COMUNE DELL’AQUILA
STATUTO
COMUNALE
INDICE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 |
Il Comune |
Pag. |
Art. 2 |
Segni distintivi |
Pag. |
Art. 3 |
Principi e finalità |
Pag. |
Art. 4 |
Organizzazione |
Pag. |
Art. 5 |
Programmazione |
Pag. |
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO
CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 6 |
Titolari dei diritti |
Pag. |
Art. 7 |
Istanze e petizioni |
Pag. |
Art. 8 |
Diritti di iniziativa |
Pag. |
Art. 9 |
Organismi di partecipazione |
Pag. |
Art. 10 |
Consultazioni |
Pag. |
Art. 11 |
Referendum |
Pag. |
CAPO II
DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO
Art. 12 |
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini |
Pag. |
Art. 13 |
Partecipazione al procedimento amministrativo |
Pag. |
Art. 14 |
Ufficio per le relazioni con il pubblico |
Pag. |
CAPO III
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 15 |
Istituzione, funzioni e mezzi |
Pag. |
Art. 16 |
Elezione e durata in carica |
Pag. |
Art. 17 |
Prerogative
e rapporti |
Pag. |
TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 18 |
Organi e loro attribuzioni |
Pag. |
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE 11
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO
Art. 19 |
Composizione, elezione, durata e scioglimento |
Pag. |
Art. 20 |
Consiglieri comunali |
Pag. |
Art. 21 |
Il consigliere straniero |
Pag. |
Art. 22 |
Competenze del consiglio |
Pag. |
Art .23 |
Funzionamento del consiglio |
Pag. |
SEZIONE II
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E SUE ARTICOLAZIONI
Art. 24 |
Presidente e ufficio di presidenza del Consiglio |
Pag. |
Art. 25 |
Gruppi consiliari |
Pag. |
Art. 26 |
La conferenza dei capi gruppo |
Pag. |
Art. 27 |
Commissioni consiliari permanenti |
Pag. |
Art. 28 |
Commissione di controllo e garanzia |
Pag. |
Art. 29 |
Commissioni speciali d’indagine |
Pag. |
CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 30 |
Composizione, nomina, cessazione dalla carica |
Pag. |
Art. 31 |
Competenze della giunta |
Pag. |
Art. 32 |
Adunanze e deliberazioni |
Pag. |
CAPO III
IL SINDACO
Art. 33 |
Elezione, durata in carica, motivi di cessazione |
Pag. |
Art. 34 |
Funzioni quale organo del Comune |
Pag. |
Art. 35 |
Nomina dei rappresentanti del Comune |
Pag. |
Art. 36 |
Funzioni quale ufficiale di Governo |
Pag. |
Art. 37 |
Il vice sindaco |
Pag. |
TITOLO IV
DECENTRAMENTO TERRITORIALE
Art. 38 |
Circoscrizioni di decentramento |
Pag. |
Art. 39 |
Risorse ed uffici circoscrizionali |
Pag. |
Art. 40 |
Funzioni delegate alle circoscrizioni e poteri deliberativi |
Pag. |
Art. 41 |
Organi delle circoscrizioni |
Pag. |
Art. 42 |
Attribuzioni e funzionamento del consiglio di circoscrizione |
Pag. |
Art. 43 |
Il presidente del consiglio di circoscrizione |
Pag. |
Art. 44 |
La conferenza dei presidenti |
Pag. |
TITOLO V
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
CAPO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 45 |
Criteri e principi |
Pag. |
Art. 46 |
Il segretario generale |
Pag. |
Art. 47 |
Il vice segretario generale |
Pag. |
Art. 48 |
Il direttore generale |
Pag. |
Art. 49 |
I dirigenti |
Pag. |
Art. 50 |
Incarichi di funzioni dirigenziali |
Pag. |
Art. 51 |
Contratti a tempo determinato |
Pag. |
CAPO II
I CONTROLLI INTERNI
Art. 52 |
Tipologia dei controlli interni |
Pag. |
Art. 53 |
Il controllo di gestione |
Pag. |
CAPO III
LA RESPONSABILITA’
Art. 54 |
Responsabilità verso il Comune |
Pag. |
Art. 55 |
Responsabilità verso terzi |
Pag. |
Art. 56 |
Patrocinio legale e assicurazioni |
Pag. |
Art. 57 |
Responsabilità dei contabili |
Pag. |
CAPO IV
FINANZA, CONTABILITA’ E PATRIMONIO
Art. 58 |
Ordinamento |
Pag. |
Art. 59 |
Attività finanziaria del Comune |
Pag. |
Art. 60 |
Tutela del contribuente |
Pag. |
Art. 61 |
Amministrazione dei beni comunali |
Pag. |
Art. 62 |
Bilancio comunale |
Pag. |
Art. 63 |
Rendiconto della gestione |
Pag. |
Art. 64 |
Attività contrattuale |
Pag. |
Art. 65 |
Collegio dei revisori dei conti |
Pag. |
Art. 66 |
Servizio di tesoreria |
Pag. |
TITOLO VI
LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 67 |
Servizi pubblici comunali |
Pag. |
Art. 68 |
Aziende speciali |
Pag. |
Art. 69 |
Istituzioni |
Pag. |
Art. 70 |
Società per azioni o a responsabilità limitata |
Pag. |
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 71 |
Entrata in vigore dello statuto e sue modifiche |
Pag. |
Art. 72 |
Regolamenti comunali |
Pag. |
COMUNE DELL’AQUILA
STATUTO
COMUNALE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Il Comune
1. Il Comune dell’Aquila concorre, di concerto con la Provincia, con la Regione Abruzzo, con lo Stato e con l’Unione europea, al processo di affermazione del principio di sussidiarietà. A tal fine, esso promuove e valorizza il decentramento amministrativo attraverso la ripartizione del territorio in circoscrizioni.
2. Il Comune promuove e favorisce i rapporti di collaborazione con i comuni limitrofi e con gli organismi territoriali del comprensorio.
3. Il Comune dell’Aquila, in collaborazione con la Regione Abruzzo, assolve alle sue funzioni di capoluogo regionale, ed adempie al ruolo di rappresentanza degli ideali di tutti gli Abruzzesi, anche residenti all’estero.
Art. 2
Segni distintivi
1. Il Comune ha come segni distintivi:
a. il civico stemma “d’argento all’aquila dal volo abbassato di nero, coronata, rostrata, linguata e armata d’oro, accostata alla scritta PHS in capo e IMMOTA MANET ai fianchi”;
b. il gonfalone, il cui ornamento comprende, oltre il civico stemma, le insegne degli storici Quarti di San Marciano, Santa Maria Paganica, San Pietro e Santa Giusta, i quali anticamente designavano anche le parti extra moenia del territorio comunale e che sono eretti a comporre il simbolo dell’unità comunale.
Art. 3
Principi e finalità
1. Il Comune dell’Aquila esercita le proprie funzioni nel rispetto dei principi sanciti dal presente statuto ed in applicazione delle vigenti disposizioni dettate dall’ordinamento costituzionale e legislativo in materia di autonomie locali, ed uniforma la propria azione ai principi di legalità, di imparzialità, di equità e di buona amministrazione.
2. Nell’esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune favorisce la formazione di una opinione pubblica informata dei diritti e dei doveri dei cittadini e consapevole del proprio ruolo; a tale scopo, promuove e sostiene gli strumenti di partecipazione, e garantisce ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni, agli atti ed alle strutture dell’amministrazione. In particolare il Comune:
- cura gli interessi generali della comunità aquilana e ne promuove lo sviluppo politico, sociale, culturale ed economico;
- assicura la libera, attiva e responsabile partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alle fondamentali scelte politiche ed amministrative;
- promuove l’integrazione dei cittadini più deboli e svantaggiati, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell’ambiente e nella mobilità;
- tutela e promuove il diritto alla salute dei cittadini attraverso l’attività di programmazione sanitaria e socio sanitaria, sia a livello regionale, sia a livello locale, cui può eventualmente destinare anche proprie risorse;
- riconosce nel principio delle pari opportunità un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società, e conseguentemente promuove ogni utile azione volta a prevenire discriminazioni ed a rimuovere gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione, anche attraverso l’istituzione di appositi organismi;
- valorizza le tradizioni e le peculiarità degli antichi insediamenti del territorio comunale;
- riconosce quale fattore essenziale di sviluppo culturale e civile della comunità locale la presenza sul territorio dell’Università degli Studi e delle altre istituzioni di formazione e di ricerca, ed opera per una stretta collaborazione tra la collettività, l’Amministrazione comunale e la comunità scientifica, promovendo, altresì, la presenza degli studenti nella città e favorendone l’integrazione;
- promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale ed ambientale, e favorisce ogni attività idonea alla diffusione della cultura;
- favorisce l’integrazione nella propria comunità dei cittadini stranieri, sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri;
- valorizza ed incentiva le forme di volontariato, di associazionismo e di cooperazione nazionale ed internazionale, assicurando ad organizzazioni ed associazioni la propria collaborazione e favorendo la loro partecipazione alle attività del Comune;
- riconosce il valore formativo ed educativo della pratica sportiva dilettantistica e ne favorisce la diffusione;
- promuove lo sviluppo dell’imprenditoria locale, in collaborazione con gli enti e gli organismi deputati a rappresentare gli interessi economici del territorio;
- promuove la cultura della pace e dei diritti umani attraverso iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione, anche mediante l’istituzione e la partecipazione ad appositi organismi; contribuisce altresì, nell’ambito delle proprie competenze, a favorire il processo di integrazione europea, anche attraverso la promozione e lo sviluppo dei rapporti di gemellaggio e di partenariato.
Art. 4
Organizzazione
1. Il Comune, nell’esercizio della propria autonomia, è organizzato secondo criteri che favoriscano la distinzione fra attività di governo, di indirizzo politico e di controllo, attribuite agli organi di direzione politica, ed attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, di competenza della struttura burocratica.
2. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato secondo regole che promuovano e favoriscano la professionalità e la responsabilità del personale quale diretta applicazione dei criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Nel perseguimento di tali principi il Comune può eventualmente avvalersi anche della collaborazione di professionisti esterni, nei modi e nei tempi fissati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
3. Nel rispetto della vigente normativa ed in armonia con i principi dettati dal presente statuto, il Comune esercita la propria potestà regolamentare nelle materie ad esso funzionalmente attribuite; è demandata ai regolamenti la previsione delle sanzioni da irrogare in caso di inosservanza dei precetti dagli stessi stabiliti. I regolamenti comunali, dopo la loro esecutività, sono ripubblicati all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, e sono diffusi con mezzi idonei a garantirne la più ampia conoscenza.
Art. 5
Programmazione
1. Il Comune assume il principio della programmazione come metodo della propria azione, in particolare nell'erogazione dei servizi indirizzati allo sviluppo socio-economico del territorio. A tal fine, dispone verifiche periodiche dei risultati conseguiti e ne valuta la corrispondenza ai fini prefissati, garantendo una adeguata informazione ai cittadini e favorendo la loro partecipazione alla definizione, all’attuazione ed alla verifica dei programmi.
2. Il Comune concorre altresì alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Strumenti principali delle attività di programmazione sono:
- il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- i programmi generali nei diversi ambiti e settori di attività;
- il piano regolatore generale;
- il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;
- gli indirizzi concernenti la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
4. Il Comune privilegia inoltre, quale mezzo idoneo a favorire lo snellimento delle procedure e la cooperazione fra più enti per il raggiungimento di obiettivi comuni, la conclusione di accordi di programma fra amministrazioni diverse.
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO
CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 6
Titolari dei diritti
1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo diverso esplicito riferimento:
a. ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune dell’Aquila;
b. ai cittadini residenti, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
c. ai cittadini ed agli stranieri non residenti che nel Comune esercitino la loro attività prevalente di lavoro o di studio.
Art. 7
Istanze e petizioni
1. I soggetti di cui al precedente articolo, in forma singola o associata, gli enti, le associazioni, gli ordini ed i collegi professionali, al fine di consentire una migliore tutela degli interessi collettivi, hanno facoltà di presentare all’ufficio per le relazioni con il pubblico istanze o petizioni volte ad ottenere informazioni ovvero a promuovere o sollecitare interventi specifici attinenti interessi di competenza comunale. Entro trenta giorni dal ricevimento, il Comune fornisce risposta all’istanza.
Art. 8
Diritti di iniziativa
1. I soggetti di cui agli articoli precedenti, nel numero minimo fissato dal regolamento, le associazioni, gli organismi di partecipazione, gli ordini ed i collegi professionali hanno facoltà di presentare al sindaco proposte finalizzate all’adozione di atti da parte del Comune.
2. Le modalità per la presentazione delle proposte, i requisiti di ammissibilità, la procedura, le forme di pubblicità ed i poteri, anche di controllo, dei proponenti, sono disciplinati dal regolamento sulla partecipazione.
3. Entro sessanta giorni gli organi comunali competenti sono tenuti a prendere in considerazione la proposta.
4. Non possono essere presentate proposte sulle stesse materie per le quali non è ammissibile il referendum.
Art. 9
Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove, quali organi di partecipazione al governo della comunità, consulte di associazioni e comitati di gestione sociale a dimensione comunale e circoscrizionale.
2. Gli organismi di cui al precedente comma, nel rispetto dei diritti di autonoma iniziativa delle associazioni e dei singoli cittadini, sono finalizzati a conferire sistematicità e continuità al rapporto di collaborazione tra la popolazione, le sue formazioni rappresentative e gli organi di governo locale.
Art. 10
Consultazioni
1. Gli organi di governo del Comune, su loro iniziativa o su richiesta dei soggetti di cui al precedente articolo, promuovono consultazioni preventive di determinate categorie di popolazione e delle rispettive formazioni associative in relazione a programmi, iniziative o proposte che per le medesime rivestono diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione ha lo scopo di conoscere l’orientamento dei soggetti interpellati. Può essere effettuata mediante indizione di incontri ed assemblee, distribuzione di questionari, organizzazione di inchieste sociologiche o demoscopiche, svolgimento di sondaggi di opinione.
3. Il ricorso ai diversi metodi di indagine conoscitiva è effettuato garantendo la chiarezza delle materie oggetto della consultazione, la trasparenza delle tecniche utilizzate, l’adeguata pubblicità dei risultati finali. L’esito dell’avvenuta consultazione è riportato nel testo dell’atto con il quale il Comune assume le determinazioni finali.
4. I consigli di circoscrizione hanno facoltà di promuovere, con le modalità indicate nei precedenti commi, la consultazione dei residenti nel rispettivo territorio su programmi, iniziative o proposte di competenza circoscrizionale.
Art. 11
Referendum
1. Il consiglio comunale adotta la decisione di ricorrere al referendum consultivo della popolazione comunale per iniziativa dei due terzi dei propri componenti ovvero quando ne facciano richiesta:
a. un quarto dei consigli di circoscrizione che rappresentino almeno ventimila abitanti;
b. i soggetti di cui all’art. 6, lettera a, del presente statuto, nel numero minimo di cinquemila sottoscrittori.
La deliberazione è adottata previa verifica dell’ammissibilità del quesito referendario da parte del comitato dei garanti di cui al comma 7, e previa raccolta delle firme necessarie.
2. Il sindaco indice il referendum entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare.
3. Hanno diritto di voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune. La consultazione referendaria è valida se partecipa alla votazione il 50% più uno degli aventi diritto. L’esito del referendum è determinato dalla volontà risultante dal maggior numero dei voti validamente espressi.
4. In ciascun anno solare è possibile proporre e indire un’unica consultazione referendaria, anche su più quesiti. Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro, semplice ed univoco, e può riguardare materie di esclusiva competenza locale. Non possono essere oggetto di referendum le materie precluse dalla vigente normativa, ed in particolare le questioni attinenti a:
a. elezioni, nomine, revoche e decadenze;
b. personale comunale o di enti, aziende o istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
c. tributi, tariffe, bilanci, mutui e prestiti, contributi ed agevolazioni, sanzioni amministrative;
d. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
e. statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali.
5. Dopo l'indizione del referendum il competente organo comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione.
6. La proclamazione del risultato avviene a cura del comitato dei garanti, ed è formalizzata nella prima seduta utile del consiglio comunale. In ogni caso, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, il competente organo è tenuto ad adottare atti coerenti con la volontà degli elettori.
7. Il regolamento sulla partecipazione definisce la composizione, la nomina ed i poteri del comitato dei garanti, le procedure di ammissibilità del referendum, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni ed ogni altro aspetto legato alla loro validità ed alla proclamazione del risultato.
CAPO II
DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO
Art. 12
Diritto di accesso e di informazione dei
cittadini
1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza della persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il Comune, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento sulla partecipazione, garantisce ai cittadini, singoli o associati, l'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui l’ente è in possesso.
3. Il regolamento:
a. disciplina il rilascio di copie dei documenti previo pagamento dei soli costi di riproduzione;
b. disciplina i casi in cui l’accesso è escluso o differito, nel rispetto del principio normativo secondo il quale, nel corso del procedimento, sono accessibili ai destinatari ed agli interessati gli atti propedeutici alla determinazione definitiva dell’unità organizzativa competente ad esternarli;
c. prevede le misure organizzative idonee a garantire l'effettività del diritto di accesso, disciplinando i termini e le modalità di riscontro;
d. disciplina altresì il diritto di accesso agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni comunali e dei soggetti, pubblici o privati, che gestiscono servizi pubblici comunali.
Art. 13
Partecipazione al procedimento amministrativo
1. Nei procedimenti relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l’avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali i provvedimenti sono destinati a produrre effetti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. I soggetti interessati hanno diritto, con le modalità di cui al regolamento sulla partecipazione, di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati :
a. ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento, nonché a presentare memorie scritte e documenti attinenti;
b. ad assistere, personalmente ovvero attraverso persona delegata, alle ispezioni ed agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
Ove sussistano oggettive ragioni di somma urgenza, formalmente motivate, l’amministrazione può non dare corso a quanto disposto alle precedenti lettere a e b.
Art. 14
Ufficio per le relazioni con il pubblico
1. Il Comune istituisce un ufficio autonomo per l’informazione e per le relazioni con il pubblico, con il compito di:
a. fornire all’utenza informazioni relative ai servizi, agli atti ed allo stato dei procedimenti;
b. porsi come tramite tra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso ed il titolare dell’ufficio responsabile del procedimento;
c. ricevere istanze, petizioni e proposte e dar loro seguito.
2. L’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio sono disciplinati dal regolamento sulla partecipazione.
CAPO III
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 15
Istituzione, funzioni e mezzi
1. E’ istituito l’ufficio del difensore civico a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione. Egli ha il compito di intervenire presso gli organi e gli uffici del comune e delle circoscrizioni, delle aziende speciali, delle istituzioni e dei soggetti, pubblici o privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, i quali si intendono tutti destinatari delle disposizioni di cui al presente capo, allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali ed il rispetto dei diritti dei cittadini, italiani e stranieri.
2. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e senza alcun vincolo gerarchico o funzionale. Egli è tenuto al segreto d’ufficio.
3. Spetta al difensore civico:
a. garantire la propria azione istituzionale a vantaggio di chiunque si rivolga al suo ufficio; a tale scopo, egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana;
b. segnalare alle autorità competenti, di propria iniziativa ovvero su istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione;
c. provvedere affinché la violazione rilevata, per quanto possibile, sia eliminata, e fornire consigli ed indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge;
4. Compete inoltre al difensore civico, nei limiti di cui alla vigente normativa ed allo specifico regolamento, l’esercizio del controllo di legittimità sulle deliberazioni degli organi comunali.
5. Il difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, unitamente alle risorse ed alle attrezzature
Art. 16
Elezione e durata in carica
1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, entro 120 giorni dall’insediamento dell’Amministrazione, con votazione a scrutinio segreto, e con le modalità di cui al regolamento, nell'ambito di un elenco di candidati predisposto a seguito di avviso pubblico da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'insediamento dell’Amministrazione. Hanno facoltà di proporre la propria candidatura, allegando dettagliato curriculum, i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto i quaranta anni di età e che per preparazione, esperienza, probità e competenza giuridico-amministrativa, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
2. Non può essere eletto difensore civico:
a. chi si trovi in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché coloro che negli ultimi cinque anni abbiano ricoperto tali cariche;
c. i membri dei consorzi tra comuni, delle comunità montane e del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i componenti degli organi direttivi dei partiti e dei movimenti politici e sindacali;
d. i dipendenti del Comune, i titolari, gli amministratori ed i dirigenti di enti ed imprese che abbiano rapporti contrattuali per opere, somministrazioni o servizi con l'amministrazione comunale o che da essa ricevano sovvenzioni o contributi a qualsiasi titolo;
e. il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini sino al quarto grado di amministratori o dirigenti del Comune, del segretario e del direttore generale;
f. chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo alla amministrazione comunale;
g. colui che ha lite pendente con il Comune.
h. non può ricoprire la carica di Difensore Civico colui che si trovi in una delle condizioni di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale o di quelle previste nell’apposito regolamento.
3. Il difensore civico dura in carica per l'intero mandato del consiglio comunale, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore, e non è immediatamente rieleggibile.
4. Egli cessa dalla carica in caso di dimissioni, decadenza o revoca. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, a maggioranza dei propri componenti, per sopravvenienza di una delle condizioni che osterebbero alla nomina. Il consiglio comunale, con deliberazione motivata approvata da almeno i due terzi dei suoi componenti, può revocare il difensore civico per gravi violazioni di legge o per accertata e documentata inefficienza.
Art. 17
Prerogative e rapporti con il consiglio
comunale
1. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su segnalazione di cittadini singoli o associati; in tal caso, egli riferisce entro trenta giorni, verbalmente o in forma scritta, l’esito del proprio operato al cittadino che gli ha richiesto l’intervento.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il difensore civico:
a. può convocare il responsabile del servizio interessato, e richiedergli documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto alcun diniego ed alcun segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dalle leggi dello Stato;
b. qualora ravvisi atti, omissioni o comportamenti adottati in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, trasmette al responsabile del procedimento, ovvero al dirigente del settore, una comunicazione scritta, con l'indicazione della violazione rilevata e con l’invito a provvedere entro i termini fissati dal regolamento, informandone il sindaco.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il difensore civico presenta al consiglio comunale una relazione sull’attività svolta, contenente anche indicazioni e suggerimenti utili all’amministrazione comunale. La relazione, esaminata e discussa dal consiglio, è allegata agli atti consiliari e resa pubblica. In caso di questioni di particolare importanza ed urgenza, il difensore civico può immediatamente presentare una relazione al consiglio.
4. E’ facoltà del difensore civico, nella sua qualità di garante dell’imparzialità e del buon andamento, presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche di commissioni concorsuali, pubblici incanti, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
5. Qualora il difensore civico, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l’obbligo, ai sensi del codice di procedura penale, di farne rapporto all’autorità giudiziaria, sospendendo ogni intervento al riguardo.
6. Il regolamento stabilisce le ulteriori prerogative e le modalità di esercizio delle stesse, e dispone per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente titolo.
TITOLO
III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 18
Organi e loro attribuzioni
1. Sono organi del Comune il consiglio, il sindaco, la giunta. Sono organi a rilevanza istituzionale il presidente del consiglio, la conferenza dei capi gruppo e le commissioni consiliari permanenti. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO
Art. 19
Composizione, elezione, durata e
scioglimento
1. La composizione, l’elezione, la durata in carica e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
Art. 20
Consiglieri comunali
1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, successivamente all’adozione della delibera di surroga.
2. Spetta ai consiglieri l’iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio. Nell’esercizio dei diritti di iniziativa e di controllo essi hanno facoltà di presentare, con le modalità di cui al regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, proposte di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno, nonché interrogazioni, interpellanze ed istanze di sindacato ispettivo, alle quali il sindaco e gli assessori delegati assicurano risposta entro i termini fissati dal regolamento, e comunque non oltre trenta giorni.
3. Per l’esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo il consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende e delle circoscrizioni, ed ha diritto, secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.di ottenere, anche dalle società partecipate e dai soggetti, pubblici o privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, informazioni e notizie, nonché di prendere visione di documenti ed estrarre atti utili all'espletamento del mandato,
4. I consiglieri hanno diritto-dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di parteciparvi attivamente durante l'intero svolgimento dei lavori. Il consigliere è tenuto a dare comunicazione della propria assenza con giustificazione da far pervenire all’ufficio di presidenza del consiglio, di norma prima della seduta; in caso di oggettivo impedimento, la giustificazione potrà essere prodotta entro e non oltre i sette giorni successivi alla seduta medesima. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, ovvero ad un terzo delle sedute tenutesi nell’arco dell'anno solare, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del consigliere dalla carica; il procedimento, da espletarsi con le modalità e nei termini di cui al regolamento del consiglio comunale, deve in ogni caso disciplinare il diritto del consigliere al contraddittorio.
