IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Interpretazione autentica dell’art. 1, comma 2, della L.R. 27.12.2001, n. 84)

1.   Il comma 2, dell’art. 1 della L.R. 27.12.2001, n. 84, deve essere interpretato nel senso che gli Enti locali e le Associazioni di cui al Capo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel caso in cui realizzano gli interventi previsti in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, mediante la concessione di costruzione e gestione o altre forme previste dalla normativa vigente, possono, al fine di poter realizzare gli interventi stessi,  anche assumere mutui con la Cassa DD.PP. o con altri Istituti di credito abilitati necessari a garantire, in concorso con il concessionario, la totale copertura finanziaria dell’intervento stesso, utilizzando il contributo regionale, in parte o per intero, a copertura delle rate di ammortamento del mutuo stesso.

Art. 2

(Interpretazione autentica dell’art. 6, comma 2, della L.R. 27.12.2001, n. 84)

1.   Il comma 2 dell’art. 6, della L.R. 27.12.2001, n. 84, è autenticamente interpretato nel senso che il contributo, su richiesta dell’Ente concedente e previa attestazione del regolare andamento dei lavori per un avanzamento di spesa almeno pari al beneficio regionale da corrispondere, ovvero dell’ultimazione dei lavori e del regolare andamento della gestione dell’impianto, è corrisposto annualmente direttamente all’Ente medesimo che può utilizzarlo, in parte o per intero, a copertura delle rate di ammortamento di mutuo contratto dall’Ente stesso per la realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 28 marzo 2006

ottaviano del turco