LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

Si è riscontrata la necessità di aggiornare le disposizioni ed i relativi atti amministrativi adottati in materia di criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, in relazione a nuove normative entrate in vigore (DLgs.133/05) ed a problematiche createsi in sede di prima applicazione degli stessi;

Visti

Il DLgs 5 Febbraio 1997, n. 22 “Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”;

L’art. 20 della L.R. 28/04/2000, n. 83 avente ad oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti, contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti”;

Il DLgs 13 Gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;

Il D.M. 03.08.2005, recante: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;

Richiamata

La DGR n. 1198 del 10.12.03 “L.R. 28.04.2000, n. 83. Art. 20. Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del DLgs. 22/97, art. 27 e 28, del DLgs. 99/92, del DLgs. 36/03 e della legge n. 372/99 per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti”;

Considerato che

Con DGR n. 1387 del 29.12.04 “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 27, 28 e 46 del DLgs. 22/97, del DLgs. 36/03 e della L.R. 83/00, art. 25”, sono state approvate le direttive per la determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 27, 28 e 46 del DLgs. 36/03 e della L.R. 83/00;

L’Allegato A, art. 2, della DGR n. 1387/04, che stabilisce che le garanzie finanziarie devono essere costituite nei seguenti modi:

-    per la fase dell’esercizio degli impianti:

a)   con deposito cauzionale;

b)  con polizza fideiussoria che può essere stipulata mediante una delle modalità previste dall’art.1 della legge 10.06.82, n. 384, ovvero mediante fideiussione bancaria o mediante polizza fideiussoria assicurativa;

-    per la fase di realizzazione degli impianti è prevista la stipula di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto;

L’Allegato A, art. 7, lett. b), della DGR n. 1387/04, stabilisce che la durata della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura della discarica deve essere pari a 30 anni;

In merito alle disposizioni di cui all’Allegato A, art. 7, lett. b), della DGR n. 1387/04, le aziende pubbliche e private titolari di autorizzazioni regionali alla gestione delle discariche hanno rappresentato l’impossibilità di prestare le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica, nelle forme previste dalla legge n. 348/82 e per la durata di 30 anni, in quanto l’attuale mercato bancario e assicurativo non risulta ancora preparato a fornire prodotti idonei a causa dei rischi connessi con tale durata e con gli ingenti importi previsti;

Preso atto

Per i motivi sopra esposti, della difficoltà oggettiva di applicazione delle disposizioni di legge in esame, con il rischio per gli organi competenti di non poter rilasciare le necessarie autorizzazioni all’esercizio delle attività di smaltimento di rifiuti tramite l’utilizzo delle discariche;

Che tali difficoltà sono state più volte segnalate al Governo, nell’ambito del tavolo tecnico Stato-Regioni, in sede di esame della bozza del decreto di recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle discariche e, successivamente, nell’ambito della revisione del DLgs. 36/03, al fine di prevedere la possibilità di prestare le garanzie finanziarie con altre modalità rispetto a quelle previste dalla legge n. 348/82, come consentito dalla direttiva 1999/31/CE, ovvero: “mediante idonea garanzia equivalente”;

Considerato che

Nonostante le assicurazioni in tal senso formulate dal Ministero delle Politiche Comunitarie che prevedeva la possibilità di intervenire con disposizioni integrative e correttive al DLgs. 36/03, a norma dell’art. 1, comma 4 della legge 31.10.2003, n. 306 (Legge comunitaria 2003), con la cui delega è stata recepita la direttiva 1999/31/CE, non è stata ancora trovata una soluzione a tale problema, mettendo in gravi difficoltà le autorità competenti all’autorizzazione, impossibilitate ad essere garantite per una durata trentennale, con riferimento al periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica;

Alcune Regioni e Province hanno accettato, per la gestione successiva alla chiusura delle discariche, garanzie finanziarie secondo piani quinquennali rinnovabili;

E’ stato richiesto al Governo di mettere gli Enti competenti nelle condizioni di rispettare la norma, mediante l’assunzione di un provvedimento normativo adeguato;

Ritenuto di

Assumere, in attesa degli opportuni adeguamenti della normativa nazionale, un provvedimento che consenta di evitare la chiusura degli impianti esistenti, con conseguente interruzione anche di un servizio di pubblica utilità;

Prevedere la possibilità da parte della Regione Abruzzo di accettare garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica riferite all’intero periodo di 30 anni, come previsto dall’art. 14 del DLgs. 36/03, anche secondo piani quinquennali, purchè rinnovabili;

Stabilire che tali garanzie finanziarie dovranno essere ricondotte alla durata unica trentennale complessiva, nel momento in cui il mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;

Valutate

Le difficoltà operative riscontratesi in fase di applicazione della predetta DGR n. 1387/04, con particolare riferimento alle garanzie finanziarie riguardanti la gestione post-chiusura degli impianti di discarica per rifiuti inerti (art. 4, comma 1 del DLgs. 36/03);

La possibilità, prevista dall’art. 14, comma 6 del DLgs. 36/03, di eliminare la prestazione delle garanzie finanziarie per gli impianti di discarica per rifiuti inerti per il periodo di post-chiusura, sulla base della valutazione del basso rischio ambientale specifico dell’impianto;

