DECRETO DI ESPROPRIO

(ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327)

a favore della Società Gran Sasso Acqua S.p.A., avente sede in Viale Francesco Crispi 5, per l’espropriazione dei beni immobili ubicati nei Comuni di L’Aquila, delegazione Sassa, e Tornimparte e occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

Il DIRIGENTE dell’Ufficio Espropri

Omissis

DECRETA

Art. 1

È pronunciata a favore della Società Gran Sasso Acqua S.p.A., con sede in L’Aquila, Viale Francesco Crispi n.° 5, beneficiario dell’espropriazione, per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco delle ditte, siti nel Comune di L’Aquila, delegazione municipale di Sassa, e nel Comune di Tornimparte, autorizzandone l’occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell’esproprio.

La consistenza descritta nell’allegato elenco delle ditte espropriate viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.

Art. 2

La Società Gran Sasso Acqua S.p.A., beneficiario dell’espropriazione, provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati, ai sensi dell’ art. 23, c. 1, lettera g, del D.P.R. 327/01. La Società Gran Sasso Acqua S.p.A. darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all’art. 24 del D.P.R. 327/2001. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f del DPR 327/2001.

Art. 3

La Società Gran Sasso Acqua S.p.A, beneficiaria dell’espropriazione, provvederà senza indugio, a sua cura e spese, ex art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio e successiva trascrizione presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Abruzzo, ex art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI

Dott. ssa Cinzia Nolletti