IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Sostituzione dell’art. 118 della L.R. 6/2005)
1. L’art. 118 della L.R. 6/2005 è sostituito dal seguente:
«Art. 118 - Modifica dell’art. 164 della L.R. 15/2004
1. Il comma 2 dell’art. 164 della L.R. 15/2004 è sostituito dal seguente:
2. I rappresentanti di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni consecutivi, di cui all’art. 19, comma 1, lettera a) della L.R. 60/1996, sono designati dalle associazioni artigiane regionali di categoria aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria presenti nel CNEL e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Il comma 3 dell’art. 164 della L.R. 15/2004 è sostituito dal seguente:
3. La ripartizione della rappresentanza numerica per ciascuna associazione in seno ad ogni CPA viene stabilita, entro il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, sulla base di un accordo sottoscritto dalle associazioni artigiane regionali di categoria di cui al comma 2.
Qualora non sia possibile raggiungere l’accordo, la ripartizione della rappresentanza numerica per ciascuna associazione, in seno ad ogni CPA, viene stabilita secondo criteri fissati con proprio atto dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta competente per materia, sentite le associazioni di categoria.»
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 17 Febbraio 2006
ottaviano del turco