la
giunta regionale
Vista
la L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 riguardante le disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione
Abruzzo (legge finanziaria regionale 2005)ed in particolare l’art. 210 “Prevenzione
delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti” come modificato ed
integrato dalla L.R. n. 33 del 09.11.05;
Considerato
il comma 4 del precitato art. 210 che prevede “il personale alimentare che
svolge mansione a rischio ai fini della possibile trasmissione di malattie
attraverso gli alimenti è tenuto alla frequenza di specifici corsi di
formazione e di aggiornamento in materia di igiene degli alimenti ed al
possesso del relativo attestato”;
Considerato,
altresì, il comma 5 del medesimo art. 210 riportante le competenze della Giunta
Regionale, definite con proprio atto:
a) le mansioni a rischio ai fini
dell’individuazione del personale tenuto alla frequenza di specifici corsi di
formazione;
b) i contenuti, le modalità di svolgimento e le
periodicità dei corsi formativi e di aggiornamento;
c) i soggetti autorizzati ad effettuare la
formazione e l’aggiornamento nonché a rilasciare la relativa attestazione;
d) la possibilità di effettuare direttamente sul
posto di lavoro la formazione mediante personale qualificato;
e) la possibilità di intendere soddisfatto il
requisito dell’avvenuta formazione con il possesso di specifici titoli di
studio;
f) i contenuti, le modalità e gli strumenti per
lo svolgimento di adeguate campagne informative rivolte alla popolazione;
Tenuto
conto che in fase istruttoria è stato elaborato nel corso della riunione del
13.12.2005 dal Gruppo di Lavoro di Igiene degli Alimenti e delle Bevande
costituito presso la Direzione regionale alla Sanità con Determinazione DG14/11
del 24.04.2003 l’articolazione dei criteri, contenuti e modalità di
realizzazione dei corsi in materia di igiene degli alimenti;
Ritenuto di condividere ed approvare l’allegato “1” denominato “
criteri e modalità per l’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento
in materia di igiene degli alimenti per il rilascio del relativo attestato, ai
sensi dell’art. 210 della L.R. n. 6/2005 e relative modifiche ed integrazioni
(L.R. n. 33 del 9.11.2005)” quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Ritenuto
di demandare al Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva l’adozione di
eventuali modifiche ed integrazioni al presente atto che risultino necessarie
per esplicitare o rendere maggiormente operative le presenti linee guida;
Vista la L.R. 77/99 e le successive modifiche ed integrazioni;
Dato
atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità ha espresso parere
favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla
legittimità del presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per
le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito trascritte
ed approvate,
1) Di approvare, in attuazione dell’art. 210
della L.R. n. 6/2005 e la relativa modifica ed integrazione apportate con la
L.R. n. 33 del 9.11.05 sulla “Prevenzione delle malattie trasmissibili
attraverso gli alimenti”, le linee guida, contenute nell’allegato “1” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardanti i
punti di seguito indicati:
- criteri, contenuti
e modalità per l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in
materia di igiene degli alimenti per il rilascio del relativo attestato;
- individuazione
delle categorie che hanno soddisfatto il requisito dell’avvenuta formazione per
il possesso di specifici titoli di studio;
- iniziative
informative da promuovere nei confronti della popolazione;
- individuazione
nelle AUSL - Dipartimento di Prevenzione – SIAN la Struttura deputata
all’organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia di
igiene degli alimenti per il personale alimentarista;
2) Di dichiarare l’allegato “1” – disciplinare
in corso di verifica per la prima annualità 2006 a seguito della quale entro il
30 Aprile 2007 la Giunta regionale si riserva di intervenire con eventuali
opportune modifiche ed integrazioni;
3) Di incaricare il Dirigente del Servizio
Prevenzione Collettiva – Direzione regionale della Sanità di adottare ogni
ulteriore modifica ed integrazione al presente atto che si rendessero
necessarie per esplicitare o rendere maggiormente operative le presenti linee
guida;
4) Di pubblicare
integralmente la presente deliberazione ed il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue
allegato