Visto l’art. 6 della Legge Regionale n. 28/2005, promulgata in data 12 Agosto 2005 e pubblicata sul B.U.R.A. n. 44 Ordinario del 31.08.2005, che introduce l’art. 65 bis alla L.R. 7/2005;
Vista la nota del 16.12.2005 prot. 10190/2.3 con la quale il Sig. Presidente del Consiglio Regionale ha comunicato che all’art. 6 della L.R. 28/2005, per mero errore materiale, era stato disposto l’inserimento dell’art. 6 bis nella L.R. 7/2005 anziché nella L.R. 6/2005 e che, pertanto, occorre procedere alla correzione del relativo articolo;
Vista la successiva nota dell’8.02.06 prot. 1837/2.3, con la quale, ad integrazione della precedente, il Sig. Presidente del Consiglio Regionale ha comunicato che l’art. 65 bis, introdotto dall’art. 6 della L.R. 28/2005, deve intendersi come art. 65 ter, confermando il riferimento nella rubrica e nel comma 1 dell’art. 6 della predetta L.R. 28/2005 alla L.R. 6/2005 anziché alla L.R. 7/2005;
Preso atto di quanto comunicato dal Sig. Presidente del Consiglio Regionale in ordine alla difformità riscontrata tra il testo approvato dal Consiglio Regionale e quello inviato per la promulgazione e la pubblicazione;
COMUNICA
- l’art. 65, introdotto dall’art. 6 della L.R. 12.08.2005 n. 28 “Abrogazione dell’art. 59-bis della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Legge finanziaria regionale 2004); modifica dell’art. 107 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) e modifiche alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 7 (Legge di bilancio regionale 2005) – 2° Provvedimento di variazione”, deve intendersi come art. 65 ter;
- nella rubrica e nel comma 1 dell’art. 6 della predetta L.R. 28/2005 il riferimento alla L.R. 7/2005 va sostituito con quello alla L.R. 6/2005.
Il presente comunicato di avviso di rettifica sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
L’Aquila addì 17.02.2006
il presidente
Ottaviano Del Turco