5. Il Consigliere Comunale ha diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni formalmente istituite e convocate o, su richiesta dell’interessato, ha diritto alla trasformazione del gettone in indennità di funzione secondo quanto previsto dalla legge.
6. Ai consiglieri possono essere conferiti dal sindaco incarichi su specifiche materie, con il compito di riferirne al consiglio. Gli incarichi hanno durata limitata nel tempo e non comportano oneri finanziari per il Comune.
7. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, nel rispetto dei principi stabiliti nello statuto e secondo le modalità di cui al regolamento.
8. Ogni consigliere ha diritto di essere nominato quale componente di almeno una commissione consiliare.
9. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’art. 73 del T.U.E.L., con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo.
Art. 21
Il consigliere straniero
1. E’ istituita la figura del consigliere straniero aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, residenti nel territorio comunale, il diritto di eleggere un proprio rappresentante chiamato a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio comunale.
2. L’elezione di cui al comma precedente avviene in coincidenza delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e viene disciplinata da apposita norma regolamentare.
3. Sono estesi al consigliere straniero lo “status” e le prerogative del consigliere comunale per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale, salvo, come previsto dal punto 1, il diritto di voto.
Art. 22
Competenze del consiglio
1. Le funzioni del consiglio non possono essere delegate ad altri organi del comune. Il consiglio comunale:
a. determina l'indirizzo politico-amministrativo generale del Comune e ne controlla l’attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza, delibera i programmi e le loro variazioni;
b. stabilisce i rapporti politico-amministrativi con gli altri organi di governo dell'ente;
c. determina le innovazioni in materia di riordino territoriale e di decentramento;
d. definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, alla luce dei criteri stabiliti dal presente statuto, e provvede alla nomina dei propri rappresentanti nei casi espressamente previsti dalla legge;
e. adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il regolamento disciplinante il suo funzionamento.
f. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento comunale.
2. Il consiglio partecipa alla definizione ed all’attuazione delle linee programmatiche proposte dal sindaco. A tal fine, entro trenta giorni dalla prima seduta, il sindaco, sentita la giunta, consegna al presidente del consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. L'ufficio di presidenza provvede alla immediata trasmissione del documento a tutti i consiglieri comunali. Entro quarantacinque giorni il consiglio esamina il programma di governo. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire alla definizione delle linee programmatiche proponendo, mediante presentazione di appositi emendamenti, integrazioni, adeguamenti e modifiche. Il programma è sottoposto a votazione nella stessa seduta ovvero, se necessario in una seduta successiva da tenersi entro e non oltre quindici giorni.
3. Il consiglio verifica annualmente la attuazione del programma di governo entro il termine previsto per legge per l'accertamento degli equilibri di bilancio. Ove ritenga che il programma di governo non sia in tutto o in parte più adeguato, il consiglio può, con deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei propri componenti, invitare il sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire; entro trenta giorni dalla verifica, il programma emendato viene nuovamente sottoposto alla attenzione del consiglio, che lo approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 23
Funzionamento del consiglio
1. Il regolamento disciplina il funzionamento del consiglio, stabilisce il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e fissa le modalità per la convocazione, per la presentazione e per la discussione di proposte, interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, nel rispetto dei seguenti principi:
a. il consiglio comunale si riunisce su convocazione del presidente, sentita la conferenza dei capigruppo; il presidente è inoltre tenuto a convocare il consiglio, entro il termine di venti giorni, ove ne facciano richiesta un quinto dei consiglieri, il sindaco o un terzo dei Consigli di Circoscrizione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il consiglio si riunisce altresì in occasione della relazione annuale della commissione di controllo e garanzia;
b. le adunanze del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti nel regolamento; il regolamento disciplina altresì le modalità di svolgimento delle adunanze consiliari aperte, che sono convocate dal presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo, su temi di particolare rilevanza sociale e politica, anche su iniziativa dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
c. gli avvisi di convocazione, unitamente all’elenco degli argomenti da trattare, devono pervenire al consigliere, nel domicilio dichiarato, entro il quinto giorno antecedente la data fissata per la seduta consiliare; il regolamento fissa un termine più ampio per la comunicazione degli avvisi di convocazione delle sedute di bilancio. Nei casi di urgenza, la consegna dell’avviso dovrà aver luogo almeno quarantotto ore prima di quella fissata per la riunione.
d. l’avviso di convocazione può essere comunicato con ogni mezzo di trasmissione che ne documenti l'invio e l’avvenuta ricezione;
e. le sedute sono valide con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco; in seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco, arrotondato per difetto;
f. nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza del consiglio, una adeguata e preventiva informazione ai gruppi ed ai singoli consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono consegnate al presidente almeno sette giorni prima della seduta, per iniziativa del funzionario responsabile;
g. i tempi massimi per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto, nonché il tempo complessivo da dedicare, nel corso di ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno, devono essere fissati;
h. le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisca la votazione segreta;
i. ove il consiglio sia chiamato a nominare più rappresentanti presso singoli enti, l’espressione di uno o più nominativi è riservato alle minoranze.
2. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa; il regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite al consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi regolarmente costituiti.
SEZIONE II
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E SUE ARTICOLAZIONI
Art. 24
Presidente e Ufficio di presidenza del
Consiglio
1. Il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, elegge nel suo seno il presidente, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, il regolamento determina altresì i poteri, le funzioni e le modalità di revoca del presidente. In ogni caso il presidente:
a. rappresenta la massima istituzione elettiva comunale, ne garantisce l'esercizio delle funzioni e ne tutela la dignità del ruolo. Nelle manifestazioni ove sia prevista la rappresentanza ufficiale dell’assemblea comunale veste la fascia con i colori della città;
b. nell'esercizio delle sue funzioni, informa la propria azione a rigorosi criteri di imparzialità, a difesa delle prerogative dell’intero consesso e dei singoli consiglieri;
c. assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte all’organo consiliare;
d. garantisce la partecipazione del consiglio e dei singoli consiglieri alle iniziative di rilievo per la vita cittadina;
e. ha poteri di convocazione del consiglio, sentiti la conferenza dei capi gruppo e l'ufficio di presidenza;
f. organizza e dirige i lavori del consiglio, nel rispetto delle norme regolamentari ed a garanzia delle regole democratiche del dibattito;
g. nomina, su indicazione dei capi gruppo, le commissioni consiliari permanenti, vigila sul loro funzionamento e ne coordina l’attività;
h. convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo.
2. Subito dopo la sua elezione il presidente assume le sue funzioni, e dispone affinché si proceda alla elezione di due vice presidenti, che costituiscono l’ufficio di presidenza; il regolamento disciplina le modalità di elezione dei due vice presidenti, assicurando che, in ogni caso, uno di essi sia eletto in rappresentanza della minoranza. Fra i due vice presidenti il presidente nomina il suo vicario.
3. L’ufficio di presidenza collabora con il presidente nello svolgimento dei compiti di programmazione, organizzazione e direzione dei lavori. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente con funzioni vicarie, ed in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo dall’altro vice presidente; ove entrambi siano assenti ovvero impediti, le funzioni sono svolte dal consigliere anziano.
4. Il presidente e l’ufficio di presidenza restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo. Essi possono peraltro essere revocati, secondo le modalità di cui al regolamento, per il venir meno della fiducia del consiglio determinatasi a seguito di violazione dei doveri istituzionali.
5. Il presidente e l’ufficio di presidenza si avvalgono di una adeguata struttura organizzativa, a garanzia ed a supporto dell’espletamento delle attività del consiglio, delle commissioni e dei gruppi consiliari.
6. Al presidente è corrisposta una indennità di carica nella misura prevista dalla legge.
Art. 25
Gruppi consiliari
1. I consiglieri comunali eletti in una medesima lista costituiscono, di norma, un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Al di fuori di dette ipotesi, la costituzione di un gruppo necessita dell’adesione di almeno tre consiglieri.
Possono, altresì, essere costituiti da un solo consigliere:
i gruppi costituitisi per adesione a forze politiche rappresentate da almeno un gruppo regionale, parlamentare o europeo.
2. Ove nel corso del mandato amministrativo uno o più consiglieri si separino dal gruppo originario di appartenenza e non aderiscano ad altro gruppo come previsto dal regolamento, gli stessi confluiscono nel gruppo misto.
