LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che
L’art. 9 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti“, stabilisce che le Regioni definiscano le tariffe e le modalità inerenti le spese relative ai controlli successivi al rilascio ed al rinnovo dell’autorizzazione e che tali spese siano poste a carico del richiedente in relazione al costo effettivo del servizio;
L’art. 6, comma 5 del Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso”, prevede che l’ammissione delle attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 - 33 del DLgs. 22/97, è subordinata a preventiva ispezione da effettuarsi, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, da parte della Provincia competente per territorio e che detta ispezione è effettuata almeno una volta l’anno, dopo l’inizio dell’attività;
L’art. 14 del DLgs. 209/03, prevede che le Regioni determinino le tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici, in applicazione del Decreto e che tali oneri siano posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio;
L’art. 15, comma 4 del DLgs. 209/03, prevede che venga effettuata dalla Provincia territorialmente competente per territorio, entro sei mesi dall’entrata in vigore del predetto decreto, un’ispezione degli impianti in esercizio che effettuano attività di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di cui al citato art. 6, comma 5 del DLgs. 209/03, al fine di verificarne il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio;
L’art. 8, commi 4 e 5 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2000/95Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”, prevede che in caso di applicazione, alle operazioni di recupero dei Raee, delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del DLgs. 22/97, l’inizio delle attività è subordinato all’effettuazione, da parte della Provincia territorialmente competente, di apposita ispezione almeno una volta l’anno;
L’art. 20, comma 2 del DLgs. 151/05, prevede che la Provincia, entro tre mesi dalla data in vigore dello stesso decreto, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste, procede alle ispezioni degli impianti di trattamento e di recupero di RAEE ai sensi degli articoli 31 e 33 del DLgs. 22/97;
L’art. 19, comma 2 e 4 del DLgs. 151/05, prevede che gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all’articolo 8, comma 4 e 5 e articolo 20, comma 2, dello stesso Decreto, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali, in applicazione delle norme, sono posti a carico dei soggetti destinatari di prestazioni e controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e relative modalità di versamento, da stabilirsi con disposizioni regionali;
L’art. 18 del Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE – Incenerimento dei rifiuti”, prevede che le spese relative alle ispezioni ed ai controlli, in applicazione delle disposizioni del decreto, nonché quelle relative all’espletamento dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione e per la verifica degli impianti, sono a carico del titolare dell’autorizzazione; sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità di versamento da determinarsi con disposizioni regionali;
Il D.M. 21 luglio 1998, n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del DLgs. 22/97” e s.m.i., stabilisce i diritti di iscrizione annuale che le imprese che effettuano operazioni di recupero di cui agli articoli 31 - 33 del DLgs. 22/97, devono versare alla Provincia territorialmente competente per la tenuta degli appositi registri e per l’effettuazione dei controlli periodici;
Richiamati
L’art. 3, comma 1 della L.R. 83/00, il quale stabilisce che: “Richiedono l’esercizio unitario a livello regionale e sono attribuiti alla competenza della Regione i seguenti compiti e funzioni amministrative, così come individuai dalla presente legge: ..omissis … f) disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, mediante l’adozione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per le attività di controllo”;
L’art. 4, comma 1, della L.R.83/00, che dispone, tra l’altro, le seguenti competenze alle Province:
1. lett. c): “le funzioni di vigilanza e controllo tecnico-amministrativo sulla gestione dei rifiuti”;
2. lett. f): “l’effettuazione di controlli periodici delle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 - 33 del DLgs. 22/97, con particolare riguardo ai controlli concernenti il luogo, l’origine e la destinazione inerenti la raccolta ed il trasporto dei rifiuti pericolosi”;
L’art. 20, comma 3 del DLgs. 22/97 (cd.”Decreto Ronchi”), prevede che le Province, ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, possono avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni;
La L.R. 64/98 con la quale la Regione ha provveduto ad istituire l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.);
Considerato che
Risulta necessario provvedere alla determinazione delle tariffe a copertura delle spese e degli oneri a carico dei soggetti destinatari dei controlli ed ispezioni previsti dai seguenti provvedimenti: DLgs. 36/03, DLgs. 209/03, DLgs. 133/05 e DLgs. 151/05;
L’importo di tali tariffe deve essere determinato in relazione al costo effettivo sostenuto dall’ente di controllo con riferimento all’impiego di personale e di mezzi per l’effettuazione di tale servizio, nonché per il DLgs. 133/05, per l’espletamento dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione;
Le Regioni, in sede di “Coordinamento tecnico interregionale sulla materia dei rifiuti”, hanno affrontato queste problematiche ed hanno ritenuto congruo quantificare le spese per lo svolgimento dei controlli di cui al DLgs. 209/03, mediante una tariffa oraria di 50,00 euro;
I versamenti dovranno essere effettuati, preventivamente ai controlli ed ispezioni, definiti da parte delle Province con appositi calendari, resi noti agli interessati, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, riportante il nominativo dell’interessato, gli estremi dell’atto autorizzativo ed i riferimenti di legge (DLgs. 36/03 – DLgs. 209/03 – DLgs. 133/05 e DLgs. 151/05);
Le Province possono avvalersi del supporto tecnico dell’ARTA che, nella necessità di effettuare specifici ulteriori rilevamenti ed analisi specialistiche, connessi con i controlli e le ispezioni di cui sopra, applicherà l’apposito tariffario regionale, approvato con DGR n. 961 del 07.11.2003;
