioni alla L.R. n. 2/2003

1.   Dopo l’art. 2 quater della L.R. 2/2003, sono aggiunti i seguenti articoli:

“Art. 2 quinquies

Commissioni Provinciali

1.   In attuazione dell’art. 137 del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, le Commissioni Provinciali vengono istituite con delibera del Consiglio  Regionale.

Art. 2 sexies

Istituzione dell’Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio

(art. 132 del D.lgs. n. 42/2004)

1.   Al fine di definire le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio è istituito presso la Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio, l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio naturale e costruito, competente per gli studi, le analisi e la formazione in materia di beni paesaggistici.

2.                  L’Osservatorio ha funzione di centro regionale di documentazione per il paesaggio.

3.   La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a)   i criteri specifici per l’esercizio di funzioni amministrative in materia;

b)  le modalità di coordinamento tra le Direzioni Regionali, gli Enti e le Associazioni riguardo le politiche sul paesaggio anche costruito;

c)   la formulazione delle politiche del paesaggio in attuazione della “Convenzione europea del paesaggio” firmata a Firenze il 20 ottobre 2000.

4.   gli oneri annuali derivanti dal presente articolo, che ammontano a € 20.000,00 (ventimila), per il funzionamento delle attività descritte nei commi 1-2 e 3, si provvede mediante il Cap. 272347, U.P.B.05.02.005 denominato “Interventi per funzioni trasferite dal D.lgs. n. 112/98 in materia di ambiente – aree naturali protette D.P.C.M. 22.12.2000”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 28 marzo 2006

ottaviano del turco