LA GIUNTA
REGIONALE
Premesso che
- il Decreto Legge 347 del 19 settembre 2001
convertito con Legge n. 405 del 26 novembre 2001 “ Interventi urgenti in
materia di spesa sanitaria” ed, in particolare, l’articolo 5 comma 1 della
legge 405/01, dispone che le Regioni debbano adottare, sentite le associazioni
di categoria interessate, i provvedimenti necessari ad assicurare che l’onere a
carico del Servizio Sanitario Nazionale per l’assistenza farmaceutica
territoriale non superi, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13%
della spesa sanitaria;
- il D.L. n. 269 del 26.09.2003, convertito
con modificazioni, con Legge n. 326 del 24.11.2003 “Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici”, ha fissato al 16% l’onere a
carico del SSN per l’assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella
relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, fermo
restando il limite del 13% previsto dalla L. 405/2001;
- l’art. 3 comma 1 della L. R. 30 dicembre
2003, n. 27 “Norme in materia di monitoraggio delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere nella Regione Abruzzo” stabilisce
che la spesa sanitaria complessiva annualmente assegnata a ciascuna A.S.L. sia
determinata dall’ammontare dei contributi assegnati dalla Regione in sede di
riparto del Fondo Sanitario Regionale e dalle entrate proprie, con eccezione
dei saldi di mobilità;
Atteso che
- con D.L. 24.06.2004 n.156, convertito in
L.02.08.2004 n. 202 è stata disposta la
applicazione, a carico del produttore,
dello sconto del 6.8% pari al 4.12% sul
prezzo al pubblico per i farmaci destinati al mercato interno e
rimborsabili dal SSN ;
- il comma 4 dell’art. 1 sopra citato ha
sancito un periodo di vigenza limitato di efficacia dello sconto di cui sopra,
ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo – giorno successivo
alla pubblicazione avvenuta su G.U. n.186 del 10.08.2004 - per il periodo
necessario al ripiano dello sfondamento effettivo dell'anno 2004;
Richiamate:
- la Determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA
2004 – revisione delle note CUF” (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 162
alla G.U. n. 259 del 04.11.2004) – così come rettificata dai Comunicati del 10
e del 19 novembre 2004;
- la Determinazione 23 dicembre 2004 “Modifica
della Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 concernente <Note AIFA 2004 –
revisione delle note CUF>”;
- la Determinazione 27 ottobre 2005 “Modifica
della Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 concernente <Note AIFA 2004 –
revisione delle note CUF>”
(pubblicata sulla G.U. n. 255 del 02.11.2005) – così come sostituita
dalla Determinazione 14 novembre 2005 (pubblicata sulla G.U. n. 269 del
18.11.2005);
con le quali l’AIFA ha
provveduto a modificare le note attualmente in vigore approvate con il decreto
del 22 dicembre 2000 e con il successivo decreto 8 giugno 2001;
Richiamate altresì:
- la Determinazione AIFA 16 dicembre 2004
“Prontuario farmaceutico nazionale 2005 – Elenco dei medicinali di classe A)
rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 48, comma 5,
lettera c) del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n. 326”, pubblicata nel S.O. alla G.U. serie
generale n. 299 del 22 dicembre 2004;
- la Determinazione AIFA 25 luglio 2005
“Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal SSN con indicazione del
regime di fornitura” (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 30.07.2005);
Atteso che la
applicazione, a carico del produttore, dello sconto del 6.8% pari al 4.12% sul
prezzo al pubblico dei farmaci rimborsati dal SSN, unitamente alla revisione
delle note AIFA ed alla manovra Prontuario farmaceutico 2005 hanno consentito di ripianare – a livello
nazionale – lo sfondamento complessivo dell’anno 2004;
Richiamate le proprie
Delibere di Giunta Regionale nn. 166 del 29.03.2002, 202 del 30.04.2002, 756
del 06.09.2003 – per le parti di attuale vigenza - con le quali sono stati
adottati i primi interventi per il contenimento della spesa sanitaria:
Richiamate altresì le proprie
Delibere di Giunta Regionale:
- n. 136/2004 con la quale sono stati adottati
nuove risoluzioni per il contenimento della spesa sanitaria;
nn. 293/2004, 943/2004, 62/2005 e 484/2005
con le quali è stata sospesa l’efficacia della citata D.G.R. 136/2004 dalla
data dell’adozione della stessa sino al 30.11.2005;
Visti i dati di spesa
farmaceutica registrati nel periodo gennaio – ottobre 2005 siccome elaborati
sulla scorta delle comunicazioni effettuate dalle Aziende U.S.L. della Regione
