IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. 5/02/1997, n. 22, e successive modifiche avente per oggetto “attuazione delle direttive nn. 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;
Visto l’art. 19, lettera d) ed e), e l’art. 22 del citato D.Lgs. n. 22/97, relativo alle competenze attribuite alle Regioni;
Visto, altresì l’art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, circa l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento, trattamento e recupero;
Vista la L.R. 28/04/2000 n. 83 avente per oggetto “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti” art. 24 ;
Richiamata la Direttiva in materia di variante non sostanziale del 26/03/2004 Prot. 2593, predisposta dal Servizio Gestione Rifiuti;
Richiamata l’Ordinanza n. 26 del 7.11.2000, con la quale si autorizza ai sensi dell’art. 27 e 28 della legge 22/97 la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in Località Porta Caldaia, 38 del Comune di Penne (PE);
Dato Atto che la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in oggetto ha avuto decorrenza dal 02/02/01, data di avvio comunicata dalla Ditta interessata con nota del 7.03.01, per un periodo pari ad anni cinque;
Richiamata la Determinazione n. DF3/15 del 10.02.2005 avente per oggetto :”Integrazione codici CER e Volturazione della titolarità dell’Autorizzazione Reg.le n. 26 del 7.11.2000”;
Vista la nota del 20.04.2005, acquisita agli atti di questo Servizio in data 21.04.2005 Prot. n. 3912, con la quale la Ditta Priamus Ecologia s.n.c., chiede, il rinnovo dell’autorizzazione in oggetto indicata;
Considerato che con nota n. 5176 del 30.05.05, il Servizio Gestione Rifiuti ha richiesto all’A.R.T.A [Dipartimento Provinciale di Pescara], l’espressione del proprio parere inerente il rinnovo dell’autorizzazione n. 26 del 7.11.2000 ;
Vista la nota del 3.11.2005 Prot. n. 6189, parte integrante del presente provvedimento, con la quale il competente Dipartimento Prov.le dell’Arta ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’Ordinanza n. 26 del 7.11.2000, da rimodulare secondo le indicazioni di seguito riportate (All. 1)
…Omissis…
- la società è autorizzata alle attività di stoccaggio D15 e R13 (art. 6, lett. 1, del D.Lgs. n. 22/97) dei seguenti rifiuti :
- 15 01 02 15 01 04 15 01 06 voci a specchio 15 01 10* tipologie ( gruppo cartuccia toner per stampante Laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrci a getto di inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi) caratteristiche (contenitori in materiali plastico e/o metallico con tracce di toner o di inchiostro di nastro inchiostrato);
- 08 03 17* (toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose);
- 08 03 18 (toner per stampa esauriti, diversi di quelli di cui alla voce 08 03 17*) ;
- i rifiuti 15 01 02 15 01 04 15 01 06, derivanti dalla trasposizione del codice 20 01 04, siano riportati sui registri di carico/scarico e sui formulari secondo le sopra riportate tipologie e caratteristiche;
- i rifiuti da smaltire derivanti dai codici 15 01 02 15 01 04 15 01 06 08 03 18, voci a specchio dei rifiuti pericolosi 15 01 10* e 08 03 17* siano sottoposti a caratterizzazione quadrimestrale, opportunamente campionati a “random”, al fine di accertarne la pericolosità e, se del caso, sia loro attribuito i codici 15 01 10 *(imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze) e 08 03 17*( toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose );
- nel deposito temporaneo dei rifiuti, ancorché non soggetto alle procedure di cui all’art. 28 del D. Lgs. 22/97, sia fatta salva la tenuta dei registri di carico /scarico;
- nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore prede in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo) sia possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati; in questo caso, nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto;
- sia vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G al D. Lgs. 22/97 ovvero rifiuti pericolosi di cui all’allegato G al D. Lgs. 22/97 con rifiuti non pericolosi;
- siano rimesse all’Arta – Dipartimento di Pescara – copie dei certificati delle caratterizzazioni eseguite sui rifiuti da smaltire come voci a specchio, dei registri carico/scarico e dei relativi formulari di accompagnamento e delle comunicazioni trimestrali riassuntive dell’attività svolta;
- siano fatti salvi tutti gli adempimenti non qui riportati previsti nel D.Lgs. 5/02/1977, n. 22 e nei relativi decreti di attuazione.
