LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo n. 224 dell’8 luglio 2003 che all’art. 8 definisce le prescrizioni ai fini della valutazione dei rischi per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, connessi con l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), per qualsiasi fine diverso dall’immissione sul mercato;

Vista la L.R. 16 MARZO 2001, n. 6 concernente “Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati”, ed in particolare l’art. 1 che statuisce i seguenti “Obiettivi”:

“1. La Regione Abruzzo, a tutela delle risorse genetiche del proprio territorio e della qualità, specificità, originalità, territorialità della propria produzione agroalimentare, ed a garanzia della sicurezza alimentare dei propri cittadini, sostanzia con la presente legge l'applicazione del principio di precauzione nelle decisioni che riguardano l'uso per qualunque fine di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

2. La Regione Abruzzo promuove tutte le azioni utili a prevenire i possibili rischi sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dalla coltivazione, dall'allevamento e dall'uso a scopi alimentari di tali organismi o di prodotti da essi derivati.

3. La Regione Abruzzo promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con l'obiettivo di mantenere e sviluppare la biodiversità e l'alto valore del paesaggio agrario regionale.”

Considerata l’esigenza di tutelare l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare in caso di emissione deliberata nell’ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall’immissione sul mercato;

Atteso che il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 19 gennaio 2005 concernente “Prescrizioni per la valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell’ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall’immissione sul mercato” all’art. 3 comma 2 prevede che le Regioni e le Province autonome provvedono a designare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto l'Autorità' regionale o provinciale competente;

Preso atto che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n. DPN/VIII/2005/33599 del 20 dic. 2005, acquisita agli atti con prot.n.RA 1992 del 10 gen. 2006, invita le Regioni ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa su indicata;

Visti gli artt. 2 e 3 della L.R. 1 giugno 1996, n. 29 concernente i compiti dell’AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO (ARSSA);

Ritenuto di designare quale “AUTORITÀ REGIONALE COMPETENTE” per gli adempimenti derivanti dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 19 gennaio 2005 concernente “Prescrizioni per la valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell’ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall’immissione sul mercato” l’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) di cui alla L.R. n. 29/1996;

Ritenuto altresì di incaricare la Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca di ogni determinazione in ordine all’attuazione del Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali del 19 gennaio 2005 e degli adempimenti connessi al presente atto;

Dato atto che il Direttore Regionale ed il Dirigente del Servizio Gestione del Territorio hanno espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico – amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

-    di designare quale AUTORITÀ REGIONALE COMPETENTE per gli adempimenti derivanti dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 19 gennaio 2005 concernente “Prescrizioni per la valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell’ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall’immissione sul mercato” l’AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO (ARSSA) di cui alla L.R.n. 29/1996;

-    di incaricare la Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca di ogni determinazione in ordine all’attuazione del Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali del 19 gennaio 2005 e degli adempimenti connessi al presente atto.