IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 7 regolamenta la competenza della Regione per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Visto che a tutt'oggi, non risultano ancora emanate da parte del Ministero dell'Ambiente, per gli impianti di nuova costruzione, le linee guida ed i valori minimi e massimi di emissione di cui all'art. 3, comma 2), lettera a), del D.P.R. 203/1988;

Vista la delibera di C.R.A. n. 28/5 del 06.02.2001, esecutiva nei termini di legge, avente per oggetto "D.P.R. 203/88 artt. 6, 15, 17 - riordino e riorganizzazione delle procedure delle Autorizzazioni e Autorizzazione di carattere Generale di cui al D.P.R. 25 luglio 1991 art. 5 comma 1";

Vista la determinazione dirigenziale n. DF2/18 del 16.01.2006 avente per oggetto“Autorizzazione relativamente alle emissioni in atmosfera per l’impianto galvanico, per i fini ed ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24.05.1988, n. 203 della ditta Mega ubicata in zona industriale – Comune di Arielli – Rettifica determinazione n. DF2/203 del 30.11.2005”;

Vista la nota datata 31.01.2006 (all. 1) con la quale la ditta M.E.G.A. s.r.l. avanza istanza di rettifica dell’autorizzazione concessa con determinazione dirigenziale n. DF2/18 del 16.01.2006, relativamente ai controlli di cui all’art. 7 punto 5 D.P.R. 203/88 che, anziché semestrale, devono avere una frequenza quadrimestrale;

Vista la nota datata 19.12.2005, n. 6054, (all. 2) con la quale l' A. R. T. A. Dipartimento provinciale di Chieti comunica che sul parere espresso dal medesimo Dipartimento con nota n. 4441 del 26.09.2005 viene erroneamente indicata semestrale la frequenza di controllo anziché quadrimestrale;

Rilevato che per un mero errore materiale al punto 3 lett. c della DF2/18 del 16.11.2006 viene stabilita una frequenza dei controlli semestrale anziché quadrimestrale

Tenuto conto della documentazione tecnico-progettuale allegata alla domanda di autorizzazione, depositata agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA della Giunta Regionale;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999;

Ritenuto di dover procedere alla RETTIFICA dell’autorizzazione concessa con determinazione dirigenziale n. DF2/18 del 16.01.2006 relativamente ai controlli di cui all’art. 7 punto 5 D.P.R. 203/88 che, anziché semestrale, devono avere una frequenza quadrimestrale;

DETERMINA

1)   di procedere alla RETTIFICA dell’autorizzazione concessa con determinazione dirigenziale n. DF2/18 del 16.01.2006, relativamente ai controlli di cui all’art. 7 punto 5 D.P.R. 203/88 che, anziché semestrale, devono avere una frequenza quadrimestrale;

2)   di CONCEDERE l'autorizzazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva allegata alla determinazione n. DF2/18 del 16.01.2006 e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

3)   di CONDIZIONARE l'autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a – obbligo all’adeguamento a nuovi limiti fissati in relazione al disposto dell’art. 3 del D.P.R. 203/88, qualora più restrittivi;

b – obbligo alla società di realizzare i punti di emissione in modo da permettere i controlli di cui al successivo punto c); è fatto altresì obbligo alla società di controllare periodicamente il corretto funzionamento degli impianti di abbattimento riportando le date delle verifiche effettuate sul registro di cui al successivo punto d);

c – gli ulteriori controlli di cui all’art. 7 punto 5 D.P.R. 203/88 devono avere una frequenza quadrimestrale – per i punti di emissione elencati nella tabella riassuntiva allegata, facente parte integrante del presente atto;

d – tutti i controlli di cui ai precedenti punti b) e c) devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento: la data, l’orario, i risultati delle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati a firma del responsabile dell’impianto su apposito registro vidimato dall’Organo di Controllo;

e – nel medesimo registro di cui al precedente punto d) vanno altresì annotate le opere di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;

f – per la verifica delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell’Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazioni ai sensi dell’art. 3 comma 2), dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi di cui al D.M. 12.07.1990;

g – eventuali variazioni agli impianti, quando costituiscono soluzioni migliorative al contenimento delle emissioni, vanno convalidate dall’Organo di Controllo e trasmesse al competente Servizio Regionale;

h – che tutti i punti di emissione abbiano un’altezza dal suolo maggiore del colmo del tetto;

4)   di STABILIRE, ai sensi dell’art. 9, del citato D.P.R. 203/88, che gli organi di controllo sono il Dipartimento Provinciale di Chieti dell’ARTA Abruzzo e la Provincia;

5)   di STABILIRE che il Dipartimento Provinciale di Chieti dell’ARTA Abruzzo dovrà effettuare con frequenza biennale, un controllo sulla realtà tecnico-impiantistica e sulle relative emissioni dei punti di emissioni di cui alla tabella riassuntiva allegata al presente atto, della ditta M.E.G.A. s.r.l. ubicata nel Comune di Arielli, al fine di verificare il corretto funzionamento del suddetto impianto ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente determinazione;

6)   di FARE OBBLIGO alla ditta M.E.G.A. s.r.l. di comunicare immediatamente al Sindaco del comune di Arielli, alla Regione e al Dipartimento Provinciale di Chieti dell’ARTA Abruzzo eventuali interruzioni di funzionamento dell’impianto di abbattimento;

7)   di PRECISARE che il superamento dei limiti di emissione o eventuali inadempienze alle prescrizioni poste, saranno perseguite ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203;

8)   di PRECISARE che la presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini del controllo delle emissioni in atmosfera per cui si fa salva ogni altra autorizzazione, benestare o nullaosta occorrenti a qualsiasi altro fine relativamente alla realizzazione dell’impianto o concernente la sua sicurezza;

9)   di PRECISARE che, per quant’altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R. 203/88 e successive, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell’ambiente;

10) di FARE SALVI specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265;

11) di DISPORRE la trasmissione della presente determinazione alla Ditta M.E.G.A. s.r.l. ubicata nel comune di Arielli – al Dipartimento Provinciale di Chieti dell’ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Arielli ed alla Provincia di  Chieti;

12) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

per Il Dirigente del Servizio

Vacante

il direttore regionale

Dott. Antonio Sorgi