IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Determina

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99, la Società Sadam Abruzzo S.p.A. – Stabilimento di Celano [Strada 14 – 67043 Celano] - alla utilizzazione dei fanghi biologici derivanti dal processo di depurazione delle acque reflue di lavorazione (codice CER 020403), con una potenzialità m3/anno 360, derivanti esclusivamente dalla propria attività, nel pieno rispetto degli elaborati indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportati:

 

All. n. 1

riepilogo aggiornato zone terreni di destinazione

All. n. 2

notizie agronomiche

All. n. 3

descrizione impianto depurazione acque

All. n. 4

descrizione produzione – condizionamento - trasporto fanghi

All. n. 5

copia autentica analisi recenti terreni

All. n. 6

dichiarazione di consenso conduttori fondi agricoli

All. n. 7

dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sulla disponibilità dei fondi agricoli

All. n. 8

certificati di destinazione urbanistica in originale dei terreni destinati allo spandimento ricadenti nei tenimenti dei comuni di Celano ed Aielli

2)   di stabilire che, la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni/condizioni dettate, con nota n. 347/CH/01/SM del 23/01/2006, dall’A.R.T.A [Dipartimento Provinciale dell’Aquila], che si elencano:

2.1 qualora i fanghi siano miscelati con altre rifiuti (terre da coltivo - CER 020401 e calci di carbonatazione – CER 020402), dovranno essere sottoposti ad ulteriori analisi per verificare il rispetto dei limiti fissati nell’allegato IB del D.Lgs. 99/92, così come previsto dall’art. 11, comma 2 dello stesso Decreto;

2.2           dovranno essere rispettate le prescrizioni imposte dall’art. 9, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 99/92;

2.3           dovranno essere rispettati i divieti di cui all’art. 4 del D.Lgs. 99/92.

3)   di stabilire che la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata da inoltrare, almeno sei mesi prima e non prima di un anno dalla scadenza della autorizzazione, alla Direzione Regionale Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, Servizio Gestione Rifiuti;

4)   di prescrivere, che l’esercizio delle attività autorizzate con il presente provvedimento avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto di tutti gli ulteriori obblighi e prescrizioni richiamati dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e dal Verbale del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo n. 61/5 del 28.05.1997;

5)   di obbligare la Società Sadam Abruzzo S.p.A., ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.2003 e n. 1387/29.12.2004, alla trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio delle operazioni di spandimento, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (Realizzazione dell'impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale, nominativo del responsabile della gestione dell'impianto) della Legge Regionale 28.04.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti), apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004; detta polizza sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio.

6)   di richiamare, la Società Sadam Abruzzo S.p.A. – Celano (AQ) - al pieno rispetto degli ulteriori obblighi previsti nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, alla Amministrazione Provinciale dell’Aquila e all’A.R.T.A (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale dell’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione.

7)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

7.1 deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

7.2 deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

7.3 devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

7.4 devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

7.5 le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

7.6 è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;

8)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi; 

9)   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Celano, al Comune di Aielli, all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia  Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale dell’Aquila, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara, e all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti;

11) di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla della Società Sadam Abruzzo S.p.A. – [ Stabilimento di Celano, Strada 14, 67043 Celano];

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo);

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini