Il dirigente del servizo

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta F.LLI BUCCI snc. con sede legale in Fraz. S.Maria. Colledara (Te), è autorizzata all'apertura dell'ampliamento della cava di ghiaia in località "Piana Mavone" nel Comune di Colledara (TE) distinta in catasto al foglio n. 8 particelle n. 206 parte alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell'Ufficio del Servizio Attività Estrattive e Minerarie. La ditta, inoltre, deve sottoscrivere la Convenzione di cui all'art, 132 della L.R. 06/2005 entro i termini previsti dalla stessa. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la Convenzione prevista, il presente provvedimento è sospeso.

Articolo 2

La zona degli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area interessata.

Articolo 3

L'autorizzazione è valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro e non oltre 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90 giorni di proroga. La denunzia di inizio dei lavori, e idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.L. vo n. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/59, al Servizio Attività estrattive e minerarie. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la denuncia di inizio dei lavori la presente Determina s’intende decaduta.

Articolo 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 70.000,00 (settantamila/00) è stato effettuato con polizza fideiussoria bancaria emessa dalla BBC Centro Cooperativo di Basciano rilasciato in data 13.10.05

Articolo 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Articolo 6

La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1.   Prima dell'inizio dei lavori deve essere prodotta una planimetria quotata con i termini lapidei dell'area estrattiva;

2.   Nel punto più vicino al fiume deve essere installato un piezometro :

3.   Il materiale adoperato per il ritombamento non deve risultare ricompreso negli allegati al D.Lvo. n. 22/1997;

Articolo 7

la Ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente, e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo ritiene necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 21.891 per l'intera durata dell'attività.

Articolo 9

la Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a) N.1 escavatore

b) N. 1 ruspa

c) Vari autocarri

Articolo 10

La Ditta, circa le modalità della sistemazione ambientate, è tenuta a rispettare l’allegato approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 67/87;

Articolo 11

la presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all'esercente nei modi consentiti dalla legge.

Per il dirigente del servizio
il direttore

Dott. Alfredo Moroni