Abruzzo, riassunte nello schema allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto (All.1) ove si evidenzia un aumento della numerosità delle
ricette del 2,43% ed una riduzione della spesa netta del – 2,20%;
Considerato che dai dati
suriportati si evidenzia una notevole variabilità tra le varie AA.SS.LL. –
peraltro non giustificata - con una spesa media ricetta che oscilla tra € 23,03
della ASL di Chieti e € 21,90 della ASL di Teramo ed una spesa procapite che
oscilla tra € 185,57 della ASL di Lanciano – Vasto ed € 165,84 della ASL di
Teramo;
Considerato che, nella Regione Abruzzo (fonte Agenzia
per i Servizi Sanitari Regionali), nei primi nove mesi dell’anno 2005 -
rispetto agli stessi mesi dell’anno 2004 - nonostante gli interventi adottati a
livello centrale per il contenimento della spesa e le misure di
razionalizzazione adottate con le citate Delibere di Giunta Regionale, si
sono registrati:
- una riduzione della spesa netta del 2,8% a
fronte di un decremento medio nazionale del
3,8% (con oscillazioni tra – 11% del Molise e – 0,5% della Puglia);
- un aumento della numerosità delle
ricette del 2,3%, a fronte di un
aumento medio nazionale del 1,3% (con
oscillazioni tra 15,9% della Calabria e – 4,5% della Provincia Autonoma di
Bolzano);
Considerato altresì che,
nella Regione Abruzzo (fonte Agenzia Italiana del Farmaco – dicembre 2005), nei primi nove mesi dell’anno 2005, nonostante
la riduzione del prezzo dei farmaci, si è registrato un aumento delle quantità
di farmaci prescritti ed una maggiore prescrizione di farmaci più costosi con
un effetto mix positivo, in controtendenza quindi con l’andamento nazionale ove
tale effetto mix è risultato essere negativo, registrandosi una maggiore prescrizione di farmaci meno
costosi;
Vista:
- la previsione sulla Spesa Farmaceutica
Convenzionata al 31/12/2005 elaborata nel mese di ottobre del corrente anno
dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) per singola regione (All. 2);
Atteso che, giusta
elaborazione AIFA allegata:
- il Fondo sanitario relativo all’anno 2005
assegnato alla Regione Abruzzo è pari a 1.997.890,00;
- il tetto assegnato per la spesa farmaceutica
(pari al 13% del Fondo suriportato) ammonta a € 259.730,00
Considerato che:
- secondo la suddetta previsione emerge l’attestarsi della Spesa
Farmaceutica prospettica Convenzionata
della Regione Abruzzo intorno al 13,6% della spesa sanitaria (per una spesa
complessiva pari a € 271.190,00), con conseguente sfondamento del tetto di
spesa del 13% assegnato per l’assistenza farmaceutica territoriale;
- sempre sulla base di dette proiezioni, la
spesa attesa per la Regione Abruzzo nell’anno 2005 al netto delle misure di ripiano adottate per lo sfondamento 2004 con
D.L.156/2004 convertito in L.202/2004 sarebbe stata pari a 285,95 milioni
di Euro con uno sfondamento assoluto di 26,22 milioni di Euro ed uno
sfondamento in percentuale del 14,3%;
Atteso che avendo
raggiunto l’obiettivo di ripianare lo sfondamento effettivo dell'anno 2004, il Consiglio di
Amministrazione dell’ Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito
denominata AIFA) - con delibera n.26
del 26.10.2005 - ha disposto la
cessazione, a far data dal 1° novembre 2005, dello sconto previsto dal comma 3
art.1 L.n.202/2004;
Visti i dati parziali di
spesa farmaceutica registrati nel mese di novembre 2005 siccome elaborati sulla
scorta delle comunicazioni effettuate dalle Aziende U.S.L. di Teramo, Pescara,
Chieti, Lanciano-Vasto e L’Aquila, riassunte nello schema allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente atto (All. 3) ove si evidenzia un
andamento preoccupante, peraltro non spiegato
da alcun dato epidemiologico, consistente in :
- aumenti della numerosità delle ricette -
rispetto allo stesso mese del 2004 - dall’ 8,40% della ASL di Teramo al 12,32%
della ASL di Pescara;
- aumenti della spesa netta - rispetto al mese
precedente dello stesso anno – dal 9,07% della
ASL di L’Aquila al 19,75% della ASL di Chieti;
- aumenti della spesa netta - rispetto al mese
di novembre del 2004 - dal 14,41% della ASL di Teramo al 26,51% della ASL di
Chieti;
- aumenti della spesa procapite - rispetto al
mese precedente dello stesso anno – dal 9,07% della ASL di L’Aquila al 13,39%
della ASL di Chieti;
- aumenti della spesa media ricetta - rispetto al mese precedente dello stesso
anno- dal 4,06% della ASL di L’Aquila al 5,67% della ASL di Pescara;
Considerato che, alla
luce dei dati sopra evidenziati, è indispensabile adottare nuove misure di