3. Entro trenta giorni dalla prima seduta consiliare ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo, dandone comunicazione al presidente del consiglio ed al segretario generale; qualora l'elezione non venga comunicata entro i termini stabiliti, le funzioni di capo gruppo sono assunte dal consigliere anziano del gruppo.
4. A ciascun gruppo consiliare sono assicurati gli spazi e le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti di istituto.
Art. 26
La conferenza dei capi gruppo
1. La conferenza è organismo consultivo del presidente del consiglio e dell’ufficio di presidenza, e concorre con essi a definire la programmazione dei lavori ed a stabilire quant’altro risulti utile per il proficuo andamento dell’attività consiliare.
2. In quanto commissione consiliare permanente, tratta specifiche materie individuate dal regolamento, il quale ne disciplina altresì le ulteriori funzioni, l'organizzazione, la pubblicità dei lavori ed ogni altro aspetto legato alla sua costituzione ed al suo funzionamento.
Art. 27
Commissioni consiliari permanenti
1. Il consiglio si articola in commissioni permanenti, costituite con rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari ed in modo tale da assicurare la presenza in ciascuna di esse di almeno un componente per ogni gruppo. Il regolamento, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, disciplina il numero delle commissioni, i poteri, l'organizzazione, la pubblicità dei lavori ed ogni altro aspetto legato alla loro costituzione ed al loro funzionamento, ivi comprese le modalità che consentano una equilibrata composizione numerica delle commissioni medesime.
2. Nell’ambito delle materie di rispettiva competenza le commissioni esercitano funzioni preparatorie degli atti e dei provvedimenti consiliari, nonché funzioni di controllo dell’attività dell’amministrazione comunale; spetta inoltre alle commissioni il diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno.
3. Alle sedute delle commissioni partecipano gli assessori relatori degli argomenti all'ordine del giorno.
4. Le commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici del Comune, nonché di amministratori e dirigenti di enti, istituzioni, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, di cittadini o associazioni particolarmente competenti sulle questioni trattate.
Art. 28
Commissione di controllo e garanzia
1. Il consiglio comunale, entro trenta giorni dalla prima seduta, costituisce una commissione consiliare di garanzia a carattere permanente, con funzioni referenti, redigenti e di controllo.
2. La commissione, in cui è assicurata la presenza di un rappresentante per ogni gruppo, è costituita in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi medesimi; le funzioni di segretario spettano al segretario generale. E’ demandata al regolamento del consiglio la disciplina dei poteri della commissione, della sua organizzazione e di ogni altro aspetto legato alla sua costituzione ed al suo funzionamento.
3. Il presidente è eletto nella seduta costitutiva della commissione, a seguito di votazione riservata alle minoranze.
4. La commissione:
a. esprime parere sugli atti di competenza consiliare aventi rilevanza programmatica e pianificatoria, anche al fine di verificarne compatibilità e coerenza con il programma politico-amministrativo approvato dal consiglio;
b. effettua, con cadenza almeno semestrale, verifiche sull'attività dell'esecutivo, valutandone il rispetto di indirizzi ed obiettivi deliberati dal consiglio;
c. si esprime, con propria relazione, in occasione della verifica annuale dell’attuazione del programma amministrativo prevista dall’art. 22, comma 3;
d. ha il potere di acquisire informazioni da amministratori e funzionari che sono tenuti a fornire ogni riferimento o atto richiesto, salvo specifiche disposizioni di legge;
e. verifica la corretta applicazione delle norme legislative, statutarie e regolamentari nelle ipotesi di conferimento di specifici incarichi.
5. Per l’esercizio delle proprie funzioni la commissione si avvale della collaborazione di apposita struttura operativa.
Art. 29
Commissioni speciali d’indagine
1. Il consiglio, con deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei propri componenti, compreso il sindaco, può istituire commissioni speciali di indagine con funzioni conoscitive, ispettive e di coordinamento; dette commissioni hanno carattere non permanente, operano nei limiti del mandato loro conferito e cessano le loro funzioni allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.
2. Il regolamento del consiglio determina i criteri sulla composizione, sul funzionamento, sulla elezione del presidente e sui limiti del mandato delle commissioni speciali.
CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 30
Composizione, nomina, cessazione dalla
carica
1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori fino al massimo previsto dalla legge, dei quali uno investito della carica di vice sindaco.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta comunale, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta, subito dopo l'elezione del presidente e dei vice presidenti, specificando nell'atto di nomina le deleghe da conferire. Nel determinare la composizione della giunta, il sindaco effettua le proprie scelte nel rispetto dei principi che assicurano diritto di pari opportunità alle donne.
3. Possono essere nominati assessori coloro che possiedono i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale; ogni ulteriore motivo di incompatibilità è disciplinato dalla legge.
4. La cessazione dalla carica della giunta e dei singoli assessori, la loro revoca ed i motivi di sospensione e di decadenza sono disciplinati dalla legge. La giunta resta in carica fino all'insediamento della nuova amministrazione, limitandosi, dopo l’indizione dei comizi elettorali, alla cura degli affari di ordinaria amministrazione e all'adozione di atti urgenti o improrogabili.
5. Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate in forma scritta al sindaco e producono effetto immediato.
Art. 31
Competenze della giunta
1. La giunta collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal consiglio, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; riferisce annualmente al consiglio sul proprio operato e svolge nei suoi confronti attività di impulso e di proposta.
2. La giunta adotta gli atti aventi rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario generale, del direttore generale o dei dirigenti.
3. Ferme restando tutte le altre competenze dirigenziali in materia di contratti, la giunta provvede all'affidamento degli incarichi professionali da conferirsi intuitu personae, e delibera la costituzione in giudizio del Comune nelle liti attive e passive.
4. Ove ricorra un'urgenza tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio, la giunta può deliberare variazioni di bilancio da sottoporre, entro i sessanta giorni successivi a pena di decadenza, a ratifica del consiglio.
5. La giunta, inoltre, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente statuto, adotta il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione e di promuovere l’attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi istituzionali, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
7. Gli assessori possono partecipare ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza determinare la validità delle sedute; essi sono tenuti a partecipare quando il consiglio e le commissioni trattino argomenti attinenti alle deleghe ad essi conferite, e comunque quando sia richiesto dal presidente del consiglio, dal sindaco e negli altri casi specificati dal regolamento.
8. Agli assessori è attribuito il potere di formulare proposte al consiglio comunale mediante iniziativa dell’organo esecutivo espressa in forma collegiale dalla Giunta. In forma singola gli assessori, in quanto non componenti l’organo consiliare, possono presentare proposte al consiglio solo se sottoscritte anche dal sindaco ovvero, in sua assenza, da chi ne esercita le funzioni vicarie.
Art. 32
Adunanze e deliberazioni
1. La giunta si riunisce su avviso del sindaco, che la presiede. In caso di assenza o di impedimento del sindaco, la giunta è convocata e presieduta dall'assessore nominato vice sindaco, ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'assessore che precede nel decreto di nomina.
2. Le sedute della giunta non sono pubbliche; la giunta può peraltro ammettere alle proprie riunioni persone non appartenenti al collegio.
3. Alle sedute della giunta partecipa di diritto il segretario generale, con funzioni verbalizzanti, consultive, referenti e di assistenza; in caso di assenza le sue funzioni sono svolte dal vice segretario generale.
4. La giunta esercita collegialmente le proprie funzioni; le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei propri componenti, e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del sindaco.
5. La giunta adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.
CAPO III
IL SINDACO
Art. 33
Elezione, durata in carica, motivi di
cessazione
1. La elezione del sindaco, le cause di sospensione e di cessazione dalla carica, nonché le modalità per la presentazione e per la votazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dalla legge.
Art. 34
Funzioni quale organo del Comune
1. Il sindaco rappresenta il Comune, è l’organo responsabile della sua amministrazione e ne mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo.
