repubblica italiana

in nome del popolo italiano

la corte costituzionale

composta dai signori:

-      Franco BILE                 Presidente

-    Giovanni Maria FLICK    Giudice

-    Francesco AMIRANTE       

-    Ugo DE SIERVO                

-    Romano VACCARELLA     

-    Paolo MADDALENA         

-    Alfio FINOCCHIARO        

-    Alfonso QUARANTA         

-    Franco GALLO                   

-    Luigi MAZZELLA              

-    Gaetano SILVESTRI           

-    Sabino CASSESE                

-    Maria Rita SAULLE             

-    Giuseppe TESAURO           

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, e dell’art. 7, comma 1, lettera b), e comma 4, lettere b), d), f) e g) della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23 (Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 18 ottobre 2004, depositato in cancelleria della Corte il successivo 21 ottobre, ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2004.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23 (Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica), nella parte in cui non prevede che il divieto ivi previsto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento della prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, lettera g), della medesima legge regionale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 4, comma 4, della medesima legge regionale, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, lettera d), proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, primo comma - anche in relazione agli articoli da 52 a 66 (ora artt. da 43 a 55) del Trattato dell’Unione europea - ,e secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, lettera f), della medesima legge regionale, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 2006.

Presidente

Franco Bile