Altresì, le difficoltà operative verificatesi in riferimento all’applicazione degli importi stabiliti dalla DGR n. 1387/04, Allegato A, per le discariche e per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

Ritenuto

Di dover procedere ad una variazione dei predetti importi delle garanzie finanziarie stabiliti nella DGR n.1387/04, Allegato A, per le discariche e per gli impianti di smaltimento e recupero;

Di dover prevedere per gli impianti mobili la possibilità di richiedere la presentazione di garanzie finanziarie nei casi in cui la normativa vigente lo preveda, per la specifica attività relativa alla singola campagna dell’impianto, a favore dell’Ente competente a ricevere la relativa comunicazione;

Di dover stabilire la prestazione delle garanzie finanziarie per l’immagazzinamento dei rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT;

Di dover prevedere la prestazione di garanzie finanziarie per l’avvio delle attività di coincenerimento dei rifiuti soggette alle procedure semplificate ai sensi degli articoli 31 e 33 del DLgs.22/97, in attuazione dell’art. 21, comma 4 del DLgs 11 Maggio 2005, n. 133;

Di dover prevedere l’esonero per gli impianti di compostaggio per il trattamento dei rifiuti di frazioni lignocellulosiche derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato (art. 25 della L.R.83/00) e per la produzione di compost, purché di potenzialità inferiore a 1000 t/a;

Dato atto che

Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa delle procedure seguite e, altresì, in ordine alle legittimità del presente provvedimento;

Visti

Il DLgs 5 Febbraio 1997, n. 22;

Il DLgs 13 Gennaio 2003, n. 36;

La L.R. 28/04/2000, n. 83

La legge n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono riportate integralmente:

Di stabilire che

Le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche riferite all’intero periodo di 30 anni, come previsto dall’art 14 del DLgs. 36/03, possono essere prestate secondo piani quinquennali rinnovabili;

Le garanzie finanziarie dovranno essere ricondotte alla durata unica trentennale complessiva, nel momento in cui il mercato finanziario renda disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;

Qualora intervenissero modifiche all’art. 14 del DLgs. 36/03, riguardo forme equivalenti di garanzie finanziarie rispetto a quelle previste dall’art. 1 della legge n. 348/82, le garanzie finanziarie già prestate per la gestione successiva alla chiusura della discarica, dovranno essere sostituite secondo le forme previste dalle disposizioni vigenti;

L’ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Regione, previa verifica degli stati di avanzamento, presentati dal titolare dell’autorizzazione all’esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, comprovanti la riduzione del rischio ambientale derivante dalla riduzione del percolato, dalla riduzione del biogas e dal monitoraggio delle acque di falda;

Per le discariche di rifiuti inerti, di eliminare la prestazione delle garanzie finanziarie, in correlazione con l’art. 14, comma 6 del DLgs. 36/03, per il periodo di post-chiusura, sulla base della valutazione dell’esiguo rischio ambientale specifico dell’impianto;

L’esonero della prestazione delle garanzie finanziarie per gli impianti di compostaggio per il trattamento dei rifiuti di frazioni lignocellulosiche derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato (art. 25 della L.R. 83/00) e per la produzione di compost, purché di potenzialità inferiore a 1000 t/a, sulla base della valutazione dell’esiguo rischio ambientale specifico dell’impianto;

Siano dovute la prestazione di garanzie finanziarie per l’avvio delle attività di coincenerimento dei rifiuti soggette alle procedure semplificate ai sensi degli articoli 31 e 33 del DLgs. 22/97, in attuazione dell’art. 21, comma 4 del DLgs 11 Maggio 2005, n. 133;

Per l’ampliamento delle discariche esistenti, nel caso in cui i sistemi impiantistici di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato e di allontanamento del biogas relativi allo stesso, coincidano con quelli riferiti all’impianto autorizzato, le garanzie finanziarie devono essere prestate su tutto il volume della discarica (volume già autorizzato compreso l’ampliamento);

Per gli impianti mobili, nei casi in cui la normativa vigente preveda per la specifica attività relativa alla singola campagna dell’impianto, la presentazione di garanzie finanziarie all’Autorità competente a ricevere la relativa comunicazione, le stesse devono essere presentate ed accettate prima dell’inizio della campagna di attività;

Di approvare

I criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 27, 28 e 46 del DLgs. 22/97, del DLgs. 36/03 ed dell’art. 25 della L.R. 83/00, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante della stessa;

I valori ed i parametri di riferimento per la determinazione dell’ammontare delle garanzie finanziarie di cui all’Allegato B alla presente deliberazione, parte integrante della stessa;

Lo schema di fideiussione assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del DLgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni, di cui all’Allegato C alla presente deliberazione, quale parte integrante;

Di revocare

La DGR n. 1387 del 29.12.04 “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 27, 28 e 46 del DLgs. 22/97, del DLgs. 36/03 e della L.R.83/00, art. 25”;

Di prescrivere che

Tutti i soggetti titolari di autorizzazioni regionali concernenti la gestione dei rifiuti ottemperino a quanto disposto con il presente provvedimento nel termine di 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A.;

Di disporre

La pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue Allegato