Valutata l’opportunità di
Considerare che gli oneri dell’ispezione annuale effettuata dopo l’inizio dell’attività prevista dall’art. 6, comma 5 del DLgs. 209/03, siano ricompresi nei diritti annuali di iscrizione di cui al D.M. 350/98;
Stabilire che sia i controlli di cui all’art. 9, comma 4 del DLgs. 36/03, sia le ispezioni di cui all’art. 6, comma 5 del DLgs. 209/03, con spese ed oneri a carico dei soggetti destinatari, non possano essere più di uno all’anno;
Stabilire che i controlli e le ispezioni nonché le spese relative all’espletamento dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione e per la verifica degli impianti, di cui all’art. 18 del DLgs. 133/05, sono a carico del titolare dell’autorizzazione;
Stabilire che il versamento degli importi a copertura delle spese e degli oneri per i controlli e le ispezioni, nonché le spese relative all’espletamento dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione e per la verifica degli impianti, di cui all’art. 18 del DLgs. 133/05, di cui al presente provvedimento, vada effettuato da parte dei soggetti destinatari di tali controlli ed ispezioni, a favore della Provincia territorialmente competente;
Prevedere una riduzione della tariffa oraria di 50,00 euro del 10% per i soggetti che dimostrino di aver ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismi accreditati ai sensi della normativa vigente e del 30% per i soggetti che sono in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento 761/01/CE;
Dato atto che
Il Servizio Gestione Rifiuti della Regione ha attivato una fase di consultazione con le Province relativamente ai contenuti del presente provvedimento e che tale consultazione ha sostanzialmente confermato l’orientamento espresso dal “Coordinamento tecnico interregionale sulla materia dei rifiuti”;
Si ritiene opportuno di assumere, in fase di prima applicazione, tale modalità tariffaria per i controlli ed ispezioni effettuati in applicazione del DLgs. 209/03, del DLgs. 36/03, del DLgs. 133/05 e del DLgs. 151/05, anche per garantire l’uniformità di applicazione rispetto all’orientamento delle altre Regioni;
Dato atto
Del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;
Visti
Il DLgs. 13 gennaio 2003, n. 36;
Il DLgs. 24 giugno 2003, n. 209;
Il DLgs 11 maggio 2005, n. 133;
Il DLgs. 25 luglio 2005, n. 151;
Il DLgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
Il D.M. 21 luglio 1998, n. 350;
La legge n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. stabilire che per i seguenti controlli ed ispezioni i soggetti interessati devono corrispondere alle Province i relativi oneri sulla base della tariffa di cui al successivo punto 2):
a. controllo successivo all’entrata in esercizio delle discariche di rifiuti effettuati in applicazione dell’art. 9, comma 4 del DLgs. 36/03;
b. ispezione prevista dall’art. 15, comma 4 del DLgs. 209/03 per impianti in cui si svolgono attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui agli articoli 31 - 33 del DLgs. 22/97;
c. ispezione preventiva prevista dall’articolo 6, comma 5 del DLgs. 209/03 per l’ammissione alle attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui agli articoli 31 - 33 del DLgs. 22/97;
d. ispezione e controllo di cui all’art. 18, comma 1 del DLgs. 133/05 e per la verifica degli impianti di cui al medesimo articolo;
e. ispezione di cui all’articolo 8, comma 4 e 5 e articolo 20, comma 2, del DLgs. 151/05, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali, in applicazione delle norme dello stesso Decreto;
2. stabilire in 50,00 euro la tariffa oraria per l’effettuazione delle attività di cui al precedente punto 1);
3. stabilire per le spese relative all’espletamento dell’istruttoria, per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 18, comma 1 del DLgs. 133/05, per impianti non assoggettati al rilascio dell’A.I.A., ai sensi del DLgs. 59/05, la somma di 250 euro;
4. stabilire che la tariffa oraria per l’effettuazione delle attività di cui al precedente punto 2), è ridotta:
a. del 30% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01;
b. del 10% per i soggetti che abbiano ottenuto la certificazione ISO 14001, da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
5. stabilire che i pagamenti dovranno essere effettuati, nella misura di 50,00 euro, preventivamente alle attività da espletare riferite al punto 1), attività definite da parte della Provincia territorialmente competente, mediante calendari, resi noti agli interessati; i pagamenti saranno effettuati tramite apposito bollettino di conto corrente postale, riportante il nominativo dell’interessato, la titolarità dell’impianto, gli estremi dell’atto autorizzativo, l’ubicazione dell’impianto ed i riferimenti di legge; il restante importo dovrà essere obbligatoriamente versato a saldo, con le stesse modalità di cui sopra, in base alla comunicazione che verrà inviata, tramite apposito atto formale dalla Provincia, prima della comunicazione ufficiale della relazione finale sul controllo e/o ispezione eseguiti;
6. stabilire che in caso il soggetto interessato non provveda al pagamento di quanto dovuto, la Provincia provvederà alla riscossione forzosa, applicando al ritardato pagamento gli interessi legali;
7. stabilire che i controlli e le ispezioni di cui al precedente punto 1), effettuati dalla Provincia con spese ed oneri a carico dei soggetti destinatari, non possono essere più di uno all’anno e che, ai fini dell’efficienza, efficacia ed adeguatezza degli stessi, l’eventuale personale tecnico provinciale addetto ai suddetti controlli e/o ispezioni, abbia idonee qualifiche funzionali;
8. stabilire che per i controlli e le ispezioni di cui al punto 1) e/o per gli ulteriori rilevamenti e/o analisi necessari, le Province possono avvalersi dell’ARTA; che applicherà per questi ultimi, rivolgendosi direttamente ai soggetti destinatari, il tariffario di cui alla DGR n. 961 del 07.11.2003;
9. stabilire che il Servizio Gestione Rifiuti provveda a trasmettere il presente provvedimento alle Province ed all’ARTA regionale;
10. disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.