contenimento che consentano di ottenere risultati a breve, medio e lungo
termine;
Richiamata l’intesa
espressa dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni in data
23.03.2005 ove, oltre alla individuazione degli ulteriori adempimenti a carico
delle Regioni per migliorare il monitoraggio della spesa nell’ambito del Nuovo
Sistema Informativo Sanitario (NSIS), è stato, tra l’altro, reiterato l’obbligo
già sancito dall’art. 48 comma 5
lettera f) della L.. 326/2003 per le medesime di ripianare il 40% del
proprio superamento del tetto per la spesa farmaceutica “attraverso l’adozione di
specifiche misure in materia farmaceutica di cui all’art. 4 comma 3 del D.L. 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre
2001, n. 405 e costituisce adempimento ai fini dell’accesso all’adeguamento del
finanziamento del Servizio sanitario Nazionale” ai sensi della Legge n. 112/2002;
Richiamati, inoltre, i
seguenti assunti della citata intesa del 23 marzo 2005 :
- l’art.4 lettera g) che prevede espressamente
che le Regioni si impegnino a promuovere lo sviluppo e l’implementazione di
percorsi diagnostici e terapeutici, sia per il livello di cura ospedaliero che
per quello territoriale, allo scopo di assicurare l’uso appropriato delle
risorse sanitarie e garantire l’equilibrio della gestione;
- l’allegato 1 dell’intesa ove – al punto 2
lettera j) – è previsto che le Regioni attivino sul proprio territorio il
monitoraggio delle prescrizioni mediche , farmaceutiche specilialistiche ed
ospedaliere di cui ai commi 5 bis, 5 ter e 5 quater dell’art. 87 della L.
23.12.2000, n. 388;
Richiamato l’art. 4,
comma 3 della citata L. 405/2001, il quale prevede che i disavanzi di gestione
accertati o stimati siano coperti dalle Regioni alternativamente o
cumulativamente mediante l’introduzione di:
- misure di compartecipazione alla spesa
sanitaria, ivi incluse forme di corresponsabilizzazione;
- variazione dell’aliquota
dell’addizionale regionale IRPEF o altre misure fiscali previste dalla
normativa vigente;
- altre misure idonee a contenere la spesa,
ivi inclusa l’adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei
farmaci;
Ritenuto quindi, alla
luce dei dati suriportati, di dover intervenire con urgenza al fine di
contenere la spesa farmaceutica convenzionata nella Regione, perseguendo
altresì l’obiettivo di rispettare, per la spesa farmaceutica complessiva, il
tetto del 16% rispetto alla spesa sanitaria complessiva, siccome statuito dalla
L. 326/2003, evitando allo stato attuale il ricorso alla pressione fiscale e
ad ogni forma di compartecipazione alla spesa a carico del cittadino;
Visto il Decreto Legge
347 del 19 settembre 2001 convertito con Legge n. 405 del 26 novembre 2001 “
Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria” ed, in particolare, le
disposizioni risultanti nel testo coordinato di seguito indicate:
1. articolo 2 comma 5 della Legge 405/01 il
quale prevede che le Regioni determinino le modalità e gli strumenti del
monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche specialistiche ed
ospedaliere e stabiliscano le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che
abbiano omesso gli adempimenti connessi al monitoraggio delle prescrizioni;
2. articolo 7 comma 1 il quale prevede che i
medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi
attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di
rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, siano rimborsati
al farmacista dal Servizio Sanitario Nazionale, fino alla concorrenza del prezzo
più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel ciclo
distributivo regionale, sulla base di apposite direttive regionali;
3. articolo 8 della legge 405/01, nel testo
modificato dall’articolo 52 comma 65 della
legge 28 dicembre 2001 n. 443 il quale dispone che le Regioni, anche
tramite provvedimenti amministrativi, possono individuare particolari modalità
di erogazione dei medicinali agli assistiti tra cui :
a. erogazione diretta da parte delle aziende
sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza
domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
b. erogazione diretta, limitatamente al primo
ciclo terapeutico completo, al fine di garantire la continuità assistenziale,
dei farmaci agli assistiti nella fase di dimissione del ricovero ospedaliero o
dalla visita specialistica
ambulatoriale;
Rilevato che l’articolo 7
della Legge 405/01, che disciplina il prezzo di rimborso dei farmaci di uguale
composizione, è già stato regolamentato dalla Giunta Regionale con delibera n.
