la giunta regionale

Vista la L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 riguardante le disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2005)ed in particolare l’art. 210 “Prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti” come modificato ed integrato dalla L.R. n. 33 del 09.11.05;

Considerato il comma 4 del precitato art. 210 che prevede “il personale alimentare che svolge mansione a rischio ai fini della possibile trasmissione di malattie attraverso gli alimenti è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento in materia di igiene degli alimenti ed al possesso del relativo attestato”;

Considerato, altresì, il comma 5 del medesimo art. 210 riportante le competenze della Giunta Regionale, definite con proprio atto:

a)   le mansioni a rischio ai fini dell’individuazione del personale tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione;

b)   i contenuti, le modalità di svolgimento e le periodicità dei corsi formativi e di aggiornamento;

c)   i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione e l’aggiornamento nonché a rilasciare la relativa attestazione;

d)   la possibilità di effettuare direttamente sul posto di lavoro la formazione mediante personale qualificato;

e)   la possibilità di intendere soddisfatto il requisito dell’avvenuta formazione con il possesso di specifici titoli di studio;

f)    i contenuti, le modalità e gli strumenti per lo svolgimento di adeguate campagne informative rivolte alla popolazione;

Tenuto conto che in fase istruttoria è stato elaborato nel corso della riunione del 13.12.2005 dal Gruppo di Lavoro di Igiene degli Alimenti e delle Bevande costituito presso la Direzione regionale alla Sanità con Determinazione DG14/11 del 24.04.2003 l’articolazione dei criteri, contenuti e modalità di realizzazione dei corsi in materia di igiene degli alimenti;

Ritenuto di condividere ed approvare l’allegato “1” denominato “ criteri e modalità per l’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per il rilascio del relativo attestato, ai sensi dell’art. 210 della L.R. n. 6/2005 e relative modifiche ed integrazioni (L.R. n. 33 del 9.11.2005)” quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di demandare al Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva l’adozione di eventuali modifiche ed integrazioni al presente atto che risultino necessarie per esplicitare o rendere maggiormente operative le presenti linee guida; 

Vista la L.R. 77/99 e le successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito trascritte ed approvate,

1)   Di approvare, in attuazione dell’art. 210 della L.R. n. 6/2005 e la relativa modifica ed integrazione apportate con la L.R. n. 33 del 9.11.05 sulla “Prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti”, le linee guida, contenute nell’allegato “1” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardanti i punti di seguito indicati:

-    criteri, contenuti e modalità per l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per il rilascio del relativo attestato;

-    individuazione delle categorie che hanno soddisfatto il requisito dell’avvenuta formazione per il possesso di specifici titoli di studio;

-    iniziative informative da promuovere nei confronti della popolazione;

-    individuazione nelle AUSL - Dipartimento di Prevenzione – SIAN la Struttura deputata all’organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per il personale alimentarista;

2)   Di dichiarare l’allegato “1” – disciplinare in corso di verifica per la prima annualità 2006 a seguito della quale entro il 30 Aprile 2007 la Giunta regionale si riserva di intervenire con eventuali opportune modifiche ed integrazioni;

3)   Di incaricare il Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva – Direzione regionale della Sanità di adottare ogni ulteriore modifica ed integrazione al presente atto che si rendessero necessarie per esplicitare o rendere maggiormente operative le presenti linee guida;

4)   Di pubblicare integralmente la presente deliberazione ed il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue allegato