IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la domanda in data 01/12/2005 (acquisita agli atti con il n. 9644 di protocollo in data 09/12/2005) con la quale la Società UNION GAS s.r.l. con sede in CRISPANO (NA) Via A. Diaz n. 28, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione per esercitare la distribuzione e la vendita di GPL in bombole e piccoli serbatoi fissi, tramite autocisterne, nell’ambito del territorio della Regione Abruzzo;
Visto il D.M. 14.5.2004 pubblicato sulla G.U. n. 120 del 24.5.2005 relativo all’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione l’esercizio di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc;
Tenuto Conto che,con la pubblicazione del su menzionato D.M. sono state abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione in materia;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali;
Vista la delibera della Giunta Regionale D’Abruzzo, n. 667 del 09.08.2003, con la quale si da disposizione di attribuire, alle Direzioni Regionali e alle Strutture Speciali di Supporto interessate, le funzioni conferite dallo Stato alla Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs. 112/98;
Considerato che ricorrono gli estremi di cui all’art. 2 della L. 2.02.1973, n. 7;
Vista la relazione tecnica dell’Ufficio redatta dal geom. Giuseppe Ciuca;
Visto l’art. 23 punto f) della L.R. 77/1999;
Ritenuto di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità al presente atto;
DETERMINA
Art. 1
E’ rilasciata alla società UNION GAS s.r.l. con sede in CRISPANO (NA) Via A. Diaz n. 28, la concessione per la distribuzione e vendita di GPL in bombole e sfuso in piccoli serbatoi fissi, tramite autocisterne nell’ambito del territorio della Regione Abruzzo.
La presente concessione ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della relativa notifica.
Art. 2
La Società ha l’obbligo di immettere sul mercato solo recipienti accompagnati dalle istruzioni per l’uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell’art. 6 della legge 1° ottobre 1985, n. 539.
Art. 3
La Società è tenuta, sotto la propria responsabilità, ad istruire gli addetti sul corretto uso dei recipienti contenenti G.P.L. e dei relativi annessi.
Art. 4
Nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell’impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata.
Art. 5
La presente concessione, resta subordinata alle autorizzazioni degli organi preposti alla sicurezza ed al nulla osta di altre Amministrazioni statali competenti in materia e non consente in alcun modo la costituzione di stoccaggi di g.p.l. sfuso od in bombole in quantità superiore a 13 mc. di prodotto.
Art. 6
La concessionaria è tenuta inoltre all’osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla legge 21 marzo 1958, n. 327 ed alla legge 2 febbraio 1973 n. 7, modificata ed impegnata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539 nonché dalle norme dettate dal D.M. 23 dicembre 1985 citato nelle premesse.
Art. 7
Il presente Decreto
regionale dovrà essere pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla Ditta interessata nei modi di legge.-
p. IL DIRIGENTE
vacante
IL DIRETTORE
Dr. Alfredo Moroni