il dirigente del servizio
Omissis
DETERMINA
1) di approvare, ai sensi del Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni - Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 - l’incremento di quantità stoccabili in relazione all’Ordinanza n° DF3/26/02 del 20.03.2002 presentato dalla Ditta PELLICONI ABRUZZO S.r.l. - Contrada Saletti Zona industriale B - 66041 ATESSA (CH) - identificabile nel N.C.T.del Comune di Atessa (CH) al Foglio 4 Particella 531, per una superficie complessiva di mq 52.065 e una potenzialità totale di 7.141 t/a, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati (parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione):
Giorno 23 Mese Luglio Anno 2003
Allegato n. 1 - Relazione tecnica - Progettista: Dott. Ing. Renato Recchini;
Allegato n. 2 - Tavola - Planimetria generale - Progettista: Dott. Ing. Renato Recchini,
2) di revocare, in relazione a quanto riportato al precedente punto 1), il provvedimento autorizzativo dirigenziale n. DF3/62/20.03.02, fatti gli elaborati progettuali a suo tempo approvati e compatibili con il presente provvedimento;
3) di autorizzare la Società Pelliconi Abruzzo S.r.l. - a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);
4) di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Parchi - Territorio – Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;
5) di autorizzare la Società Pelliconi Abruzzo S.r.l., ai sensi dell’art. 28 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:
dell’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti prot. n° 5043 del 25.10.2005:
sostituzione dei codici CER:
12 01 02 - Polveri e particolato di materiali ferrosi;
12 01 04 - Polveri e particolato di materiali non ferrosi;
rispettivamente con i codici CER:
12 01 99 - Rifiuti non specificati altrimenti (fogli metallici e prodotti di scarti di lavorazione di materiale ferroso);
12 01 99 - Rifiuti non specificati altrimenti (fogli metallici e prodotti di scarti di lavorazione di materiale non ferroso, alluminio);
si é del parere che tale modifica non comporta alcuna variante in guanto tale nuova classificazione é più con facente alla individuazione della reale tipologia dei rifiuti prodotti dall’azienda.
Incremento di quantità stoccabii in relazione all’Ordinanza n° DF3/26/02 del 20.03.2002:
CODICI CER |
DESCRIZIONE |
tonnellate/anno |
12 01 99 |
Rifiuti non specificati altrimenti (fogli metallici e prodotti di scarti di lavorazione di materiale ferroso) |
6.500 |
12 01 99 |
Rifiuti non specificati altrimenti (fogli metallici e prodotti di scarti di lavorazione di materiale non ferroso, alluminio) |
20 |
15 01 01 |
Imballaggi di carta e cartone |
150 |
15 01 04 |
Imballaggi metallici |
50 |
12 01 05 |
Limatura e trucioli di materiali plastici |
400 |
17 04 11 |
Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 |
1 |
15 01 03 |
Imballaggi in legno |
20 |
Per una potenzialità totale dell’impianto di 7.141 tonnellate/anno.
6) di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell’impianto, comunicata in numero tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all’originale nelle forme e nei modi previsti al comma 03, dell’art. 22, della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 05 della predetta L.R. n° 83/2000;
7) di prescrivere che negli impianti oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
8) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
8.1 deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
8.2 deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
8.3.devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
8.4 devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
8.5 le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
9) di richiamare la Società Pelliconi Abruzzo S.r.l. autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernete la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
10) di obbligare la Società, al pieno rispetto dei divieti contenuti negli artt. 28 e 29 della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83;
11) di obbligare la Società Pelliconi Abruzzo S.r.l., beneficiaria della presente autorizzazione:
- a produrre entro sessanta giorni dalla - notifica del presente provvedimento, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Parchi - Territorio - Ambiente - Energia - Regione Abruzzo, una polizza assicurativa a copertura di eventuali daini causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n° 1387 del 29.12.2004;
- ai sensi delle D.G.R. n° 1198/10.12.2003 e n° 1387/20.12.2004, alla trasmissione, prima dell’av-vio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n° 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita “garanzia finanziaria” in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n° 1387 del 29.12.2004 (allegato A art. 2); detta “garanzia finanziaria” sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;
12) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n° 22/97;
13) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza dì altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
14) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Atessa (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti e all’Albo Nazionale imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti;
15) di notificare ai sensi di legge il presente provvedimento alla Società Pelliconi Abruzzo S.r.l. [Contrada Saletti Zona Industriale B - 66041 Atessa];
16) di notificare la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
il dirigente del servizio
Dott. Franco Gerardini