La Giunta
Regionale
Considerato che, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1 L. 2 aprile 1968 nr. 475, così come modificata
dalla legge di riordino del settore farmaceutico n.362 dell’8 novembre 1991, il
numero di farmacie presenti su territorio comunale è stabilito in modo che vi
sia una farmacia ogni 5000 abitanti nei comuni con popolazione sino a 12.500
abitanti, ed una farmacia ogni 4000 abitanti negli altri comuni;
Considerato che la
popolazione eccedente, rispetto ai parametri indicati nel 2° comma art.1
L.362/91 di modifica all’art. 1 L.475/1968 sopra citato, è computata, ai fini
dell’apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri
stessi;
Visto
l’art. 2 della citata L. 362/91
che consente, laddove particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in
rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedano, la
possibilità di istituire, nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e
con il limite di una farmacia per comune,
una nuova farmacia in deroga al criterio della popolazione;
Omissis
Considerato che, le sedi attualmente esistenti
risultano classificabili nel modo che segue:
- Sede farmaceutica nr. 1 – Titolare
dr.Giovanni Di Nisio – URBANA;
- Sede farmaceutica nr. 2 – Titolare Comune di
S.Giovanni Teatino - URBANA
ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 1 comma 1 L.221/1968 e 104
T.U.LL.SS.nr. 1265/1934, così come modificato dalla L. 362/1991, nonché in
considerazione delle indagini informative che periodicamente vengono effettuate
dal Servizio Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità presso i Comuni
interessati e tenuto, altresì, conto della costante interpretazione dottrinaria
della normativa indicata, come pure del preminente orientamento
giurisprudenziale in materia;
Ritenuto che esistono i
presupposti di cui all’art. 2 L. 362/1991 per autorizzare la istituzione
della terza sede farmaceutica presso il Comune di S.Giovanni Teatino, in
considerazione della approfondita attività istruttoria svolta, per le plurime
considerazioni che sopra sono state svolte, con particolare riferimento ai
rilievi dedotti dal Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica
nell’ambito dei propri sopralluoghi e che qui si abbiano per integralmente
trascritti, sulla base dei quali appare:
- fondata la sussistenza del requisito minimo
della distanza di cui all’art.104 T.U.LL.SS., in quanto le contrade ricomprese
nella istituenda terza sede farmaceutica presentano una distanza dal centro
urbano del Comune interessato, e dunque dalle farmacie esistenti, di oltre 3
Km;
- sussistente, nella zona individuata, un
insieme di strutture e servizi certamente idonei a garantire la autosufficienza
della medesima, onde costituirne un nucleo residenziale autonomo ;
- densità abitativa sufficiente a legittimare
la istituzione di una nuova sede farmaceutica ;
- comprovata la difficoltà di carattere
viario, definita nei disagi scaturiti dalla peculiarità dei collegamenti,
siccome sopra meglio enunciati, per il percorso dalle contrade interessate al
centro urbano del paese;
Considerato che la
suddivisione circoscrizionale delle sedi farmaceutiche, istituite ed
istituenda, proposta dalla Amministrazione Comunale di S.Giovanni Teatino appare adeguata – per le ragioni sopra
indicate - a garantire una appropriata assistenza farmaceutica alla popolazione
residente sull’intero territorio;
Dato atto del parere
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente
provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale –
Assistenza Farmaceutica;
Dato atto altresì del
parere favorevole, in ordine alla legittimità del presente provvedimento,
espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità;
A Voti Unanimi espressi
nelle forme di legge,
Delibera
per le motivazioni espresse
in narrativa –
1. di modificare la pianta organica delle
farmacie del Comune di S.Giovanni Teatino (CH), mediante la istituzione della
3^sede farmaceutica – con parallela revisione delle circoscrizioni di
pertinenza alle sedi farmaceutiche, istituite ed istituenda;
2. di determinare e delimitare territorialmente
le zone assegnate alle farmacie nel modo che segue:
Sede Farmaceutica nr. 1 –
dr.Giovanni Di Nisio– ab. nr. 5000 – URBANA
Comprendente: Area
delimitata da Aeroporto, Fontanelle, via Cavour, via Mazzini, variante ANAS,
via Lago di Garda, via Aterno, zona industriale e via Salara con esclusione di
P.zza Municipio, C.so Italia e via D’Azeglio.
Sede Farmaceutica nr.2 –
Comune di S.Giovanni Teatino– ab.nr.4000 – URBANA
Comprendente : P.zza
Municipio, via D’Azeglio, C.so Italia, via Potenza, via Roma, via Verdi, via Ma
scagni, via I° Maggio, via XXIV Maggio, via Lazio, via Puccini, via Bellini,
via Rossigni via Paganini, via Silone,
via Machiavelli, via Quasimodo, via De Amicis, via Leopardi, via Caldarelli,
via IV Novembre, via XXV Aprile, via Umbria, via Terni, via Parigi, via Zurigo,
via Vienna, via Londra, via Berna, via Lisbona, via Europa, via D’Annunzio, via
Ciafarda, Traiano, via Giulio Cesare,
via Ottaviano, via Adriano, via Diocleziano, via Gregorio Magni, via Giovanni
XXIII, via Della Pace, via Ponte Marino, via Di Nisio bassa, via Messina, via
Del Prato, via Sassari.
Sede Farmaceutica nr. 3 –
Istituenda – ab. nr. 1500 - RURALE
Comprendente: P.zza
Marconi, C.so Marconi, via Chieti, via Belvedere, via Edison, via Paludi, via
Rampogna, via Torricelli, via Meucci, via Ravizza, via Campania, via Sardegna,
via Nuoro, via Oristano, via Sicilia, via Marsala, via Trapani, via Catania, via Palermo, via Dragonara
alta, via Monte Rosa, via Monte Bianco, via Marmolada, via Monte Grappa, via
Adamello, via Fonte Fanelli, via Passo Stella, via Gardena, via Pordoi, via
Solagna, via D’Aurelio, via Elcine, via Cervino, via Ravizza, Salerno, via
Regolizie, C.da Fontechiaro da Capo e restante parte alta del territorio .
1. di dare pubblicazione per estratto del
presente atto sul B.U.R.A. nonché sul
Portale della Sanità: http: // sanitapo.regione.abruzzo.it .