2. Il sindaco:
a. nomina i componenti della giunta, può revocarli, e provvede alla loro sostituzione nei casi e nei modi previsti dalla legge;
b. convoca e presiede la giunta comunale, e stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno delle sedute;
c. promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, in attuazione delle determinazioni assunte dal consiglio e dalla giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell’ente;
d. può nominare il direttore generale, secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
e. sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al segretario ed al direttore generale;
f. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali;
g. indice le consultazioni referendarie comunali;
h. ha la rappresentanza attiva e passiva in giudizio dell'ente in ogni stato e grado di giurisdizione; quando egli lo ritenga, può attribuire l’esercizio della rappresentanza ad assessori o a dirigenti, rilasciando loro specifica delega;
i. può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
j. adotta i provvedimenti necessari, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici; coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, quelli degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive degli utenti;
k. verifica l'attuazione dei programmi di enti, aziende ed organismi promossi dal Comune, nonché la conformità della loro attività rispetto agli indirizzi delineati, riferendone periodicamente al consiglio comunale;
l. provvede, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, entro il termine stabilito dalla legge.
3. Egli svolge altresì ogni altra funzione demandatagli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
Art. 35
Nomine dei rappresentanti del Comune
1. Ai sensi della vigente normativa, le nomine dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società spettano al sindaco, che vi provvede con l’osservanza degli indirizzi deliberati dal consiglio comunale. Il sindaco, nell’esercizio del proprio potere di nomina, deve tener conto delle disposizioni di legge intese a promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle amministrazioni.
2. L’esercizio del diritto di nomina è sempre subordinato al rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza e di esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi della città.
3. La delibera quadro del consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per le revoche deve prevedere strumenti e procedure idonei all’osservanza dei criteri di cui sopra. In ogni caso, i nominati in enti il cui conto consuntivo non sia soggetto ad approvazione da parte del consiglio inviano, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell’ente in cui rappresentano il Comune; la relazione, presentata al sindaco, viene discussa in consiglio comunale nei termini e con le modalità dal consiglio stesso stabilite.
Art. 36
Funzioni quale ufficiale di Governo
1. Il sindaco, nei casi stabiliti dalla legge, sovrintende, emana direttive ed esercita funzioni di vigilanza relativamente ai servizi di competenza statale; egli adotta altresì, ove previsto, provvedimenti contingibili ed urgenti.
2. Egli può delegare funzioni demandategli nella sua qualità di ufficiale di Governo ai soggetti previsti dalla legge e dal presente statuto.
Art. 37
Il vice sindaco
1. Il sindaco nomina tra i componenti della giunta comunale un vice sindaco con funzioni vicarie.
2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché negli ulteriori casi previsti dalla legge.
TITOLO
IV
DECENTRAMENTO TERRITORIALE
Art. 38
Circoscrizioni di decentramento
1. Il territorio comunale si articola in circoscrizioni secondo il principio della sussidiarietà, per la diretta soluzione dei problemi dei cittadini e per l’esercizio diretto della gestione del proprio territorio.
2. Ogni circoscrizione rappresenta le esigenze della rispettiva popolazione, valorizzandone le identità storiche e territoriali, organizza la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed amministrativa della civica comunità, ed è sede di attività amministrativa, gestionale ed informativa.
3. Il regolamento sul decentramento determina il numero delle circoscrizioni in modo da assicurare una equilibrata delimitazione territoriale e demografica, valorizzando le esperienze storiche delle singole comunità e favorendone la partecipazione, nel rispetto dei principi di funzionalità ed efficacia dell’azione amministrativa. La relativa deliberazione è adottata dal Consiglio comunale, sentite le circoscrizioni, con la maggioranza di voti prevista per l’adozione del regolamento per il funzionamento del Consiglio medesimo.
4. Il Comune attua il decentramento istituzionale nelle circoscrizioni anche attraverso lo strumento della delega amministrativa.
Art. 39
Risorse ed uffici circoscrizionali
1. Al fine di consentire un efficace svolgimento delle funzioni proprie o delegate, le circoscrizioni sono dotate di autonomia finanziaria e di proprie risorse tecniche e di personale.
2. Ogni circoscrizione dispone di uno stanziamento previsto dal bilancio comunale in relazione alle proposte formulate da ciascun consiglio e riferite sia alle spese di gestione che agli investimenti. In ogni caso gli stanziamenti dovranno considerare parametri di riferimento (popolazione, estensione e numero dei centri abitati, presenza di giovani, anziani e persone in condizioni di disagio, strutture ricreative ecc.) atti a determinare una equilibrata distribuzione delle risorse.
3. La delega di ulteriori funzioni comporta l’attribuzione delle necessarie risorse finanziarie nell’ambito degli strumenti di programmazione e di gestione.
4. I consigli di circoscrizione, sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale, approvano i rispettivi programmi di spesa per la gestione dei servizi e determinano le priorità degli investimenti, che sono vincolanti per l’amministrazione comunale.
Art. 40
Funzioni delegate alle circoscrizioni e poteri deliberativi
1. Ciascuna circoscrizione è delegata a deliberare, entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio comunale e dal piano esecutivo di gestione, e secondo le modalità di cui al regolamento per il decentramento, nelle seguenti materie di competenza comunale:
a. lavori pubblici: manutenzioni ordinarie;
b. giardini pubblici e spazi verdi;
c. servizi sportivi;
d. servizi culturali, educativi, sociali e ricreativi;
e. eventuali ulteriori materie che il consiglio comunale intenda delegare.
Art. 41
Organi delle circoscrizioni
1. Sono organi della circoscrizione il consiglio circoscrizionale ed il presidente del consiglio stesso.
2. Il consiglio circoscrizionale ed il presidente sono eletti a suffragio diretto con il sistema maggioritario previsto per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, secondo le modalità specificate nell’apposito regolamento. Il regolamento disciplina altresì le ipotesi di scioglimento anticipato del consiglio circoscrizionale.
3. Sono elettori della circoscrizione i cittadini iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nei rispettivi territori.
Art. 42
Attribuzioni e funzionamento del
consiglio di circoscrizione
1. A ciascun consiglio di circoscrizione vengono attribuiti poteri propositivi, consultivi e deliberativi sulle materie previste dal regolamento comunale, e sono assegnati i relativi finanziamenti su appositi capitoli di bilancio.
2. L’organizzazione e le funzioni degli organi delle circoscrizioni sono disciplinate, per quanto non disposto dal presente statuto, dal regolamento sul decentramento. Spetta in ogni caso ai consigli di circoscrizione:
a. proporre al Consiglio comunale gli obiettivi, i programmi e gli interventi che interessano il territorio compreso nella circoscrizione;
b. formulare, in fase di formazione del bilancio comunale di previsione, proposte di spesa attinenti alle materie ad esso attribuite o delegate in rapporto agli specifici obiettivi programmati, nonché ad obiettivi e a problematiche di carattere generale o rilevanti per la circoscrizione;
c. esprimere parere su piani, programmi ed interventi interessanti il territorio della circoscrizione;
d. essere obbligatoriamente consultati, preventivamente e con le modalità di cui al regolamento, in relazione alla redazione ed alla modificazione degli strumenti urbanistici, nonché alla localizzazione dei servizi, con particolare riferimento ai problemi della mobilità, ai nuovi insediamenti commerciali, ai servizi scolastici, culturali, sportivi e delle aree verdi ed agli interventi di rilevante impatto sul territorio;
e. definire gli indirizzi e le scelte di gestione dei servizi di base attribuiti alla circoscrizione e gli indirizzi delle funzioni delegate dal Comune.
3. Ogni consiglio di circoscrizione è delegato a deliberare nell’ambito delle competenze ad esso attribuite e nel limite dei fondi conferiti, nonché a provvedere alla gestione ed alla manutenzione dei mezzi e degli immobili ad esso assegnati ed all’esecuzione delle opere ad esso affidate.
4. Il regolamento di cui al secondo comma deve in ogni caso disciplinare:
a. il sistema elettorale, nel rispetto dei principi fissato dal presente statuto;
b. il numero dei componenti del consiglio circoscrizionale, fino ad un massimo di 20, tenendo conto anche dei centri abitati e della popolazione residente;
c. le modalità attraverso le quali gli organi della circoscrizione possono ottenere dall’amministrazione comunale e dagli enti ed aziende del Comune le informazioni necessarie per l’espletamento del loro mandato.
d. le materie sulle quali il parere del consiglio circoscrizionale è obbligatorio per il Comune.
Art. 43
Il presidente del consiglio di
circoscrizione
1. Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio di circoscrizione. Egli inoltre:
a. cura l’esecuzione delle decisioni del consiglio;
b. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici della circoscrizione;
c. intrattiene i rapporti con gli altri organi del Comune;
d. adotta gli atti che non rientrano nelle competenze del consiglio e dei dirigenti;
e. esercita le ulteriori funzioni delegategli dal Sindaco quale organo del Comune e quale ufficiale di governo.
