IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Determina

1)   di approvare, ai sensi del  Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 artt. 27 - 28 e successive modifiche e integrazioni – Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 – Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 – il progetto presentato dalla Ditta SUSCO GIUSEPPE S.S. 17 km 93,300 – 67035 PRATOLA PELIGNA (AQ), per effettuare attività di stoccaggio conto terzi di materiali ferrosi, da svolgere in un area interna al centro di autodemolizione, già autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. DF3/ 06 del 06.02.2004, per una potenzialità complessiva dell’impianto di 13.035 t/a, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

Giorno 08 Mese di Giugno Anno 2004 / Giorno 20 Mese di Gennaio Anno 2005

1) – 2)     Progetto di stralcio dell’area da dedicare all’attività di stoccaggio conto terzi nel centro di raccolta ed impianto di trattamento dei veicoli fuori uso sito in Pratola Peligna – S.S. 17 – Km 93,300 datato 20.01.2005 – Progettista: Ecogest;

3)     Determinazione Dirigenziale n. DF3/06 del 06.02.2004;

4)     Progetto di adeguamento dell’area da dedicare all’attività di stoccaggio conto terzi: modifiche ed integrazioni datato 15.11.2005 – Progettista. Ecogest;

2)   di autorizzare la Ditta Susco Giuseppe - a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 – Pescara;

4)   di autorizzare la Ditta Autodemolizioni Susco Giuseppe, ai sensi dell’art. 28 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L’Aquila prot. n. 04887 del 14.12.2005:

-     Lo stoccaggio dei materiali ferrosi dovrà essere effettuato esclusivamente nell’area come da elaborato grafico progettuale e per omogeneità di tipologia;

5)   di stabilire che le autorizzazioni di cui ai punti 2) e 4) sono rilasciate per le seguenti tipologie di rifiuti, i cui CER sono di seguito elencati:

 

CODICI C.E.R.

Descrizione

Media quantitativo espresso presumibile in unità di misura (Kg., lt., ecc.) 5,5 giorni – set.

Tempi di detenzione

Media
quantitativo
annuo (330 gg.)

15 01 04

Imballaggi metallici

5 kg/g

90 gg.

1.650 kg

17 04 01

Rame, bronzo, ottone

2,5 kg/g

90 gg.

825 kg.

17 04 02

Alluminio

5 kg/g

90 gg.

1.650 kg

17 04 03

Piombo

1 kg/g

90 gg.

330 kg

17 04 04

Zinco

1 kg/g

90 gg.

330 kg

17 04 05

Ferro e acciaio

10 kg/g

90 gg.

3.300 kg

17 04 06

Stagno

2,5 kg/g

90 gg.

825 kg

17 04 07

Metalli misti

1,5 kg/g

90 gg.

495 kg

17 04 11

Cavi, diversi da quelli di cui alla voce  17 04 10

1 kg/g

90 gg.

330 kg

20 01 40

Metallo

10 kg/g

90 gg.

3.300 kg

Per una potenzialità complessiva dell’impianto di 13.035 t/a;

6)   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio, di cui al precedente punto 4) è concessa per un periodo di cinque anni dalla data di avvio dell’impianto, comunicata in numero di tre copie originali o in numero di tre copie dichiarate conformi all’originale nelle forme e nei modi previsti al comma 03, dell’art. 22, delle Legge Regionale 28.04.2000 n. 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall’art. 24, comma 05 della predetta L.R. n. 83/2000;

7)   di prescrivere che negli impianti oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1.   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2.   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3.   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

4.   devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

5.   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

9)   di richiamare la Ditta Autodemolizioni Susco Giuseppe autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L’Aquila e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

10) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97; 

11) di obbligare la Ditta Autodemolizioni Susco Giuseppe:

-    al pieno rispetto dei divieti contenuti negli artt. 28 e 29 della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83;

-    a produrre entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Parchi – Territorio – Ambiente - Energia - Regione Abruzzo, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004;

-    ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.2003 e n. 1387/20.12.2004, alla trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita “garanzia finanziaria” in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004 (allegato A art. 2); detta “garanzia finanziaria” sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;

12) di fare salvi eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pratola Peligna (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

14) di notificare ai sensi di legge il presente provvedimento alla Ditta Autodemolizioni Susco Giuseppe – S.S. 17 Km 93 – 67035 PRATOLA PELIGNA (AQ);

15) di notificare la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini