il presidente della giunta regionale

richiamata

la propria precedente Ordinanza n. 1/06, pubblicata sul BURA del 15.02.2006, n. 10, con la quale si è provveduto da parte della Regione Abruzzo ad affrontare una situazione di grave emergenza creatasi nella gestione dei rifiuti urbani, in particolare per le attività di smaltimento e recupero degli stessi, nelle Province di L’Aquila, Pescara e Teramo;

evidenziato che

la situazione si è, nel frattempo, ulteriormente aggravata a causa di nuovi eventi accaduti e che di seguito si riassumono:

1.   la discarica “La Torre”, ubicata nel Comune di Teramo (TE), è stata interessata da un evento straordinario (calamitoso) e, conseguentemente, oltre all’intervento della Protezione Civile, è stata sottoposta a sequestro preventivo dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, con provvedimento del 17.02.2006, per gli accertamenti del caso;

2.   la discarica “Salino”, ubicata nel Comune di Tortoreto (TE), a causa di situazioni di inquinamento ambientale rilevati dall’ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo, con nota prot. n. 82/BT/GR del 05.01.2006, è stata sottoposta a sequestro preventivo dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, con provvedimento del 07.02.2006, per gli accertamenti del caso;

3.   la discarica “Conti”, ubicata nel Comune di Cellino Attanasio (TE), è stata chiusa con ordinanza del Sindaco n. 7 del 15.02.2006, a causa della saturazione del bacino di smaltimento;

preso atto

inoltre che il Consorzio Intercomunale COGESA di Sulmona, con nota prot. n. 61 del 12.01.2006, ha comunicato alla Regione Abruzzo l’avvio (esercizio provvisorio) del proprio impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani ubicato in C.da Noce Mattei, per il quale è in corso, ai sensi dell’art. 28 del DLgs. 22/97, il rilascio dell’autorizzazione regionale per l’esercizio definitivo;

considerato che

la situazione di grave difficoltà per le attività di smaltimento e/o recupero che si è venuta a creare, per i motivi sopra illustrati, ha causato l’impossibilità di provvedere al corretto smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani (RU) di numerosi Comuni che utilizzavano per il conferimento dei rifiuti urbani tal quali, in particolare, la discarica “La Torre” ubicata nel Comune di Teramo, con ripercussioni negative sull’organizzazione dei servizi di igiene urbana e con disservizi nei confronti dei cittadini;

ritenuto

di dover revocare l’ordinanza n. 1/06 in considerazione del mutamento della situazione di fatto e di nuovi sopravvenuti motivi di pubblico interesse, al fine di aggiornare i quantitativi di rifiuti urbani da smaltire e/o recuperare nei diversi impianti interessati ed organizzare una più razionale attività di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, tenendo conto del “principio di prossimità” degli impianti di smaltimento utilizzati in alternativa e del “principio di economicità” delle connesse attività, per non gravare di costi eccessivi le comunità interessate; 

preso atto che

permangono le gravi difficoltà operative che non consentono un regolare svolgimento delle attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani nei territori delle Province di L’Aquila, Pescara e Teramo, difficoltà peraltro dovute in particolare a:

-     alla mancanza di un impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi nel Comune di L’Aquila;

-     ai provvedimenti di sequestro della magistratura di Teramo interessanti le discariche per rifiuti non pericolosi di Teramo (La Torre) e Tortoreto (Salino);

-     alla chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi di Cellino Attanasio (Conti);

-     al permanere del sequestro giudiziario dell’impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi di Atri (S.Lucia);

-     al permanere della chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi di Sant’Omero (Ficcadenti);

-     alla necessità di continuare a garantire i conferimenti di rifiuti urbani biodegradabili (RUB), presso l’impianto di riciclaggio “Civeta”, ubicato nel Comune di Cupello (CH), provenienti dal comprensorio di Pescara che venivano trattati in precedenza presso l’impianto di riciclaggio e compostaggio del CIRSU SpA, ubicato in località “Casette di Grasciano” nel Comune di Notaresco (TE);