2. Il consiglio di circoscrizione, con le modalità di cui al regolamento sul decentramento, elegge nel suo seno un vice presidente, il quale coadiuva il presidente e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Art. 44
La conferenza dei presidenti
1. La conferenza dei presidenti è convocata dal Sindaco, che la presiede, anche su richiesta di un solo presidente:
a. per elaborare gli indirizzi in materia di decentramento;
b. per coordinare l’iniziativa dei consigli circoscrizionali con l’attività degli altri organi comunali;
c. per rappresentare le esigenze della popolazione delle circoscrizioni.
2. La conferenza dei presidenti deve inoltre essere convocata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione comunale e degli strumenti urbanistici, nonché negli altri casi previsti dal regolamento sul decentramento.
TITOLO
V
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
CAPO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 45
Criteri e principi
1. L’ordinamento generale degli uffici e del personale è disciplinato da norme regolamentari, adottate nel rispetto della vigente normativa ed in armonia con i principi stabiliti dal presente statuto. In particolare, il regolamento sull’ordinamento ed il regolamento del personale disciplinano:
a. l’assetto organizzativo dell’ente, nonché i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse alle varie unità organizzative;
b. i criteri e le modalità per la fissazione degli orari di servizio, di apertura al pubblico e del lavoro;
c. le modalità attraverso le quali l’Amministrazione dà attuazione a disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro;
d. la dotazione di sedi e strumenti ed i diritti in tema di accesso delle organizzazioni sindacali dei dipendenti;
e. i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
f. ogni altra materia ad essi demandata dalla vigente normativa e dal presente statuto.
2. Gli uffici ed il personale sono organizzati secondo criteri di programmazione, decentramento, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, e di assicurare all’azione amministrativa speditezza, economicità, imparzialità e trasparenza.
3. L’articolazione della struttura comunale in unità organizzative e le loro aggregazioni sono disciplinate avendo riguardo alle funzioni istituzionali del Comune ed ai suoi programmi.
4. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo e la valorizzazione delle professionalità dei dipendenti e delle loro attitudini alla qualificazione; riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell’organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro, ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati.
5. Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici sono stabiliti sulla base delle esigenze dell’utenza. L’amministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri enti, la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi, anche in forma decentrata.
6. Il Comune predetermina, pubblicizza ed aggiorna standard quantitativi e qualitativi relativi ai servizi erogati e li verifica annualmente.
Art. 46
Il segretario generale
1. Il segretario generale, dipendente dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali, è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all’apposito Albo. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente con riferimento ai princìpi costituzionali di legalità e di imparzialità dell’azione amministrativa. In particolare, il segretario:
a. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività sotto il profilo giuridico-amministrativo;
b. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
c. può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
d. esercita ogni altra funzione conferitagli dal sindaco ovvero attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti comunali;
e. studia i problemi di organizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative;
f. partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive, ed è segretario di diritto della commissione di controllo e garanzia;
g. è componente del comitato dei garanti per l’ammissibilità dei referendum;
h. svolge funzioni di direttore generale se conferitegli dal Sindaco;
i. provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
Art. 47
Il vice segretario generale
1. Il vice segretario collabora con il segretario nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, di assenza o di impedimento, anche temporaneo.
2. Le funzioni di vice segretario generale sono attribuite, con le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ad un dirigente in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Art. 48
Il direttore generale
1. Il direttore generale, nominato dal sindaco previa deliberazione della giunta comunale, e previa verifica dei requisiti, sovrintende alla gestione dell’Ente provvedendo, in applicazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, perseguendo il raggiungimento di livelli ottimali di efficacia dell’azione amministrativa e di efficienza della struttura burocratica.
2. Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
a. elabora il piano dettagliato degli obiettivi e predispone la proposta di piano esecutivo di gestione, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale;
b. verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c. è membro, insieme al segretario generale, del nucleo di valutazione dei risultati ottenuti dai dirigenti e, conseguentemente, contribuisce alla predisposizione, in sintonia con il sistema di controllo di gestione, dei criteri e dei parametri di valutazione della gestione dei servizi;
d. studia i problemi concernenti le nuove tecniche e metodologie di lavoro, con la conseguente formalizzazione di progetti ed adozione di disposizioni volte ad assicurare l’osservanza dei criteri di speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi/benefici;
e. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
f. promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale e regolamentare;
g. esamina annualmente, sentiti i dirigenti, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione delle risorse umane, e dispone eventuali processi di mobilità intersettoriale in relazione agli obiettivi predeterminati dall’amministrazione;
h. rappresenta il Comune in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro.
i. esercita ogni altra funzione conferitagli dal sindaco ovvero attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti comunali.
3. Per le finalità di cui al precedente comma al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi, ad eccezione del segretario generale.
4. Al direttore generale, come contrattualmente stabilito per i dirigenti comunali, si applica il principio della omni comprensività della retribuzione.
Art. 49
I dirigenti
1. La direzione delle strutture in cui si articola il Comune è attribuita ai dirigenti, secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2. La copertura dei posti dirigenziali avviene attraverso le modalità previste dalla legge per l’accesso a tempo indeterminato alla qualifica, ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici oppure, in misura non superiore al cinque per cento del totale della dotazione organica della dirigenza, mediante attribuzione di incarichi con contratti a tempo determinato.
3. Spettano ai dirigenti le funzioni ad essi attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali. In particolare, ad essi competono la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del Comune, e sono conseguentemente demandati tutti i compiti di attuazione dei programmi e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici.
4. I dirigenti organizzano e dirigono l’attività delle unità organizzative cui sono preposti sulla base del principio di autonomia; essi dispongono delle risorse assegnate, attribuiscono i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità ed attitudini professionali, promuovono la mobilità orizzontale ed esercitano ogni altra funzione ad essi demandata dai regolamenti comunali.
5. I dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili del conseguimento degli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
6. L’amministrazione valuta le prestazioni dei propri dirigenti e le loro competenze organizzative, con particolare riguardo ai risultati dell’attività amministrativa e della gestione, servendosi di apposito nucleo di valutazione, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dal regolamento.
Art. 50
Incarichi di funzioni dirigenziali
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti e definiti dal sindaco, nel rispetto e nei limiti di cui alla vigente normativa ed al presente statuto, con le modalità di cui al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. L’incarico di direzione è conferito a tempo determinato, è rinnovabile e revocabile. Il rinnovo dell’incarico è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, con riferimento sia al conseguimento degli obiettivi ed all’attuazione dei programmi, sia al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti. Le ipotesi di revoca dell’incarico sono disciplinate dalla legge. Nell’effettuare le proprie scelte, il sindaco tiene conto anche delle risultanze dell’attività del nucleo di valutazione.
3. Ove l’incarico dirigenziale sia conferito con contratto di natura privatistica, questo non potrà essere stipulato per una durata superiore ad anni due. Al termine del contratto dovranno essere verificati i risultati della gestione; in caso di esito positivo di detta verifica il contratto potrà essere prorogato, di anno in anno, fino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco che lo ha promosso.
Art. 51
Contratti a tempo determinato
1. Su proposta del sindaco, la giunta può provvedere, con deliberazione motivata, alla copertura dei posti relativi alle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull’ordinamento, nel rispetto della vigente normativa, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità per la copertura; in ogni caso, la durata del contratto non può eccedere quella del mandato del sindaco.
CAPO II
I CONTROLLI INTERNI
Art. 52
Tipologia dei controlli interni
1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dalla vigente normativa, secondo criteri e modalità intesi a garantire che non vi sia sovrapposizione di competenze tra le strutture deputate ai vari sistemi di controllo.
2. In particolare, l’amministrazione si dota di strumenti e metodologie atti ad assicurare il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni dei dirigenti, individuando altresì le procedure ed i criteri di analisi della congruenza fra gli obiettivi fissati e le scelte effettuate per il conseguimento dei risultati.
3. Spettano ai regolamenti comunali, per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto, la definizione e la specificazione delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.
Art. 53
Il controllo di gestione
1. Il Comune verifica, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto fra costi e risultati, con riferimento anche a centri di gestione economica compresi in aree di attività. In coerenza con dette finalità, le strutture comunali sono organizzate in modo da realizzare al loro interno una contabilità per centri di costo.
