LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni, recante il conferimento alle Regioni e agli Enti locali delle funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la L.R 16 settembre 1998, n. 76, per la “Disciplina ddll’organizzazione del Sistema Regionale Integrato dei Servizi all’Impiego”;

Visto il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, recante “Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144”;

Visto il D.P.R 7 luglio 2000, n. 442 che all’art. 1, c. 2, demanda alle Regioni di stabilire “i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni ed i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche. Amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali”;

Visti i DD.MM. 30 maggio 2001, attuativi rispettivamente dell’art. 4 e dell’art. 5 del D.P.R. n. 442/2000;

Dato Atto che in base al D.Lgs. n. 297/2002, che integra il precedente D.Lgs.n. 181/2000, le Regioni, nell’ambito dei principi di carattere generale ivi indicati, devono definire con propri atti:

-    revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento;

-    criteri e modalità per le procedure del collocamento uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;

-    indirizzi operativi per l’accertamento, la verifica della conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di disoccupazione; obiettivi ed indirizzi per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata;

Richiamata la propria deliberazione n. 132 del 21.02.2005 con cui si è provveduto ad approvare l’Allegato A recante “Indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni e relativi enti strumentali.” (Attuazione del sistema regionale dei Servizi per l’Impiego delle province del D.Lgvo 21.04.2000, n. 181, come modificato dal D.Lgvo 19.12.2002, n. 297, e del D.P.R. 07.07.2000, n. 442);

Tenuto conto che su specifica richiesta dei Dirigenti responsabili del Settore Lavoro delle Amministrazioni provinciali si è proceduto alla temporanea sospensione, a tutto il 28.02.2006, con provvedimenti della Giunta regionale n. 619/2005, 977/2005, 85/2006, dell’applicazione delle disposizioni in argomento per le motivazioni riportate nei medesimi atti;

Dato atto che in sede di riunioni tecniche, presso gli Uffici della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale della Formazione e dell’Istruzione, con le Amministrazioni provinciali e con la Direzione regionale del lavoro per l’Abruzzo è stato riesaminato il documento de quo in ragione dei suggerimenti formulati dagli organismi citati, fatta salva, comunque, l’adozione di procedure uniformi da parte dei Servizi competenti;

Ritenuto per quanto sopra, di dover procedere alla revoca dell’Allegato “A” di cui alla citata deliberazione n. 132/2005 e all’approvazione del nuovo documento al fine di evitare una immobilità amministrativa dei Centri per l’Impiego, tenuto conto anche dell’imminente scadenza (28.02.2006) della sospensione sopra richiamata;

Dato atto che dalla data di entrata in vigore degli indirizzi di cui all’Allegato 1 sono abrogate tutte quelle precedentemente emanate dalla Giunta regionale in contrasto con gli indirizzi medesimi, ivi comprese quelle stabilite con pravvedimento della G.r. n. 84 del 05.03.2002, relativamente alle qualifiche a basso contenuto professionale, a seguito della proposta della Commissione Tripartita Regionale espressa nella seduta del 20.12.2001;

Visto il documento, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono state riformulate le disposizioni in argomento;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale della Formazione e dell’Istruzione e dal Dirigente del Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro della Formazione e dell’Istruzione, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni  espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate

1.   Di revocare l’Allegato “A” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 132 del 21.02.2005.

2.   Di approvare il documento di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3.   Di stabilire che l’efficacia delle disposizioni di cui all’Allegato 1 decorrano dal giorno 01.03.2006.

4.   Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in argomento sono abrogate tutte quelle precedentemente emanate dalla Giunta regionale in contrasto con gli indirizzi enucleati nel documento di cui al punto 2), ivi comprese quelle stabilite con provvedimento n. 84 del 05.03.2002, relativamente alle qualifiche a basso contenuto professionale, a seguito della proposta della Commissione Tripartita Regionale espressa nella seduta del 20.12.2001.

5.   Di trasmettere con urgenza copia del presente provvedimento al “Servizio BURA Pubblicità e Accesso”, per una sollecita e integrale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

6.   Di inserire il presente provvedimento, unitamente a tutti gli allegati, nel sito web della Regione Abruzzo, ai fini di una più capillare informazione sul territorio.

Segue allegato