-     all’attuale mancanza di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani biodegradabili (riciclaggio e compostaggio) nel comprensorio di Pescara;

considerato che

la Regione Abruzzo, valutando la già critica situazione nel settore della gestione dei rifiuti, ulteriormente aggravatasi in Provincia di Teramo, per le situazioni sopra accennate, al fine di consentire un miglior coordinamento delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio regionale e favorire sinergie cooperative tra Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi, ha provveduto ad approvare la DGR n. 1089 del 04.11.2005, recante specifiche direttive, ispirate a princìpi di solidale cooperazione e responsabilità condivisa tra tutti i soggetti interessati (Province, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, gestori impianti, ..etc), al fine di superare le gravi difficoltà operative;

viste

le note della Città di Teramo, prot. n. 9038 del 23.02.2006;

la nota del Consorzio Intercomunale CORSU di Teramo, prot. n. 60 del 20.02.2006;

la nota del Comune di Cellino Attanasio (TE), prot. n. 757 del 13.02.2006;

la nota della Provincia di Teramo, prot. n. 38164 del 23.02.2006;

rilevato che

non possono essere percorse le ordinarie procedure definite dalle direttive regionali, approvate con la DGR n. 1089 del 04.11.2005, a causa dell’evolversi degli eventi aventi carattere emergenziale (sequestro discariche, saturazione di discariche,, impossibilità di garantire i conferimenti delle frazioni organiche da RD, ..etc), che richiedono, invece, provvedimenti urgenti ed indifferibili che non si conciliano con i tempi occorrenti per le procedure ordinarie (approvazione dei consigli provinciali, dei consigli di amministrazione dei Consorzi, ..etc), queste ultime utilizzabili per forme di collaborazione volontaria di medio-lungo periodo;

considerato che

il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, per le vie brevi, data l’urgenza, ha provveduto a consultare:

1.   il Comune di Chieti, per avere la disponibilità a ricevere un ulteriore quantitativo di rifiuti presso la discarica “Casoni” (CH), dei Comuni della Provincia di Teramo che utilizzavano la discarica “La Torre”, ubicata nel Comune di Teramo, posta in stato di sequestro ed a continuare il conferimento dei rifiuti urbani provenienti dai Comuni del Consorzio Piomba-Fino, come disposto con l’ordinanza n. 1/06 e specificato nel dispositivo del presente atto;

2.   la Società “Ecologica Sangro”, gestore della discarica “Cerratina”, ubicata nel Comune di Lanciano, per verificare i quantitativi di rifiuti provenienti dal Comune di L’Aquila e dalla Provincia di Teramo (per quanto riguarda i Comuni che conferivano all’impianto del CIRSU SpA di Notaresco), come disposto con ordinanza n. 1/06 e specificato nel dispositivo del presente atto;

3.   il Consorzio Intercomunale “Civeta”, gestore dell’impianto di riciclaggio e compostaggio con annessa discarica, ubicato nel Comune di Cupello (CH), per verificare i quantitativi di frazioni organiche da recuperare, provenienti dai Comuni delle Province di Pescara e Teramo, come disposto con l’ordinanza n. 1/06 e specificato nel dispositivo del presente atto;

4.   il Consorzio Intercomunale Ambiente SpA, per verificare i quantitativi di rifiuti conferiti nell’impianto “Colle Cese” ubicato nel Comune di Spoltore, provenienti dai Comuni del Consorzio Piomba-Fino, come disposto con l’ordinanza n. 1/06 e specificato nel dispositivo del presente atto;

5.   il Comune di Teramo ed il Consorzio CORSU, per valutare le azioni da intraprendere, in relazione all’evento calamitoso che ha interessato la discarica “La Torre” e per garantire la continuità delle attività di smaltimento, temporaneamente disposta dalla Provincia di Teramo nel proprio territorio, con ordinanza presidenziale prot. n. 36155 del 21.02.2006;

visti

il Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 2 (cd. “Decreto Ronchi”) e successive modiche ed integrazioni;

il DLgs. 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;

il D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica”;

la L.R. 16.12.1998, n. 146 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e successive modifiche ed integrazioni;

la L.R. 28/04/00, n. 83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti” ed in particolare l’art. 32, comma 1, della stessa, che prevede che il Presidente della Giunta Regionale, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti, emana atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all’art. 13 del DLgs. 22/97;

la nota della Direzione Affari della Presidenza, Servizio Legislativo, prot. n. 27057 del 09.06.05, concernente l’applicazione dell’art. 13 del predetto DLgs. 22/97 e dell’art. 32 della L.R. 28.04.2000, n. 83;

considerato che

gli impianti di smaltimento e/o recupero di RU individuati per accogliere i rifiuti provenienti da ATO diversi, sono:

