LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all’art. 19, ha previsto tra le competenze delle Regioni, la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata di rifiuti urbani, anche pericolosi;

Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”, ha previsto disposizioni al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto indifferenziato;

Il DLgs. 151/05 all’art. 6, comma 1, lett.a), ha definito obblighi per i comuni per assicurare la funzionalità, l’accessibilità e l’adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente ai “centri di raccolta” i rifiuti prodotti nel loro territorio; inoltre il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione;

La L.R. 28.04.2000, n. 83 prevede:

    all’art. 3, comma 1, lett. f), che la Giunta regionale disciplini le attività di gestione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata di rifiuti urbani, anche pericolosi, mediante l’adozione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l’attività di controllo;

    all’art. 19, comma 1, che la Giunta regionale emana direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative relative all’approvazione di progetti e al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni

    all’art. 2, comma 1, lett. f), la definizione di “stazioni ecologiche o di conferimento”, strutture sorvegliate che consentono al cittadino utente, il conferimento di tutte le frazioni per cui è fatto obbligo di raccolta differenziata;

    all’art 25, comma 1, lett. a), ha previsto che le “stazioni ecologiche o di conferimento”, sono assoggettate a procedura autorizzativa semplificata;

Preso atto che

La Corte di Cassazione, chiamata per due volte con le sentenze 18 luglio 2005, n. 26379 e 28 settembre 2005, n. 4665, ad esprimersi sulle “ecopiazzole” (aree comunali nelle quali i cittadini conferiscono in modo differenziato alcuni rifiuti urbani), ha ribadito che tale attività deve essere considerata “stoccaggio” di rifiuti - nella forma del deposito preliminare per lo smaltimento o della messa in riserva per il recupero - è cioè un'attività tramite la quale “il deposito entra nella sfera pericolosa dello smaltimento e del recupero” che la legge richiede “sia previamente controllata dall'autorità amministrativa”. Pertanto, il Comune e/o altro soggetto interessato, deve ottenere l'autorizzazione ex articoli 27 e 28 del DLgs. 22/97 o effettuare la comunicazione ex articoli 31-33 dello stesso.

Considerato che

In adempimento alle succitate disposizioni normative, la Regione ha ritenuto necessario predisporre delle “linee guida” per la realizzazione e la gestione delle “stazioni ecologiche o di conferimento”, chiamate comunemente anche “riciclerie, ecocentri, centri di raccolta, ..etc”, per introdurre anche i necessari chiarimenti in relazione all’iter autorizzativo da seguire;

L’obiettivo delle “linee guida”, allegate al presente atto, è quello di:

    fornire precise ed utili indicazioni tecnico-organizzative sia ai gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, sia agli Enti locali interessati (Province, Comunità Montane, Comuni, Consorzi Intercomunali Rifiuti e/o loro Società SpA, operatori privati, ..etc) e/o delegati al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle stesse e che, a diverso titolo, sono coinvolti nell’organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani;

    tener conto degli orientamenti giurisprudenziali avutisi in materia di costruzione e gestione delle stazioni ecologiche;

    chiarire le procedure da seguire, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 83/00, da parte degli Enti competenti, per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio delle stazioni ecologiche, ai sensi degli articoli 27 e 28 del DLgs. 22/97;

Ritenuto

Fissare in 180 (centottanta) giorni, il lasso di tempo per adeguare le stazioni ecologiche comunali e consortili esistenti sul territorio abruzzese, ai criteri indicati nell’Allegato Tecnico, comprensivo delle Appendici 1 e 2, costituito da n. 18 (diciotto) pagine, di cui alla presente deliberazione;

Di accogliere ed approvare integralmente il contenuto del predetto allegato, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di renderlo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Sentiti

Il Servizio Tutela e Valorizzazione dei Beni Ambientali Storico Architettonici e V.I.A., che con nota prot. n. 11024 del 4 agosto 2004, ha provveduto a chiarire e definire alcuni aspetti relativi all’assoggettamento o meno delle stazioni ecologiche (S.E.) alle procedure di V.I.A.;

Le Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo;

L’A.R.T.A. - Direzione regionale;

Dato atto

Del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

Il DLgs. 22/97;

La L.R. 83/00;

Il DLgs. 151/05;

La legge n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

      di approvare il contenuto dell’Allegato Tecnico “Linee guida per la realizzazione e gestione delle stazioni ecologiche (S.E.) dei rifiuti urbani”, comprensivo delle Appendici 1 e 2 (pag.1-18), indicato in premessa ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

      di stabilire che le Stazioni Ecologiche (S.E), comunali e/o consortili, devono conformarsi ai criteri contenuti nell’Allegato Tecnico al presente provvedimento ed adeguarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul B.U.R.A.;

      di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione comprensiva dell’Allegato Tecnico e delle Appendici 1 e 2, sul B.U.R.A..

Segue Allegato