LA GIUNTA
REGIONALE
Visto il D.Lgs. 23
dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni, recante il conferimento alle
Regioni e agli Enti locali delle funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro,
a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la L.R 16 settembre
1998, n. 76, per la
“Disciplina ddll’organizzazione del Sistema Regionale Integrato dei Servizi all’Impiego”;
Visto il D.Lgs. 21 aprile
2000, n. 181, come modificato dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, recante “Disposizioni
per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione
dell’art. 45, comma 1,
lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144”;
Visto il D.P.R 7 luglio
2000, n. 442 che all’art. 1, c. 2, demanda alle Regioni di stabilire “i criteri
di organizzazione, le modalità, le specificazioni ed i tempi di attuazione delle
previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a
selezione presso le pubbliche. Amministrazioni secondo criteri oggettivi,
previo confronto con le autonomie locali”;
Visti i DD.MM. 30 maggio
2001, attuativi rispettivamente dell’art. 4 e dell’art. 5 del D.P.R. n. 442/2000;
Dato Atto che in base al
D.Lgs. n. 297/2002, che integra il precedente D.Lgs.n. 181/2000, le Regioni,
nell’ambito dei principi di carattere generale ivi indicati, devono definire
con propri atti:
- revisione e razionalizzazione delle
procedure del collocamento;
- criteri e modalità per le procedure del
collocamento uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
- indirizzi operativi per l’accertamento, la
verifica della conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di
disoccupazione; obiettivi ed indirizzi per favorire l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata;
Richiamata la propria
deliberazione n. 132 del
21.02.2005 con cui si è provveduto ad approvare l’Allegato A recante “Indirizzi
operativi, criteri e modalità in materia di incontro tra domanda ed offerta di
lavoro ed avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni e relativi
enti strumentali.” (Attuazione del sistema regionale dei Servizi per l’Impiego
delle province del D.Lgvo 21.04.2000, n. 181, come modificato dal D.Lgvo 19.12.2002,
n. 297, e del D.P.R. 07.07.2000, n. 442);
Tenuto conto che su
specifica richiesta dei Dirigenti responsabili del Settore Lavoro delle Amministrazioni
provinciali si è proceduto alla temporanea sospensione, a tutto il 28.02.2006,
con provvedimenti della Giunta regionale n. 619/2005, 977/2005, 85/2006,
dell’applicazione delle disposizioni in argomento per le motivazioni riportate
nei medesimi atti;
Dato atto che in sede di
riunioni tecniche, presso gli Uffici della Direzione Politiche Attive del
Lavoro, Sistema Integrato Regionale della Formazione e dell’Istruzione, con le
Amministrazioni provinciali e con la Direzione regionale del lavoro per
l’Abruzzo è stato riesaminato il documento de quo in ragione dei
suggerimenti formulati dagli organismi citati, fatta salva, comunque, l’adozione
di procedure uniformi da parte dei Servizi competenti;
Ritenuto per quanto
sopra, di dover procedere alla revoca dell’Allegato “A” di cui alla citata
deliberazione n. 132/2005 e all’approvazione del nuovo documento al fine di
evitare una immobilità amministrativa dei Centri per l’Impiego, tenuto conto
anche dell’imminente scadenza (28.02.2006) della sospensione sopra richiamata;
Dato
atto che dalla data di
entrata in vigore degli indirizzi di cui all’Allegato 1 sono abrogate tutte quelle
precedentemente emanate dalla Giunta regionale in contrasto con gli indirizzi
medesimi, ivi comprese quelle stabilite con pravvedimento della G.r. n. 84 del
05.03.2002, relativamente alle qualifiche a basso contenuto professionale, a
seguito della proposta della Commissione Tripartita Regionale espressa nella
seduta del 20.12.2001;
Visto il documento, di
cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
nel quale sono state riformulate le disposizioni in argomento;
Dato atto del parere
favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive
del Lavoro, Sistema Integrato Regionale della Formazione e dell’Istruzione e
dal Dirigente del Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro della
Formazione e dell’Istruzione, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
ed alla legittimità del presente provvedimento.
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui
integralmente riportate ed approvate
1. Di revocare l’Allegato “A” di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 132 del 21.02.2005.
2. Di approvare il documento di cui all’Allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di stabilire che l’efficacia delle
disposizioni di cui all’Allegato 1 decorrano dal giorno 01.03.2006.
4. Dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni in argomento sono abrogate tutte quelle precedentemente emanate
dalla Giunta regionale in contrasto con gli indirizzi enucleati nel documento
di cui al punto 2), ivi comprese quelle stabilite con provvedimento n. 84 del
05.03.2002, relativamente alle qualifiche a basso contenuto professionale, a
seguito della proposta della Commissione Tripartita Regionale espressa nella
seduta del 20.12.2001.
5. Di trasmettere con urgenza copia del presente
provvedimento al “Servizio BURA
Pubblicità e Accesso”, per una sollecita e integrale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
6. Di inserire il presente provvedimento,
unitamente a tutti gli allegati, nel sito web della Regione Abruzzo, ai fini di
una più capillare informazione sul territorio.
Segue allegato