……Omissis……
Vista la nota dell’8.11.2005 Prot. n. 726/05, con la quale la Ditta Priamus Ecologia s.n.c., chiede l’incremento del quantitativo totale annuo fino a 60.000=Kg. (sessantamila), a partire dall’anno 2006;
Vista la nota n. 10176 del 29.11.2005, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti ha chiesto al competente Dipartimento dell’Arta, l’espressione del proprio parere inerente l’aumento del quantitativo da stoccare;
Vista la nota del 29.11.2005 n. 769/05, pervenuta agli atti dello scrivente Servizio in data 1.12.2005 prot. n. 10945, con la quale la Ditta Priamus Ecologia s.n.c. chiede l’autorizzazione all’attività di recupero in R5 – riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche -
Dato Atto che con nota del 16.01.2006 prot. n. 10945, il Servizio Gestione Rifiuti ha chiesto al competente Dipartimento dell’Arta, l’espressione del proprio parere inerente l’autorizzazione alla attività di recupero in R5 – riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
Vista la nota del 16.01.2006 Prot. n. 255, parte integrante del presente provvedimento, con la quale il Dipartimento Prov.le dell’Arta ha espresso il proprio parere come di seguito riportato (All.2):
……Omissis……
La richiesta di autorizzazione ad effettuare le operazioni di recupero/riciclo R5 delle tipologie dei rifiuti trattati provenienti da ditte che effettuano operazioni di stoccaggio R13 rientra nelle operazioni per cui la stessa ditta è autorizzata per i rifiuti raccolti e stoccati da essa stessa. Pertanto si ritiene che tale ulteriore attività non rappresenta una modifica sostanziale ai processi di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti ed alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio ai sensi dell’ art. 21, comma 13, lett. A, della L.R. 28 aprile 2000, n. 83:
1) La richiesta di autorizzazione all’aumento dei rifiuti da gestire da 17.780 Kg. a 60.000 Kg. rappresenta un incremento del 237,5%. Pertanto si ritiene che tale aumento si pone come variante sostanziale essendoci una variazione in aumento dei quantitativi dei rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedente il 5%, ai sensi dell’art. 21, comma 13, lett. c, della L.R. 28 aprile 2000, n. 83
2) Un aumento indiscriminato delle quantità dei rifiuti autorizzati da trattare, recuperare e/o smaltire non può essere oggetto di mera comunicazione. Per un incremento massimo del 5% non occorre alcuna comunicazione o autorizzazione.
……Omissis…….
Dato Atto che con note n. 4166 dell’11.07.2005 e n. 6189 del 3.11.2005, l’Arta – Dipartimento Prov.le di Pescara – ha indicato i codici ammissibili all’impianto, pertanto, il Servizio Gestione Rifiuti li elenca di seguito:
Attività di
stoccaggio D15 e R 13 dei seguenti rifiuti :
CER
15 01 02
Imballaggi in plastica-
15 01 04
Imballaggi metallici-
15 01 06
Imballaggi in materiali misti-
15 01 10* Imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze-
08 03 17* toner per stampa esauriti,
contenenti sostanze pericolose;
08 03 18
toner per stampa esauriti, diversi di
quelli di cui alla voce 08 03 17*;
Dato Atto che risulta pervenuta allo scrivente Servizio la comunicazione della Ditta in parola, inerente gli adempimenti ai sensi della Legge n. 443 del 21.12.2001;
Vista l’Autocertificazione trasmessa allo scrivente servizio in data 6.02.2006, con la quale la Ditta in oggetto, dichiara che le particelle catastali e la potenzialità dell’impianto sono rimaste invariate dall’autorizzazione regionale n. 26 del 7.11.2000:
Vista la nota del 25.01.2006 prot. n. 44/06, acquisita agli atti di questo Servizio in data 26.01.2006 prot. 728, con la quale la Ditta Priamus ha comunicato il cambio di denominazione da: “Priamus Ecologia s.n.c. di Rossi Giuliano e &” a: “Priamus Ecologica s.n.c. di Rossi Lanfranco & C.”;
Vista la cessione di quota redatta in data 3.10.2005, dal Notaio Erminia Amicarelli via del Concilio n. 24 – Pescara – con la quale il Signor Rossi Giuliano cede e trasferisce l’intera sua quota al Signor Rossi Lanfranco;
Visto il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di Pescara datato 1.02.2006 attestante l’iscrizione della Ditta Priamus Ecologica S.n.c. e contenente il nulla-osta ai fini dell’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni;
Visto il Certificato Generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara n. 05053/0001 – 0300 del 25.01.20006;
