la giunta regionale

Vista la legge 5.08.1978, n. 457, concernente norme per l'edilizia residenziale pubblica;

Vista la legge 17.02.1992, n. 179, che fissa norme per l'edilizia residenziale pubblica;

Premesso che:

-    con Decreto L.gs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” Edilizia Residenziale Pubblica è stata posta in capo alle Regioni;

-    in particolare con l’art. 61 “Disposizioni finanziarie” è stato previsto l’accredito alle singole regioni delle disponibilità esistenti presso la Cassa DD.PP. alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento;

-    è stato altresì previsto che dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni, secondo la ripartizione effettuata dal CIPE le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati;

Considerato che, in data 26 ottobre 2000, in attuazione delle norme su citate è stato sottoscritto l’Accordo di programma per l’edilizia agevolata tra i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dalla Regione Abruzzo e che per effetto del suddetto provvedimento i fondi trasferiti e disponibili sono utilizzabili secondo i principi e criteri definiti in ambito regionale;

Vista la Legge 9.01.1989 n. 13 recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;

Vista la legge 27 .02.1989 n. 62;

Vista la circolare n. 1669/ U.L. del 22 giugno 1989 esplicativa della legge 13/89;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 135/12 del 18.05.2004 “Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.lgs 112/1992 ed in particolare la scheda B.2 relativa al finanziamento di interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e negli immobili residenziali pubblici e privati;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1319 del 16.12.2004 con la quale, tra l’altro, è stato indetto un Bando per gli Enti pubblici per l’abbattimento delle barriere sia negli edifici pubblici che negli immobili residenziali pubblici ove al punto 1 del comma 2 del deliberato riserva la somma di € 1.000.000,00 per la predisposizione di progetti pilota di edilizia residenziale integrata e di servizio alle famiglie con portatori di handicap, da attuarsi con specifico successivo provvedimento;

Vista la deliberazione 434 del 29 marzo 2005 , pubblicata sul B.U.R.A. n. 24 del 6 maggio 2005 con la quale:

-    è stato approvato il “ Bando per la selezione di progetti pilota di edilizia residenziale integrata e di servizio alle famigli con portatori di handicap”,

-    lo stanziamento di € 1.000.000,00 è stato ripartito per ambiti provinciali, secondo le percentuali previste dalla L. 10/1992,

-    i contributi per singolo programma sono contenuti all’interno del 20% dell’intero costo del programma, detratti gli eventuali contributi concessi da altri Enti;

Vista la richiesta di partecipazione al Bando presentata dall’ “Associazione Abitare Insieme”, ove dagli atti allegati risulta che l’Associazione sta realizzando un intervento basato su forme di integrazione sociale all’avanguardia che prevede la convivenza in forma comunitaria e nello stesso tempo autonoma di nuclei familiari “normali” e nuclei familiari con soggetti portatori di handicap, prevedendo all’interno del complesso abitativo l’attivazione di servizi per il recupero e la formazione psicomotoria aperti anche all’utenza esterna;

Ritenuto che tale intervento rientra nelle finalità previste nel Bando;

Vista la L.R. 18 agosto 2004 n. 32, ove all’art. 3 istituisce il capitolo della spesa 262417 UPB 03.02.005 con lo stanziamento di € 74.482.607,67 denominato “Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.lgs. 112/1992;

Ritenuto

-    che per l’erogazione dei finanziamenti si applicano le procedure previste nell’art. 9 del Bando e quelle vigenti dell’edilizia agevolata,

-    l’esatto ammontare del contributo sarà definito dagli uffici regionali a seguito dell’istruttoria per la liquidazione del contributo ammissibile;

Preso atto che il Direttore Regionale dell’area “Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico Integrato, Protezione Civile e Reti Tecnologiche” ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento ed alla rispondenza formale per gli aspetti di competenza della medesima Area, con l’apposizione della firma in calce al provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto in premessa:

-    di ammettere a finanziamento per l’importo massimo concedibile di € 227.000,00, il progetto presentato dall’Associazione Abitare Insieme dell’Aquila relativo alla costruzione di abitazioni integrate e servizi alle famiglie con la convivenza di nuclei familiari normali e nuclei familiari con soggetti portatori di handicap.

-    Le procedure del calcolo del contributo sono quelle riportate nell’art. 9 del Bando;

-    Il contributo e la tipologia degli alloggi assegnati ai soggetti privati seguiranno la normativa in essere dell’edilizia residenziale agevolata. Il relativo calcolo sarà determinato a seguito di integrazione documentale che sarà fornita a seguito di richiesta d’ufficio.

-                  L’erogazione del contributo avverrà dopo l’istruttoria e comunque il contributo totale non potrà superare l’aliquota del 20% dell’intero costo dell’intervento detratti gli eventuali contributi concessi da altri Enti;

-    Ai sensi dell’art. 8 del Bando le economie andranno ad incrementare le disponibilità del bando per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

-    Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A..