La Giunta Regionale

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 L. 2 aprile 1968 nr. 475, così come modificata dalla legge di riordino del settore farmaceutico n.362 dell’8 novembre 1991, il numero di farmacie presenti su territorio comunale è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5000 abitanti nei comuni con popolazione sino a 12.500 abitanti, ed una farmacia ogni 4000 abitanti negli altri comuni;

Considerato che la popolazione eccedente, rispetto ai parametri indicati nel 2° comma art.1 L.362/91 di modifica all’art. 1 L.475/1968 sopra citato, è computata, ai fini dell’apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;

Visto l’art. 2 della citata L. 362/91 che consente, laddove particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedano, la possibilità di istituire, nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune,  una nuova farmacia in deroga al criterio della popolazione; 

Omissis

Considerato che, le sedi attualmente esistenti risultano classificabili nel modo che segue:

-    Sede farmaceutica nr. 1 – Titolare dr.Giovanni Di Nisio – URBANA;

-    Sede farmaceutica nr. 2 – Titolare Comune di S.Giovanni Teatino - URBANA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 comma 1 L.221/1968 e 104 T.U.LL.SS.nr. 1265/1934, così come modificato dalla L. 362/1991, nonché in considerazione delle indagini informative che periodicamente vengono effettuate dal Servizio Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità presso i Comuni interessati e tenuto, altresì, conto della costante interpretazione dottrinaria della normativa indicata, come pure del preminente orientamento giurisprudenziale in materia;

Ritenuto che esistono i presupposti di cui all’art. 2 L. 362/1991 per autorizzare la istituzione della  terza  sede farmaceutica presso il Comune di S.Giovanni Teatino, in considerazione della approfondita attività istruttoria svolta, per le plurime considerazioni che sopra sono state svolte, con particolare riferimento ai rilievi dedotti dal Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica nell’ambito dei propri sopralluoghi e che qui si abbiano per integralmente trascritti, sulla base dei quali appare:

-    fondata la sussistenza del requisito minimo della distanza di cui all’art.104 T.U.LL.SS., in quanto le contrade ricomprese nella istituenda terza sede farmaceutica presentano una distanza dal centro urbano del Comune interessato, e dunque dalle farmacie esistenti, di oltre 3 Km;

-    sussistente, nella zona individuata, un insieme di strutture e servizi certamente idonei a garantire la autosufficienza della medesima, onde costituirne un nucleo residenziale autonomo ;

-    densità abitativa sufficiente a legittimare la istituzione di una nuova sede farmaceutica ;

-    comprovata la difficoltà di carattere viario, definita nei disagi scaturiti dalla peculiarità dei collegamenti, siccome sopra meglio enunciati, per il percorso dalle contrade interessate al centro urbano del paese;

 

Considerato che la suddivisione circoscrizionale delle sedi farmaceutiche, istituite ed istituenda, proposta dalla Amministrazione Comunale  di S.Giovanni Teatino appare adeguata – per le ragioni sopra indicate - a garantire una appropriata assistenza farmaceutica alla popolazione residente sull’intero territorio;

Dato atto del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale – Assistenza Farmaceutica;

Dato atto altresì del parere favorevole, in ordine alla legittimità del presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità;

A Voti Unanimi  espressi nelle forme di legge,

Delibera

per le motivazioni espresse in narrativa –

1.   di modificare la pianta organica delle farmacie del Comune di S.Giovanni Teatino (CH), mediante la istituzione della 3^sede farmaceutica – con parallela revisione delle circoscrizioni di pertinenza alle sedi farmaceutiche, istituite ed istituenda;

2.   di determinare e delimitare territorialmente le zone assegnate alle farmacie nel modo che segue:

Sede Farmaceutica nr. 1 – dr.Giovanni Di Nisio– ab. nr. 5000 – URBANA

Comprendente: Area delimitata da Aeroporto, Fontanelle, via Cavour, via Mazzini, variante ANAS, via Lago di Garda, via Aterno, zona industriale e via Salara con esclusione di P.zza Municipio, C.so Italia e via D’Azeglio.

Sede Farmaceutica nr.2 – Comune di S.Giovanni Teatino– ab.nr.4000 – URBANA

Comprendente : P.zza Municipio, via D’Azeglio, C.so Italia, via Potenza, via Roma, via Verdi, via Ma scagni, via I° Maggio, via XXIV Maggio, via Lazio, via Puccini, via Bellini, via Rossigni  via Paganini, via Silone, via Machiavelli, via Quasimodo, via De Amicis, via Leopardi, via Caldarelli, via IV Novembre, via XXV Aprile, via Umbria, via Terni, via Parigi, via Zurigo, via Vienna, via Londra, via Berna, via Lisbona, via Europa, via D’Annunzio, via Ciafarda,  Traiano, via Giulio Cesare, via Ottaviano, via Adriano, via Diocleziano, via Gregorio Magni, via Giovanni XXIII, via Della Pace, via Ponte Marino, via Di Nisio bassa, via Messina, via Del Prato, via Sassari.

Sede Farmaceutica nr. 3 – Istituenda  – ab. nr. 1500 - RURALE

Comprendente: P.zza Marconi, C.so Marconi, via Chieti, via Belvedere, via Edison, via Paludi, via Rampogna, via Torricelli, via Meucci, via Ravizza, via Campania, via Sardegna, via Nuoro, via Oristano, via Sicilia, via Marsala, via Trapani,  via Catania, via Palermo, via Dragonara alta, via Monte Rosa, via Monte Bianco, via Marmolada, via Monte Grappa, via Adamello, via Fonte Fanelli, via Passo Stella, via Gardena, via Pordoi, via Solagna, via D’Aurelio, via Elcine, via Cervino, via Ravizza, Salerno, via Regolizie, C.da Fontechiaro da Capo e restante parte alta del territorio .

1.   di dare pubblicazione per estratto del presente atto sul B.U.R.A. nonché sul Portale della Sanità: http: // sanitapo.regione.abruzzo.it  .