IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 7 regolamenta la competenza della Regione per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Visto che a tutt'oggi, non risultano ancora emanate da parte del Ministero dell'Ambiente, per gli impianti di nuova costruzione, le linee guida ed i valori minimi e massimi di emissione di cui all'art. 3, comma 2), lettera a), del D.P.R. 203/1988;

Vista la delibera di C.R.A. n. 28/5 del 06.02.2001, esecutiva nei termini di legge, avente per oggetto "D.P.R. 203/88 artt. 6, 15, 17 - riordino e riorganizzazione delle procedure delle Autorizzazioni e Autorizzazione di carattere Generale di cui al D.P.R. 25 luglio 1991 art. 5 comma 1";

Vista determinazione dirigenziale n. DF2/82 del 13.06.2001 avente per oggetto “ Autorizzazione definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l’impianto esistente della ditta Gelco Unipersonale s.r.l. ubicato nel Comune di Castellalto (TE), per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203, artt. 12 e 13 – D.P.C.M. 21/07/89 punti 9), 16), 18) – D.M. 12/07/90 – D.G.R. 2185 del 12/08/98”;

Vista la nota datata 24.06.2003 (all. 1) con la quale la ditta Gelco Unipersonale s.r.l. avanza istanza di rettifica dell’autorizzazione concessa con determinazione dirigenziale n. DF2/82 del 13.06.2001, relativamente ai punti di emissione E1, E6, E8, E9, E16, E17, E11, E10, E15, E13, E14;

Visto il nuovo quadro riassuntivo delle emissioni della ditta Gelco Unipersonale s.r.l. datato maggio 2004, che meglio individua quanto riportato negli elaborati grafici, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto (all. n. 2);

Vista la nota datata 12.12.2005, (all. 3) con la quale l'A. R. T. A. Dipartimento provinciale di Teramo esprime parere favorevole alla rettifica dell’autorizzazione concessa con determinazione dirigenziale n. DF2/82 del 13.06.2001, con l’adozione del nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato maggio 2004;

Tenuto conto della documentazione tecnico-progettuale allegata alla domanda di autorizzazione, depositata agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA della Giunta Regionale;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999;

Ritenuto di dover procedere alla RETTIFICA dell’autorizzazione concessa con determinazione dirigenziale n. DF2/82 del 13.06.2001 relativamente ai punti di emissione E1, E6, E8, E9, E16, E17, E11, E10, E15, E13, E14 al fine di consentire alla Ditta Gelco Unipersonale s.r.l. la continuazione delle emissioni relative all’impianto di produzione prodotti dolciari ubicato nel Comune di Castellalto - secondo i parametri ed i valori limite contenuti nel nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato maggio 2004 e nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del Servizio;

DETERMINA

1.   di procedere alla RETTIFICA dell’autorizzazione concessa con determinazione dirigenziale n. DF2/82 del 13.06.2001 relativamente ai punti di emissione E1, E6, E8, E9, E16, E17, E11, E10, E15, E13, E14 al fine di consentire alla Ditta Gelco Unipersonale s.r.l. la continuazione delle emissioni relative all’impianto di produzione prodotti dolciari ubicato nel Comune di Castellalto - secondo i parametri ed i valori limite contenuti nel nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato maggio 2004 e nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del Servizio;

2.   di CONCEDERE l'autorizzazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione,  riportate nella tabella riassuntiva datata maggio 2004 parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

3.   di FARE OBBLIGO alla ditta di rispettare le seguenti prescrizioni:

a.           effettuare analisi annuali sulle emissioni ai sensi dell’art. 4 del D.M. 12.07.1990, da riportarsi su apposito registro con pagine numerate, regolarmente bollato e messo a disposizione degli organi di controllo; copia delle analisi deve essere inviata al competente Dipartimento Provinciale dell’ARTA Abruzzo;

b.   non superare i valori limite di cui al D.M. 12.07.1990 ed alla D.G.R. 16/7 del 21.03.1991 ed effettuare una corretta e periodica manutenzione degli impianti di abbattimento di cui all’All. 5 del D.M. 12.07.1990;

4.   di PRECISARE che per quant’altro non specificato nella presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R. 203/88 – D.P.C.M. 21.07.89 – D.M. 12.07.90 – D.G.R. 2185 del 12.08.98, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell’ambiente;

5.   di DISPORRE la trasmissione della presente determinazione alla Ditta Gelco Unipersonale s.r.l.  ubicata nel comune di Castellalto – al Dipartimento Provinciale di  Teramo dell’ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Castellalto ed alla Provincia di Teramo;

6.   di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

per Il Dirigente del Servizio

Vacante

il direttore regionale

Dott. Antonio Sorgi