LA GIUNTA REGIONALE
Premesso
- che ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica Italiana le regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150 che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica si sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma della Costituzione;
- che il rispetto di tali disposizioni implica la necessità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di una razionalizzazione delle spese, così come del resto stabilito dalle norme relative al patto di stabilità interno;
- che gli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2006 fissano per ciascuna regione per il complesso della spesa corrente una riduzione del 3,8% della spesa corrente dell’anno 2004 determinata ai sensi del comma 142 articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 256 – legge finanziaria 2006 – e per il complesso della spesa in conto capitale un aumento del 4,8% della spesa in conto capitale dell’anno 2004 determinata ai sensi del comma 142 articolo 1 della legge finanziaria 2006;
- che il comma 148, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 256 – legge finanziaria 2006 – dà facoltà alle regioni di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti e organismi strumentali;
Considerato
- che il comma 14 dell’art. 29 della L. 289/02 ha previsto per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi previsti dal comma 2, l’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 4 del decreto legge 15 aprile 2002 n° 63 convertito, con modificazione, dalla legge 15 giugno 2002, n° 112;
- che il decreto legislativo 231/2002, in recepimento alla Direttiva Comunitaria n. 35/2000 introduce nell’ordinamento giuridico italiano l’applicazione automatica di interessi di mora particolarmente gravosi a tutela del creditore, contro gli eccessivi ritardi nei pagamenti da parte del debitore per le forniture di beni e servizi;
- che il D. Lgs. 231/02 non trova attuazione nei contratti d’appalto di opere pubbliche oggetto di specifici interventi legislativi, nei quali è già contenuta una regolamentazione sul ritardo dei pagamenti, art. 30 decreto Ministero Lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145;
Ritenuto, di conseguenza, di dover ottimizzare l’utilizzo delle risorse correnti attraverso il contenimento della spesa corrente onde evitare disavanzi eccessivi che possano ripercuotersi sull’andamento dei conti pubblici della regione Abruzzo nel loro complesso, determinando di conseguenza la responsabilità della regione di fronte allo Stato Italiano per il mancato rispetto del patto di stabilità;
Tenuto conto che la Regione Abruzzo governa il processo di spesa finalizzato al soddisfacimento delle suddette esigenze in primo luogo attraverso il Bilancio di previsione 2006-2008;
Visto l’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2005, n. 46 “disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2006)”;
Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato il pesante sistema sanzionatorio previsto per il mancato rispetto del patto di stabilità per il triennio 2006/2008;
Considerate le indicazioni previste nella sentenza della Corte Costituzionale n. 417/2005 che prescrive al Governo di non imporre a Regioni, Province e Comuni le voci di bilancio da tagliare ma solo di dettare la disciplina di principio e i criteri cui attenersi;
Ritenuto di conseguenza, di fornire a tutti gli enti e organismi strumentali linee di azione per l’utilizzo delle risorse attraverso il contenimento della spesa corrente onde evitare disavanzi eccessivi che possano ripercuotersi sull’andamento dei conti pubblici della regione Abruzzo nel loro complesso;
Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali ed il Dirigente del Servizio Bilancio hanno espresso, con l'apposizione della propria firma, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, ognuno per quanto di competenza;
A voti unanimi, espressi nei modi e con le forme di legge,
DELIBERA
a) di fornire agli enti e organismi strumentali di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le sotto estese linee di azione al fine del rispetto del patto di stabilità esercizio finanziario 2006:
1. utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A. o adottare i prezzi delle suddette convenzioni come base d’asta al ribasso nel caso in cui si voglia procedere autonomamente sulle forniture di beni e servizi;
2. concordare per iscritto, nei contratti commerciali, termini di pagamento superiori a quelli indicati dall’art. 4 del decreto legislativo 231/02, e comunque non inferiore a 120 giorni dal ricevimento della fattura, e un saggio d’interesse per gli interessi moratori diverso da quello fissato dall’art. 5 del medesimo decreto, nei limiti conseguiti dalle disposizioni dell’art. 7 che sanzionano, con la nullità del contratto, le condizioni risultanti gravemente inique nei confronti dei creditori;
3. programmare e razionalizzare i flussi di cassa al fine di evitare oneri per interessi passivi derivanti dalle eventuali anticipazioni di cassa;
4. che l’affidamento da parte degli enti di incarichi di studio e ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione deve, essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionali interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi;
5. che l’atto di affidamento di incarichi e di consulenze deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economica-finanziaria dell’Ente e deve essere trasmesso alla Corte dei Conti;
6. una riduzione del 10% dei compensi per incarichi di consulenza rispetto agli importi risultanti alla data del 31.12.2004;
7. che la spesa per il personale, costituite da: retribuzioni lorde corrisposte al personale dipendente a tempo indeterminato e determinato nonché i compensi corrisposti al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, oneri riflessi per contributi obbligatori e Irap dovrà essere riportata a quella del 2004 diminuita del 1% al netto, per il 2004, di arretrati relativi ad anni precedenti per il rinnovo dei Ccnl. Le Agenzie che definiscono per la prima volta la dotazione funzionale nel corso del 2006, e l’A.R.T.A. - ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 41 “Provvedimenti urgenti per garantire la funzionalità dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale”-, non sono soggetti al rispetto della presente linea di azione;
8. che per l’anno 2006 il risparmio previsto sulla spesa per lavoro straordinario del personale dovrà essere del 10% rispetto a quella del 2004;
9. diminuire con apposite azioni di risanamento, l’eventuale disavanzo annuo o perdite d’esercizio nella misura del 10%;
b) gli Enti strumentali dovranno, per l’esercizio finanziario 2006, entro il mese di Marzo predisporre una previsione articolata per trimestri del complesso delle spese rilevanti ai fini degli obiettivi da conseguire, che sia coerente con l’obiettivo annuale che dovrà essere trasmessa al collegio dei revisori dell’ente, alla Direzione Regionale competente;
c) il collegio dei revisori dei conti verifica entro il mese successivo al trimestre di riferimento il rispetto dell’obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l’obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, né dà comunicazione all’Ente e alla Direzione Regionale competente;
d) alle Direzioni della Giunta regionale competenti, ai sensi del comma 2, articolo 4, legge regionale 31 dicembre 2005 n. 46, l’obbligo di effettuare i necessari controlli per garantire il conseguimento degli obiettivi;
e) di inviare la presente deliberazione al Servizio Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), pubblicità ed accesso della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni per la pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
f) di incaricare la Direzione Regionale della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali per l’invio del presente atto a tutte le strutture interne regionali.
Segue allegato