-    impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi località “Cerratina” di Lanciano (CH);

-    impianto di smaltimento peri rifiuti non pericolosi località “Colle Cese” di Spoltore (PE);

-    impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi località “Casoni” di Chieti (CH);

-    impianto di riciclaggio e compostaggio “Civeta” di Cupello (CH);

visti

l’art. 23, comma 1 del DLgs. 22/97 che prevede che, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province;

l’art. 13, comma 1 della L.R. 83/00 che prevede che l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio provinciale;

l’art. 13 del DLgs. 22/97 che prevede, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente; 

ritenuto di

individuare nel 1° comma dell’art. 13 della predetta L.R. 83/00 la norma che, ai sensi del presente atto, si intende derogare, in quanto l’utilizzazione degli  impianti presenti nella Regione, regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione, non comporta il ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino pregiudizio per la salute pubblica e per l’ambiente;

accogliere favorevolmente le ulteriori richieste formulate dalla Provincia di Teramo e dei Comuni e/o Consorzi Intercomunali, con note:

-    Provincia di Teramo - prot. n. 38164 del 23.02.2006;

-    CORSU - prot. n. 60 del 23.02.2006;

-    Città di Teramo - prot. n. 9038 del 23.02.2006;

-    Comune di Cellino Attanasio – prot. n. 757 del 13.02.2006;

dato atto che

il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, anche ai sensi dell’art. 13, comma 3 del DLgs. 22/97 (non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale);

ordina

per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1.   revocare l’ordinanza n. 1/06 e relativo Allegato (Tab. 1), facendo salvi gli effetti prodotti dalla stessa;

2.   provvedere, in deroga a quanto disposto dall’art. 13 comma 1 della L.R. 28.4.2000, n. 83 affinché:

a.   i rifiuti urbani indifferenziati (RUI – CER 200301) del Comune di L’Aquila, di cui alla Tab. 1, che già venivano conferiti presso la discarica “Cerratina”, del Consorzio Comprensoriale di Lanciano, ubicata nel Comune di Lanciano (CH), come disposto con ordinanza n. 1/06, continuino ad essere conferiti presso la stessa, per un quantitativo oscillante tra le 90 e le 110 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

b.   i rifiuti urbani indifferenziati (RUI - CER 200301) dei Comuni del Comprensorio del COGESA, di cui alla Tab. 1, che già venivano conferiti presso la discarica “Cerratina”, del Consorzio Comprensoriale di Lanciano, ubicata nel Comune di Lanciano (CH), come disposto con ordinanza n. 1/06, continuino ad essere conferiti presso la stessa, per un quantitativo oscillante tra le 80 e le 90 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

c.   i rifiuti urbani indifferenziati (RUI - CER 200301), le frazioni organiche stabilizzate (FOS - CER 190501), i sovvalli (CER - 191212) ed i fanghi (CER - 020603, 020204, 030310) dei Comuni della Provincia di Teramo, di cui alla Tab. 1, che già venivano conferiti presso la discarica “Cerratina”, del Consorzio Comprensoriale di Lanciano,  ubicata nel Comune di Lanciano (CH), come disposto con ordinanza n. 1/06, continuino a conferire presso la stessa, per un quantitativo oscillante tra le 180 e le 200 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

d.   i rifiuti urbani indifferenziati (RUI – CER 200301) dei Comuni del Comprensorio Piomba-Fino, di cui alla Tab. 1, che già venivano conferiti nella discarica “Colle Cese” del Consorzio Comprensoriale Ambiente SpA, ubicata nel Comune di Spoltore (PE), come disposto con l’ordinanza n.1/06, continuino ad essere conferiti presso la stessa, per un quantitativo oscillante tra le 20 e le 40 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