1009 del 26.11.2002 e dalle successive Determine Dirigenziali di approvazione
dei relativi elenchi;
Ritenuto pertanto
necessario addivenire a modifiche ed integrazioni delle misure di
razionalizzazione dell’assistenza farmaceutica territoriale già adottate nel
trascorso quinquennio, rinvenendo l’esigenza – al fine di chiarezza e certezza
provvedimentale e tenuto conto
dell’obbligo per la Giunta Regionale di impegnarsi al fine di garantire
l’adeguamento alle prescrizioni del patto di stabilità sancito nell’accordo
Stato – Regioni del 23 marzo 2005 – di abrogare i provvedimenti sopra
enunciati e contestualmente definire, secondo gli allegati A, B, C e D, parti sostanziali ed integranti del presente
atto, gli interventi di contenimento della spesa farmaceutica per l’anno 2006
e, nella fattispecie, relativi a:
A) condizioni e limitazioni per la
prescrivibilità dei farmaci;
B) condizioni e limitazioni per l’erogazione dei
farmaci a carico del SSN;
C) monitoraggio prescrizioni, trasmissione dati
spesa farmaceutica e trasmissione flussi prescrizioni farmaceutiche;
Sentite le OO.SS. delle
categorie interessate nelle riunioni tenutesi presso la Direzione Sanità in
data 5 dicembre e 16 dicembre 2005;
Valutate
- la proposta resa dalla Intersindacale
Sanitaria Abruzzese giusta nota acquisita agli atti del Servizio Assistenza
Farmaceutica in data 20.12.2005 con prot. 29142/8/ 2740 (All.4), siccome modificata e integrata con nota del 21.12.2005
acquisita agli atti del Servizio Assistenza Farmaceutica in data 21.12.2005 con
prot. 29357/8/2763 (All.5);
- la proposta trasmessa dalla Unione regionale
dei titolari di farmacia FEDERFARMA Abruzzo ed acquisita agli atti del Servizio
Assistenza Farmaceutica in data 19.12.2005 con prot. 29011/8/2739 (All.6);
Rilevato altresì, che gli
interventi dell’amministrazione regionale sul contenimento della spesa
sanitaria sono oggetto di attenta osservazione, in particolar modo per quel che
concerne la spesa farmaceutica, da parte della Corte dei Conti, la quale ha già
avviato attività di indagine volte a verificare la congruità dell’operato
regionale;
Richiamata la D.G.R.
n.1187 del 26 novembre 2004 recante “Aziende
USL – Strumenti di Programmazione anno 2005. Linee Guida Piano Strategico
Aziendale e Obiettivi Regionali “, con la quale la Giunta Regionale ha
emanato apposite direttive vincolanti
per le Aziende U.S.L., tese al contenimento della spesa sanitaria ed, in
particolare, statuendo al punto 1.10 tra gli obiettivi di riferimento per le
politiche sanitarie aziendali il limite per l’assistenza farmaceutica
territoriale costituito dal tetto massimo del 13% della spesa sanitaria
sostenuta da ciascuna Azienda, nonchè il limite per l’assistenza farmaceutica
ospedaliera e territoriale costituito dal tetto massimo del 16% della spesa
sostenuta da ogni Azienda, contestualmente prevedendo le misure da adottare al
fine della riduzione della spesa farmaceutica sia essa convenzionata che
ospedaliera, tra le quali :
- il monitoraggio e controllo dell’attività
prescrittiva sia dei medici ospedalieri che di quelli operanti sul territorio;
- l’avvio e lo sviluppo di più opportune
modalità di distribuzione diretta dei farmaci di cui al Prontuario Ospedaliero
e Territoriale;
Ritenuto opportuno
valutare gli effetti del presente provvedimento decorsi mesi quattro dalla
approvazione dello stesso, sulla scorta delle rilevazioni effettuate attraverso
la attivazione del Progetto S.F.E.R.A , al fine di predisporre eventuali
modifiche e/o integrazioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo
prefissato dall’art. 5 L.405/2001 e per porre solide basi per una valida programmazione della attività
futura;
Dato
atto che il Direttore
Regionale della Direzione Sanità ed il
Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale – Assistenza Farmaceutica hanno espresso parere favorevole in ordine
rispettivamente alla legittimità ed alla regolarità tecnica ed amministrativa
del presente provvedimento;
A Voti Unanimi espressi nelle forme di legge,
Delibera
per le motivazioni
espresse in narrativa
Al fine di razionalizzare
l’assistenza farmaceutica regionale ed altresì di contrastare con misure
urgenti l’estemporaneo aumento della spesa sostenuta per la sua erogazione sul
territorio, contestualmente evitando, allo stato, il ricorso alla pressione
fiscale e ad ogni forma di compartecipazione alla spesa a carico del cittadino,
sono introdotte le seguenti misure:
