IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 25/06/1865, n. 2359;

Vista la Legge 22/10/1971, n. 865;

Visto il D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

Vista la Legge 28/01/1977, n. 10;

Vista la Legge Regionale 09/01/1979, n. 2;

Vista la Legge 08/08/1992, n. 359;

Vista la Legge Regionale 22/08/1994, n. 56;

Visto il DPR 08/06/2001 n. 327, così come modificato dal D. Lgs 27/12/2002 n. 302;

Visto il DPR 06/03/1978, n. 218;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 ed in particolare l’ art. 5, comma 2, lettera a);

e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l’istanza n. 931del 22.2.2006 con la quale il Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale del Sangro- Casoli (CH) chiede l’emissione del provvedimento di deposito alla Cassa DD. PP. competente per territorio, delle indennità non accettate, per l’espropriazione degli immobili siti nel Comune di Atessa (CH) per i lavori di completamento delle infrastrutture al servizio dell’agglomerato industriale di Atessa – 1° lotto -

Visto il decreto del P.G.R. n. 175 del 17.7.2002 con il quale veniva disposta a favore del suddetto Consorzio, l’occupazione temporanea d’urgenza, per la durata complessiva di anni tre dalla data di immissione in possesso, avvenuta il 8.10.2002;

Vista la determina n. 90 del 17.06.2004 di proroga dei termini relativi all’espropriazione, ai lavori ed all’occupazione d’urgenza, fissati rispettivamente.

ESPROPRIAZIONI al 18.07.2006

LAVORI ED OCCUPAZIONE D’URGENZA fino al 18.7.2006;

Considerato che non si è verificata alcuna scadenza dei termini sopraccitati;

Vista la propria determinazione n. 167 del 5.10.2005 di pubblicazione con la quale è stato disposto il deposito degli atti presso la Segreteria dei Comuni di Atessa ( CH );

Considerato l’avvenuto deposito degli atti relativi all’esproprio di che trattasi, così come comunicato dal Consorzio con la richiamata nota n. 931 del 22.2.2006 e giusta attestazione del Comune interessato;

Visto il prospetto degli interessati, proprietari dei terreni da espropriare, che non hanno accettato l’indennità stessa, ai sensi dell’art. 12 della citata Legge 865/71;

Dato Atto che alle ditte non concordatarie – giusta quanto risulta dalla sopra richiamata nota del Consorzio n. 931 del 22.2.2006,era già stata corrisposta una indennità in acconto;

Ritenuto che, allo stato attuale debba ordinarsi il deposito, delle somme dovute,- pari alla differenza tra la somma dovuta e quella già versata - a titolo d’indennità di espropriazione, presso la Cassa DD.PP;

DETERMINA

1.   E’ fatto obbligo al Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale del del Sangro - Casoli (CH) di depositare, presso la CASSA DD. PP., le indennità non accettate,come sopra specificato, in favore delle Ditte di cui all’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.   Gli importi indicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l’obbligo di liquidarli all’ interessato;

3.                  L’ammontare dell’indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa valutazione da parte della competente Agenzia per il territorio, ai sensi della normativa vigente;

4.   La valutazione di cui al capoverso che precede è sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge;

5.   L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Servizio Infrastrutture e Servizi della Giunta Regionale, della esecuzione della presente determinazione, trasmettendo copia della quietanza dei versamenti alla Cassa DD. PP..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Domenico Molinari