2. La funzione di controllo di gestione è assegnata ad apposita struttura operativa, collocata in posizione di staff alla direzione generale ovvero, nel caso in cui il direttore non sia stato nominato, al segretario generale. Il regolamento disciplina ogni ulteriore aspetto concernente i compiti, l’organizzazione ed il funzionamento della struttura.
3. Alla struttura preposta al controllo di gestione è demandata principalmente l’attività di supporto delle funzioni e dei compiti dei dirigenti; tale funzione si esplica anche attraverso l’analisi dello stato di realizzazione degli obiettivi di volta in volta prefissati, ed è finalizzata alla individuazione di azioni correttive delle modalità di gestione in caso di rilevazione di eventuali scostamenti.
4. Dei risultati del controllo di gestione si avvale altresì il nucleo di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti.
CAPO III
LA RESPONSABILITA’
Art. 54
Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti dalla violazione degli obblighi derivanti dal loro ufficio.
2. Il sindaco, il segretario generale o il responsabile del servizio che vengano a conoscenza , direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo alla ipotesi di cui al precedente comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti utili all’accertamento della responsabilità ed alla determinazione dei danni.
Art. 55
Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori, il segretario, il direttore ed i dipendenti che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, per dolo o colpa grave, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dai soggetti di cui al precedente comma, esso si rivale agendo contro il responsabile.
3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato i diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o di ingiustificato ritardo nell’adozione di atti o nel compimento di fatti cui detti soggetti siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da operazioni o atti di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che abbiano partecipato all’atto o all’operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 56
Patrocinio legale e assicurazioni
1. Il Comune assicura i propri amministratori, il segretario generale, il direttore generale ed i dirigenti contro i rischi conseguenti all’espletamento delle loro funzioni.
2. L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un amministratore o di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
3. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dall’amministratore o dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
Art. 57
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, negli incarichi di detti agenti, deve rendere conto della gestione, ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento.
CAPO IV
FINANZA, CONTABILITA’ E PATRIMONIO
Art. 58
Ordinamento
1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nel rispetto dei limiti dalla stessa indicati, dal regolamento comunale.
2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
3. Il Comune, in conformità alla vigente normativa, è altresì titolare di autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
Art. 59
Attività finanziaria del Comune
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie e addizionali, compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate di natura patrimoniale, risorse derivanti da investimenti ed ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione, ed applica le tariffe in modo tale da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 60
Tutela del contribuente
1. In applicazione di quanto stabilito dalla vigente normativa, il Comune adegua i propri regolamenti in materia tributaria e la conseguente attività alle esigenze di massima tutela del contribuente.
2. In particolare, il Comune:
a. si conforma al divieto di retroattività ed alle esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e ne prevede la più ampia diffusione al fine di agevolarne l’effettiva conoscenza;
b. individua modalità e termini attraverso i quali il contribuente viene messo a conoscenza dell’esistenza di infrazioni dalle quali possa derivare l’applicazione di una sanzione, prevedendo forme di regolarizzazione;
c. garantisce il diritto di interpello, e prevede la compensazione quale forma di estinzione dell’obbligazione tributaria;
d. assicura che al contribuente non siano richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’ente o di altre pubbliche amministrazioni dal contribuente stesso indicate;
e. garantisce la tutela dell’affidamento e della buona fede, e stabilisce la non applicabilità delle sanzioni derivanti da violazioni meramente formali;
f. individua modalità che garantiscano l’osservanza dello statuto del contribuente e dei principi di cui al presente articolo da parte di tutti i soggetti che svolgano attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali.
Art. 61
Amministrazione dei beni comunali
1. Il sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al segretario generale ed al responsabile del settore finanziario, della tenuta dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, nonché della conservazione di titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato, ovvero nella estinzione di passività onerose, o ancora nel miglioramento del patrimonio e nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 62
Bilancio comunale
1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale, con i prescritti allegati, entro il termine stabilito dalla legge, nel rispetto del pareggio economico e finanziario e dei principi di universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità ed integrità. Il bilancio ed i prescritti allegati devono essere redatti in modo da consentirne la complessiva lettura per programmi, titoli, servizi ed interventi.
3. Il regolamento stabilisce le modalità atte a garantire la conoscenza, da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione, dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e dei suoi allegati.
Art. 63
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati sotto l’aspetto finanziario ed economico-patrimoniale, e sono dimostrati nel rendiconto della gestione; questo comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, ed è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.
2. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, le valutazioni di efficacia dell’azione condotta; al rendiconto è allegata altresì la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Il regolamento fissa il termine entro il quale la proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, con i prescritti allegati, è messa a disposizione dell’organo consiliare; in ogni caso, detto termine non può essere inferiore a venti giorni antecedenti l’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto medesimo.
Art. 64
Attività contrattuale
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediane contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa, che deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 65
Collegio dei revisori dei conti
1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due, un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, nel rispetto delle ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità stabilite dalla legge.
2. L’organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita l’attività di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto medesimo; con detta relazione, il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, in particolare per la mancata presentazione, entro il termine fissato dal regolamento, della relazione di cui al precedente comma, ovvero nelle altre ipotesi specificate nel regolamento di contabilità.
4. Ove il collegio riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.
5. L’organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni, ed adempie ai doveri del suo ufficio con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Art. 66
Servizio di tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori, sulla base di ordini di incasso e di liste di carico, e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante al comune, di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione entro cinque giorni;
c. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandato, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione; il regolamento definisce altresì, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria.
TITOLO
VI
LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 67
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi ovvero l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, nelle seguenti forme:
a. in economia, quando, per le modeste dimensioni del servizio o per le sue caratteristiche, non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda;
b. in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;
d. a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Comune può inoltre partecipare a società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, e può dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
3. Il Comune può partecipare altresì alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, con le modalità di cui alla vigente normativa. La convenzione e lo statuto del consorzio, approvati dal consiglio comunale, ne disciplinano ogni aspetto organizzativo e funzionale.
Art. 68
Aziende speciali
1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale.
2. Lo statuto delle aziende speciali, approvato dal consiglio comunale, ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
3. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità, ed hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.
4. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione. Il presidente e gli amministratori sono nominati dal sindaco, nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dal presente statuto circa le nomine dei rappresentanti del Comune, e comunque fra persone dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per uffici ricoperti o per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi per i quali la legge consente di procedere per chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali delle aziende, i loro programmi ed il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati per gravi violazioni di legge ovvero per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità così come approvati dal consiglio comunale.
Art. 69
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale, operanti in settori quali la sicurezza sociale, lo sport, la cultura, la pubblica istruzione, il tempo libero ed altre attività socialmente utili.
2. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi, ne approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
3. Sono organi dell’istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore; essi sono nominati dal sindaco - salvi i rapporti già in essere alla data di approvazione del presente statuto - e possono esser revocati per gravi violazioni di legge ovvero per documentata inefficienza o per accertata difformità dalle finalità perseguite rispetto agli indirizzi determinati dal consiglio comunale.
4. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione, deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali disciplinate dal regolamento; il regolamento prevede forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione, che può svolgere la propria attività anche avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato.
Art. 70
Società per azioni o a responsabilità
limitata
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, provvedendo eventualmente anche alla loro costituzione.
2. L’atto costitutivo, lo statuto ovvero l’acquisto di quote o di azioni devono essere approvati dal consiglio comunale, che, in ogni caso, deve garantire la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra persone dotate di specifica competenza tecnica e professionale, e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I consiglieri e gli assessori comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione. Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni vicarie, partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.
5. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.
TITOLO
VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 71
Entrata in vigore dello statuto e sue
modifiche
1. Il presente statuto, espletata la prescritta procedura, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, affisso all’albo comunale ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.
3. Le modifiche allo statuto sono apportate, a norma di legge, con le medesime modalità prescritte per la sua approvazione.
Art. 72
Regolamenti comunali
1. Salvo diverse disposizioni di legge, il consiglio, entro dodici mesi decorrenti dalla data di approvazione dello statuto, adotta i regolamenti di competenza.
2. I regolamenti vigenti all’entrata in vigore dello statuto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all’approvazione dei nuovi.
3. Nel corso del biennio successivo dalla sua approvazione, la competente commissione consiliare verificherà lo stato di attuazione dello statuto e l’applicazione dei relativi regolamenti.