Considerato, pertanto, che dall’esame della documentazione non risultano elementi ostativi all’autorizzazione in oggetto;
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
Vista la legge n. 77 del 14/09/1999 “ Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di volturare la titolarità dell’Ordinanza n. 26 del 7.11.2000 e della Determinazione n. DF3/15 del 10.02.2005: “inerente integrazione codici CER e Volturazione della titolarità dell’autorizzazione reg.le n. 26 del 7.11.2000”, da: “Priamus Ecologia s.n.c. di Rossi Giuliano e C. – Località Porta Caldaia, 38 Penne (PE)” a: “Priamus Ecologica s.n.c. di Rossi Lanfranco & C. – Località Porta Caldaia, 38 Penne (PE)”;
2) di prorogare, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 22/97, l’Ordinanza n. 26 del 7.11.2000, già intestata a: “Priamus Ecologia s.n.c. di Rossi Giuliano e C.”, a favore della Ditta Priamus Ecologica s.n.c. di Rossi Lanfranco & C. – Località Porta Caldaia, 38 Penne (Pe) – per l’esercizio di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, in Località Porta Caldaia, 38 del Comune di Penne (Pe), individuato al foglio n. 56 particella n. 389 sub 3, con quantità massima detenibile inferiore a 50 quintali, quantità di rifiuti da trattare totale/anno 17.780 Kg.;
3) di autorizzare la Ditta in oggetto ad effettuare le operazioni di recupero/riciclo R5 delle tipologie dei rifiuti riportate al successivo punto 6), provenienti sia da ditte che effettuano operazioni di stoccaggio D15 e R13, sia dalla propria attività, poiché tale ulteriore attività non rappresenta una modifica sostanziale ai sensi dell’art. 21, comma 13, lett. a) della L.R. n. 83/2000;
4) di non autorizzare l’aumento dei quantitativi di rifiuti da gestire da 17.780 (attualmente autorizzati) a Kg. 60.000, poiché rappresenta un incremento del 237,5%, pertanto tale aumento si pone come variante sostanziale, essendoci una variazione dei quantitativi dei rifiuti da trattare eccedente il 5%, ai sensi dell’art. 21, comma 13, lett. c. L.R. n. 83/2000; per quanto citato, si rinvia, alle prescrizioni stabilite ai sensi dell’art. 21 comma 13 della L.R. 83/2000;
5) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 22/97 la proroga dell’autorizzazione di cui al punto 2) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
6) di stabilire che i codici ammissibili all’impianto da avviare alle fasi D 15, R 13 ed R5, nel limite massimo di centoottanta (180) giorni dal loro ingresso all’impianto stesso sono di seguito elencati:
Attività di
stoccaggio D 15 e R 13 dei seguenti rifiuti :
CER
15 01 02 Imballaggi in plastica-
15 01 04
Imballaggi metallici-
15 01 06
Imballaggi in materiali misti-
15 01 10* Imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da Tali sostanze-
08 03 17* toner per stampa esauriti,
contenenti sostanze pericolose;
08 03 18
toner per stampa esauriti, diversi di
quelli di cui alla voce 08 03 17*;
6) di obbligare la Ditta Priamus Ecologica s.n.c. di Rossi Lanfranco & C. al pieno rispetto degli obblighi, adempimenti e disposizioni, riportati nelle precedenti autorizzazioni ;
7) di obbligare la Ditta Priamus Ecologica s.n.c. di Rossi Lanfranco e & C. al pieno rispetto dei limiti e dei divieti contenuti negli artt. 28 e 29 della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83:
8) di obbligare la Ditta Priamus Ecologica s.n.c. di Rossi Lanfranco & C. beneficiaria della presente autorizzazione a produrre apposita “garanzia finanziaria “in duplice copia, conformi all’originale a favore del Servizio Gestione della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali, secondo i parametri stabiliti dalla DGR n. 1387 del 29.12.2004, detta polizza sarà controfirmata e restituita a codesta Ditta, previa verifica da parte di questo Servizio;
9) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere prevalentemente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
10) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
11 )di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97:
12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Comune di Penne (Pe), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti;
13) di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Ditta Priamus Ecologica s.n.c. di Rossi Lanfranco & C. – Località Porta Caldaia, 38 Penne (Pe);
14) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini
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