REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Annibale MARINI              Presidente

-    Franco BILE                         Giudice

-    Giovanni Maria FLICK                 

-    Francesco AMIRANTE                 

-    Ugo DE SIERVO                     

-    Romano VACCARELLA                 

-    Paolo MADDALENA                 

-    Alfio FINOCCHIARO                 

-    Alfonso QUARANTA                 

-    Franco GALLO                 

-    Luigi MAZZELLA                                

-    Gaetano SILVESTRI                                  

-    Sabino CASSESE                  

-    Maria Rita SAULLE                     

-    Giuseppe TESAURO                                   

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 21, 27, 28, 31, 35, 39, 40, 41, 42 e 203 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 – legge finanziaria regionale 2005), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 21 aprile 2005, depositato in cancelleria il successivo 26 aprile e iscritto al n. 47 del registro ricorsi del 2005.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimitài costituzionale degli articoli 35 e 39 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 - legge finanziaria regionale 2005);

dichiara estinto il giudizio sulle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 21, 27, 28, 31, 40, 41, 42 e 203 della stessa legge regionale n. 6 del 2005, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 51, 97, primo e terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, e in relazione all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programniazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera d, della legge 15 marzo 1997, n. 59) dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2006.

Presidente

Annibale Marini