1. Le Delibere di Giunta Regionale nn.rr.
166/2002, 202/2002, 756/2003, 136/2004 sono abrogate a far data dal 31.12.2005;
2. Si approvano gli allegati A, B e C al presente provvedimento -
parte integrante e sostanziale dello stesso - volti a fissare gli interventi
di contenimento della spesa farmaceutica per l’anno 2006 ed inerenti:
A) condizioni e limitazioni per la
prescrivibilità dei farmaci;
B) condizioni e limitazioni per l’erogazione dei
farmaci a carico del SSN;
C) monitoraggio prescrizioni, trasmissione dati
spesa farmaceutica e trasmissione flussi prescrizioni farmaceutiche;
3. E’ istituito apposito Gruppo di Lavoro –
coordinato dal Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza
Farmaceutica della Direzione Sanità o suo delegato, demandando ad atto del
Direttore Generale della Direzione Sanità per la individuazione degli ulteriori
componenti –, incaricato della ricognizione delle modalità organizzative adottate
da ciascuna Azienda U.S.L. in merito alla prescrizione ed erogazione dei
farmaci necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e
semiresidenziale ed altresì della elaborazione di un sistema omogeneo di
distribuzione diretta dei farmaci nei confronti delle suddette strutture;
4. Si dispone di dare mandato al Servizio
Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità di
predisporre ed attivare idonee iniziative finalizzate all’incentivazione alla
prescrizione ed all’utilizzo di farmaci equivalenti, anche mediante opportuni
specifici corso di formazione destinati ai medici e campagne informative
rivolte al cittadino;
5. Si dispone di istituire, entro trenta giorni
dalla data di approvazione del presente provvedimento, la “Commissione
Farmaceutica” con il compito precipuo di definire linee guida terapeutiche
condivise per i medici prescrittori - siano essi medici di medicina generale
che ospedalieri - relativamente alle patologie più incidenti e che assorbono la
maggior quantità di risorse, di definire il Prontuario Terapeutico Ospedaliero
Regionale, di definire il Prontuario Terapeutico Regionale per le patologie
trattate in regime di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), nonché con
specifiche funzioni consultive e di
supporto per il Servizio Assistenza Distrettuale - Assistenza Farmaceutica
della Direzione Sanità;
6. La valutazione degli effetti del presente
provvedimento verrà effettuata entro il termine di mesi quattro dalla data di
entrata in vigore dello stesso, mediante disamina dei primi dati forniti dal
Progetto S.F.E.R.A. e rinviando all’esito di tale verifica l’eventuale adozione
di ulteriori o diverse misure per il perseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa farmaceutica nell’anno 2006, ivi compresa la
distribuzione diretta esclusiva di altri principi attivi particolarmente
incidenti in termini di consumi e di spesa;
7. Si dispone la trasmissione del presente
provvedimento alle OO.SS. mediche e delle farmacie convenzionate pubbliche e private
nonché ai Direttori Generali delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo, perché
provvedano alla massima diffusione dello stesso;
8. Si dispone che, in applicazione del punto
precedente, le Direzioni Sanitarie delle Aziende U.S.L. provvedano, entro trenta
giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento e mediante
l’ausilio dei propri Servizi Farmaceutici,
alla massima diffusione ed alla costante applicazione dello stesso,
all’uopo anche garantendo la materiale presa in carico dei ricettari SSN da
parte di tutti i medici ospedalieri prescrittori;
9. Il presente provvedimento entra in vigore a
far data dal 9 gennaio 2006;
10. La pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo ed, altresì, sulla home page della Regione www.regione.abruzzo.it, alla pagina
dedicata al Portale della Sanità .
Segue allegato