LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i. (cd.”Decreto Ronchi”), ha modificato il quadro normativo ambientale, dettando in particolare nuove norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DLgs. 22/97, la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;

Ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del DLgs. 22/97, le autorità pubbliche favoriscono, nell’ambito delle proprie attribuzioni ed in ordine di priorità, la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti al fine di limitare il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento;

Ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 22/97, le Regioni, sentite le Province e i Comuni, predispongono Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (PRGR), assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ai sensi dell’art. 23, comma 1, DLgs. 22/97, le Province sono, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per l’organizzazione della gestione unitaria dei rifiuti urbani, secondo le modalità di programmazione fissate dal PRGR, predisposto sentiti i Comuni;

Ai sensi degli artt. 36, 37, 38 e 39 il DLgs. 22/97 detta specifiche disposizioni, integrative e complementari, in materia di gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio ed in particolare, al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio del “chi inquina paga”, nonché la cooperazione degli stessi secondo il principio della “responsabilità condivisa”, ci si deve ispirare ai principi di cui all’art. 36, comma 2, punti a), b), c) e d);

Ai sensi dell’art. 40, del DLgs. 22/97, i produttori hanno costituito un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi per assicurarne il recupero ed il riciclo;

Ai sensi dell’art. 41, del DLgs. 22/97, i produttori e gli utilizzatori hanno costituito il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l’attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni;

Ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge n. 93/2001, è stata prevista l’istituzione da parte delle Province, degli Osservatori Provinciali sui Rifiuti (OPR); in Abruzzo sono stati istituiti nelle quattro Province di: Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo;

Visti

I Programmi Generali per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio del CONAI per gli anni 2004 - 2005;

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGR), approvato con L.R. 28 aprile 2000, n. 83, pubblicato nel B.U.R.A. n. 16 del 9 giugno 2000;

Considerato che

In data 14 dicembre 2004, è stato rinnovato l’Accordo di Programma Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio tra ANCI e CONAI, che regolamenta gli aspetti tecnici ed economici per la raccolta ed il conferimento degli imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio pubblico;

E’ previsto l’obbligo a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, cosi come definiti dal succitato DLgs. 22/97, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento ai fini del reimpiego, riciclaggio e recupero a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del sistema CONAI;

La Regione Abruzzo ha in fase di aggiornamento il PRGR secondo le linee definite con la DGR n. 1242 del 25.11.2005, avente per oggetto: “Criteri ed indirizzi per la redazione del nuovo piano regionale di gestione integrata dei rifiuti”, che prevede specifici interventi per la corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;

La volontà del CONAI è quella di rivolgere una particolare attenzione alle Regioni che presentano difficoltà nello sviluppo di sistemi di gestione con avvio al riciclo degli imballaggi;

Ritenuto

Di accogliere ed approvare integralmente il contenuto dell’allegato, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di renderlo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Opportuno sostenere il presente accordo con specifiche risorse finanziarie che potranno essere reperite nell’ambito del fondo di cui all’art. 34 della L.R. 83/00, tramite provvedimenti amministrativi del competente servizio regionale dando atto che l’importo presunto di Euro 15.000,00 che trova capienza sul cap. 292210 dello stato di previsione nella spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Dato atto

Del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

Il DLgs. 22/97;

La L.R. 83/00;

La legge n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

      approvare il Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo ed il CONAI denominato: “Gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio”, indicato in premessa ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

      incaricare la Direzione Parchi Territorio Ambiente ed Energia - Servizio Gestione Rifiuti per l’adozione degli atti amministrativi necessari alla sua attuazione dando atto che l’importo presunto di Euro 15.000,00 che trova capienza sul cap. 292210 dello stato di previsione nella spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario;

      disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione comprensiva dell’allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue Allegato