GIUNTA REGIONALE

Omissis

La giunta regionale

Viste

1.   la legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”, la legge n. 196/97, il D.lgs. n. 276/2003 e successive integrazioni e modificazioni;

2.   le circolari ministeriali n. 40 del 14.10.04 e n. 30 del 15.07.05;

3.   la propria deliberazione n. 91 del 15 febbraio 2005;

4.   la propria deliberazione n. 583 del 21 giugno 2005;

5.   la propria deliberazione n. 791 dell’8 agosto 2005;

6.   la Determinazione dirigenziale n. DL 9/415 del 30.11.2005 che ha approvato ed autorizzato, tra l’altro, l’avvio di n. 19 corsi per tutor, finanziati con risorse stanziate sulla base dell’art. 68, comma 5, l. n. 144/99 ed affidati al CIAPI.

Visto il verbale della Commissione di cui all’art. n. 14 dell’Accordo quadro, approvato con D.G.R. n. 91/05, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1);

Vista la nota del 26 gennaio 2006 n. 06/080 del CIAPI (All. 2);

Sentito Il Componente la Giunta preposto alle Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione il quale riferisce che si rende necessario ed opportuno procedere alle seguenti modifiche:

1)   alle disposizioni contenute nell’art. 6, punti A e B degli “Indirizzi operativi per l’attivazione dell’apprendistato professionalizzante (art. 49 D.lgs. 276/03)” (All. A), approvati con D.G.R. n. 583/05, riguardante la capacità formativa formale interna all’azienda;

2)   alla modifica del punto 2 del deliberato della D.G.R. 791/05;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione e dal Dirigente del Servizio Implementazione Programmi e Progetti in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:

1.   Di modificare la lettera A) punto d) dell’articolo 6 degli indirizzi operativi per l’attivazione dell’apprendistato professionalizzante (D.G.R. n. 583 del 21 giugno 2005), come di seguito ri-portato:

      punto d) rigo 20 dopo le parole “imprese artigiane e ” sono aggiunte le parole “imprese con meno di 15 dipendenti” e viene cancellata la parola “familiari”.

2.   Di sostituire integralmente la lettera B dell’articolo 6 degli indirizzi operativi per l’attivazione dell’apprendistato professionalizzante (D.G.R. n. 583 del 21 giugno 2005), come segue: 

B)  In merito al tutor aziendale, come stabilito dal D.M. 28 febbraio 2000, art. 2, la funzione di tutor può essere svolta: 

-    nelle imprese con meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane dal titolare dell’impresa stessa o da un socio o da un familiare coadiuvante.

-    da un lavoratore qualificato designato dall’impresa.

      Ciascun tutor può affiancare non più di cinque apprendisti.

      La persona designata alla funzione di tutor deve possedere:

a)             inquadramento contrattuale di livello pari o superiore a quello di destinazione finale dell’apprendista;

b)             esperienza lavorativa di almeno quattro anni, di cui almeno due nell’area di attività della qualifica che l’apprendista dovrà conseguire;

c)   titolo di studio di livello almeno pari a quello posseduto dall’apprendista professionalizzante all’atto dell’assunzione, fatta eccezione per le imprese con meno di 15 dipendenti e per le imprese artigiane;

d)  per le aziende con più di 15 dipendenti, la persona designata, in assenza di titolo di studio pari a quello dell’apprendista, deve possedere la qualifica di dirigente o di quadro;

e)   deve partecipare ad una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore a 12 ore, così come previsto dall’art. 10 dell’Accordo Quadro del 10.02.05, entro 90 giorni dall’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante.

3.   Di modificare e sostituire integralmente il punto 2 della D.G.R. 791/05 come segue:

      “2. – 2.1) Il tutor per l’apprendistato professionalizzante, come sancito dall’art. 1 del D.M. 28 febbraio 2000, ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di garantire l’intero percorso formativo dell’apprendista definito nel piano individuale, di favorire l’integrazione tra la formazione esterna all’azienda e la formazione formale e non formale sul luogo di lavoro.

      2.2) la funzione di tutor può essere svolta:

-    nelle imprese con meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane dal titolare dell’impresa stessa o da un socio o da un familiare coadiuvante.

-    Da un lavoratore qualificato designato dall’impresa.

      2.3) Ciascun tutor può affiancare non più di cinque apprendisti.

      2.4) La persona designata come tutor deve possedere i seguenti requisiti:

a)             inquadramento contrattuale di livello pari o superiore a quello di destinazione finale dell’apprendista;

b)             esperienza lavorativa di almeno quattro anni, di cui almeno due nell’area di attività della qualifica che l’apprendista dovrà conseguire;

c)   titolo di studio di livello almeno pari a quello posseduto dall’apprendista professionalizzante all’atto dell’assunzione, fatta eccezione per le imprese con meno di 15 dipendenti e per le imprese artigiane;

d)  per le aziende con più di 15 dipendenti, la persona designata, in assenza di titolo di studio pari a quello dell’apprendista, deve possedere la qualifica di dirigente o di quadro;

e)   deve partecipare ad una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore a 12 ore, così come previsto dall’art. 10 dell’Accordo Quadro del 10.02.05, entro 90 giorni dall’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante.

      2.5) Deve, altresì, possedere le competenze adeguate definite nell’art. 10 dell’Accordo Quadro per svolgere il compito di:

-             Facilitare l’inserimento dell’apprendista all’interno del contesto organizzativo aziendale;

-             Partecipare attivamente alla definizione del piano formativo individuale dell’apprendista;

-             Agevolare l’apprendimento dell’apprendista e presidiare l’andamento del processo di ap-prendimento nelle sue diverse fasi (sia nella formazione formale che non formale);

-             Facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell’apprendimento e di valutazione finale delle competenze;

-             Assicurare la congruenza dell’attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi i-dentificati nel piano formativo individuale.

      2.6) Gli interventi formativi, di durata non inferiore a 12 ore, così come previsto dall’art. 10 dell’Accordo Quadro del 10.02.05, finalizzati a sviluppare le competenze di cui all’art. 3, comma 1 del D.M. 28 febbraio 2000, devono prevedere i seguenti ambiti di informazione:

-    Le funzioni del tutor

-    La normativa sul lavoro

-    La contrattualistica di settore o aziendale

-    La gestione dell’accoglienza e dell’inserimento degli apprendisti in azienda

-    La gestione delle relazioni con i soggetti che gestiscono la formazione per l’apprendistato esterna all’azienda

-    La pianificazione e l’accompagnamento dei percorsi di apprendimento e socializzazio-ne lavorativa

-    Elementi di andragogia applicata alla trasmissione di competenze professionali

-    La valutazione dei progressi e dei risultati del percorso di apprendimento del giovane.

4.   Il tutor dalle aziende che hanno attivato contratti di apprendistato professionalizzante entro il 31.12.2005, che deve possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 10 dell’Accordo Quadro del 10.02.05 e successive disposizioni regionali, dovrà partecipare, entro il 30 aprile 2006, ad una specifica attività formativa di 12 ore di cui all’art. 3, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2000.

5.   Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul seguente sito: http://fil.regione.abruzzo.it.