IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la Legge 25/06/1865, n. 2359;
Vista la Legge 22/10/1971, n. 865;
Visto il D.P.R. 24/07/1977, n. 616;
Vista la Legge 28/01/1977, n. 10;
Vista la Legge Regionale 09/01/1979, n. 2;
Vista la Legge 08/08/1992, n. 359;
Vista la Legge Regionale 22/08/1994, n. 56;
Visto il DPR 08/06/2001 n. 327, così come modificato dal D. Lgs 27/12/2002 n. 302;
Visto il DPR 06/03/1978, n. 218;
Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 ed in particolare l’ art. 5, comma 2, lettera a);
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l’istanza n. 931 del 22.2.2006 con la quale il Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale del Sangro- Casoli (CH) chiede l’emissione del provvedimento di pagamento diretto – previsto dal 3° comma dell’art. 12 della Legge 865/71 – delle indennità dovute agli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel Comune di Atessa (CH) per i lavori di completamento delle infrastrutture al servizio dell’agglomerato industriale di Atessa – 1° lotto -
Visto il decreto del P.G.R. n. 175 del 17.7.2002 con il quale veniva disposta a favore del suddetto Consorzio, l’occupazione temporanea d’urgenza, per la durata complessiva di anni tre dalla data di immissione in possesso, avvenuta il 8.10.2002;
Vista la determina n. 90 del 17.06.2004 di proroga dei termini relativi all’espropriazione, ai lavori ed all’occupazione d’urgenza, fissati rispettivamente:
ESPROPRIAZIONI al 18.07.2006
LAVORI ED OCCUPAZIONE D’URGENZA fino al 18.7.2006;
Considerato che non si è verificata alcuna scadenza dei termini sopraccitati;
Vista la propria determinazione n. 167 del 5.10.2005 di pubblicazione con la quale è stato disposto il deposito degli atti presso la Segreteria dei Comuni di Atessa ( CH );
Considerato l’avvenuto deposito degli atti relativi all’esproprio di che trattasi, così come comunicato dal Consorzio con la richiamata nota n. 931 del 22.2.2006 e giusta attestazione del Comune interessato;
Visto l’elenco delle ditte espropriande che hanno accettato l’indennità di cui alla citata determinazione;
DETERMINA
1. E’ fatto obbligo al Consorzio L’Area di Sviluppo Industriale del del Sangro - Casoli (CH) di pagare previo accertamento della proprietà e libertà dei beni espropriandi, le indennità accettate, dalle menzionate ditte di cui agli allegati elenchi, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Gli importi indicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l’obbligo di liquidarli agli interessati;
3. L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Servizio Infrastrutture e Servizi della Giunta Regionale, della esecuzione della presente determinazione, trasmettendo copia della ricevuta del pagamento effettuato.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Domenico Molinari