Il Dirigente del Servizio
Premesso:
- che la legge 23.06.1927 n°1110, all'art. 1, stabilisce che la costruzione e l'esercizio pubblico di vie funicolari aeree (funivie) in servizio pubblico, per il trasporto di persone e di cose è soggetta a concessione da rilasciarsi, qualora la linea si svolga interamente nell'ambito del territorio di un Comune, da parte del Sindaco del Comune interessato previa deliberazione conforme del Consiglio Comunale e sentita se del caso, la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
- che la stessa legge, all'art. 12, dispone altresì che la concessione per la costruzione e l’esercizio di ascensori in servizio pubblico è soggetta alla stessa norma delle funicolari aeree;
- che il D.P.R. 753/80 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto":
- all'art. 1, comma 3, estende l'applicazione delle norme riguardanti le ferrovie in concessione a tutti i servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, anche a quelle di competenza regionale;
- all'art. 3 dispone che la realizzazione di una ferrovia in concessione, e quindi anche di un impianto di ascensore in servizio pubblico in quanto sistema di trasporto collettivo terrestre, è soggetto a concessione previa approvazione dei progetti da parte della Regione e rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza della M.C.T.C. (oggi S.I.I.T.) competente per territorio;
- che il D.M. 02.01.1985 n°23 "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri" che all'art. 3, punto 3.1, lett. d), classifica gli ascensori come impianti di categoria C, unitamente alle sciovie, scale mobili ed impianti assimilabili, e ne fissa in 30 anni la durata della vita tecnica;
- che con nota n°42808 del 27.10.2005 (Allegato n°1) il Dirigente del Settore Opere Pubbliche del Comune de L’Aquila ha inviato n° 6 copie della sottoelencata documentazione progettuale, relativa alla installazione di un ascensore idraulico n°J102401, con copertura, da installarsi all’uscita del parcheggio di Collemaggio, in Piazza Duomo a L’Aquila, ed adibire a pubblico esercizio:
- delibera n°155 del 25.03.2003 con cui, nel quadro della realizzazione di opere per il superamento delle barriere architettoniche, è stato approvata la realizzazione di un ascensore e relativa copertura all’uscita in Piazza Duomo del parcheggio di Collemaggio (Allegato n°2),
- parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza per i BA.A.S. de L’Aquila, N°014691 del 24.05.2004 (Allegato n°3),
- elaborati progettuali relativi all’ascensore idraulico n°J102401;
- che il Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale - Impianti a Fune e Filo” con nota prot. n°7312/DE4 del 09.11.2005 (Allegato n°4), ha inviato la documentazione progettuale al S.I.I.T. (ex U.ST.I.F. di Pescara) competente al rilascio del prescritto nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 3 del D.P.R. 753/80;
- che il S.I.I.T. (ex U.ST.I.F. di Pescara) in data 26.01.2006, prot. n. 149, ha rilasciato il nulla osta tecnico ex D.P.R. 753/80 riferito alla sicurezza per l'ascensore di che trattasi, subordinatamente all'osservanza di prescrizioni nel provvedimento stesso riportate (Allegato n°5);
Visto il progetto esecutivo relativo all'ascensore idraulico n°J102401, a firma dell'ing. Mario Corridore (Allegato Plico n°6);
Considerato che:
- l'ascensore di che trattasi, una volta autorizzato al pubblico esercizio, permetterà all'utenza del parcheggio pubblico, in particolare per i portatori di handicap, di raggiungere l’uscita su Piazza Duomo;
- a fronte dei lavori necessari per l’istallazione dell’ascensore, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal S.I.I.T. col richiamato nullaosta n°2062 dell'11/10/2001, previo esito positivo delle verifiche e prove funzionali e fatti salvi gli ulteriori adempimenti richiesti da altri Soggetti preposti al rispetto delle norme vigenti, la Regione Abruzzo potrà autorizzare il pubblico esercizio del predetto ascensore;
Visto l’art. 27 della L.R.24/2005 che stabilisce che la Regione, attraverso il Servizio competente, approva il progetto esecutivo dell'impianto e fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori ;
Vista la L.R. 77/99, art. 5, autonomia della funzione dirigenziale;
DETERMINA
1. di approvare in linea tecnica ed amministrativa il progetto dell'impianto inerente l’installazione dell'ascensore idraulico n°J102401, in Comune de L’Aquila, per la sua ammissione al pubblico esercizio, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni impartite dal S.I.I.T. (ex U.S.T.I.F. di Pescara) nel nulla osta rilasciato ai fini della sicurezza in data 26.01.2005, prot. n°149, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante;
2. di autorizzare i lavori necessari per l’installazione dell'impianto di ascensore per poter essere aperto al pubblico esercizio, dal giorno successivo a quello della notifica della presente Determinazione di approvazione regionale del progetto, con l'avvertenza che detti lavori dovranno essere ultimati entro due il 26.01.2008, data in cui viene a scadere il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza sopra richiamato;
3. di autorizzare l'esercizio pubblico provvisorio dopo:
- l'espletamento delle verifiche e prove funzionali di cui al D.P.R. 753/80, art. 5;
- l'acquisizione, da parte del Direzione Trasporti e Mobilità, del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio rilasciato dall'U.S.T.I.F. di Pescara, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 753/80;
- l'approvazione regionale del Regolamento di Esercizio dell'impianto di ascensore in parola;
- il rilascio dell'assenso regionale alla nomina di un tecnico quale Responsabile di Esercizio dell'ascensore idraulico;
4. di inviare la presente Determinazione al Comune de L’Aquila ed al S.I.I.T. (EX USTIF di Pescara);
5. di inviare la presente disposizione al Servizio B.U.R.A., Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo per la sua pubblicazione.
Il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi nonché la competenza dell'Amministrazione Municipale in materia di Urbanistica - Edilizia locale.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Luigi De Collibus