e.   i rifiuti urbani indifferenziati (RUI – CER 200301) dei Comuni del Comprensorio Piomba-Fino, di cui alla Tab. 1, che già venivano conferiti nella discarica “Casoni” del Comune di Chieti, come disposto con l’ordinanza n.1/06, continuino a conferire presso la stessa, per un quantitativo oscillante tra le 60 e le 90 t/g, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

f.    i rifiuti urbani biodegradabili (RUB – CER 200108 e 200302), costituiti dalle frazioni organiche provenienti dalle RD, dei Comuni delle Province di Pescara e Teramo, di cui alla Tab. 1, che già venivano conferiti presso l’impianto di riciclaggio e compostaggio del Consorzio Intercomunale “Civeta”, ubicato nel Comune di Cupello (CH), come disposto con l’ordinanza n. 1/06, continuino a conferire presso lo stesso, secondo le direttive definite dal gestore dell’impianto in relazione alla qualità merceologica dei materiali ed alle effettive capacità di trattamento, con priorità dei Comuni che hanno adottato sistemi di raccolta “porta a porta” e per un quantitativo oscillante tra le 60 e le 65 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

g.   i rifiuti urbani indifferenziati (RUI – CER 200301) dei Comuni della Provincia di Teramo, di cui alla Tab. 1, che conferivano i rifiuti urbani presso la discarica “La Torre”, ubicata nel Comune di Teramo, siano conferiti presso la discarica “Casoni”, ubicata nel Comune di Chieti, per un quantitativo oscillante tra le 110 e le 130 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

3.   di stabilire che le presenti disposizioni hanno validità temporale di mesi 6 (sei), dalla data di emissione del provvedimento, eventualmente rinnovabile in caso di accertata necessità ed urgenza;

4.   di fare salvi gli effetti prodotti dall’ordinanza n. 1/06, precedenti alla revoca in riferimento alle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 05.08.2005 (1^ reiterazione, scadenza 04.08.2006) e n. 12 del 23.08.2005 (1^ reiterazione, scadenza 22.08.2006);   

5.   di richiamare i soggetti interessati dalla presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, nonché ad approntare i più opportuni e/o necessari interventi per:

-    il potenziamento dei servizi delle raccolte differenziate, organizzando prioritariamente modelli organizzativi “porta a porta” e/o secondo le previsioni programmatiche dei rispettivi PPGR;

-    l’attuazione degli interventi richiamati nelle note inviate alla Regione, da parte dei soggetti interessati, in materia di programmazione delle attività dei Consorzi intercomunali, come disposto nell’ordinanza n. 1/06;

-    la rimozione, in tempi brevi, delle situazioni attualmente di ostacolo al normale svolgimento delle attività di smaltimento e/o recupero dei RU;

-    l’attuazione degli interventi in conformità con le disposizioni delle autorità competenti in materia di Protezione Civile, per quanto riguarda la discarica “La Torre”, ubicata nel Comune di Teramo ed interessata dagli eventi calamitosi;

6.   di rimandare ad accordi tra le parti interessate, le modalità operative (attività di smaltimento e/o recupero), le tariffe di conferimento dei RU agli impianti che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore e secondo la qualità merceologica delle diverse frazioni, in relazione a quelle provenienti dalle RD, nonché l’applicazione rigorosa delle norme regionali in materia di tributo speciale;

7.   di effettuare da parte delle Province, il controllo delle attività e la verifica, con apposite relazioni trimestrali da rimettere al competente Servizio della Regione, delle disposizioni di cui al presente provvedimento ed in caso di inosservanza delle stesse, provvedere a segnalarle tempestivamente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;

8.   di trasmettere da parte del Servizio Gestione Rifiuti, copia del presente provvedimento alle Province, ai Consorzio Comprensoriali ed ai gestori degli impianti interessati, ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, alla Direzione Centrale della medesima Agenzia;

9.   di demandare alle Province, il compito di portare a conoscenza il presente provvedimento ai diversi Comuni interessati;

10. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed al Ministero della Salute;

11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento, compreso l’Allegato (Tab. 1), parte integrante e sostanziale dello stesso, sul B.U.R.A.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A.

L’Aquila 03 Marzo 2006

Il presidente della Giunta regionale

On. Ottaviano Del Turco

Segue allegato