La Giunta
Regionale
Considerato che, ai sensi
e per gli effetti dell’art.1 L.2 aprile 1968 nr.475, così come modificata dalla
legge di riordino del settore farmaceutico nr.362 dell’8.11.1991, il numero di
farmacie presenti sul territorio comunale è stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 5000 abitanti, nei Comuni con popolazione sino a 12.500 abitanti,
ed una farmacia ogni 4000 abitanti negli altri Comuni;
Considerato che la
popolazione eccedente, rispetto ai parametri indicati nel 2° comma art.1 L.362/91
di modifica all’art.1 L.475/1968 sopra citato, è computata, ai fini
dell’apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri
stessi;
Visto
l’art. 2 della citata L.362/91
che consente, laddove particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in
rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedano, la
possibilità di istituire, nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e
con il limite di una farmacia per comune,
una nuova farmacia in deroga al criterio della popolazione;
Omissis
Ritenuto per tutto quanto
sopra dedotto, di respingere la richiesta di istituzione della sede
farmaceutica nr.10 del Comune di Lanciano presentata dalla medesima
Amministrazione Comunale nell’ambito del Procedimento di Revisione della Pianta
Organica delle Farmacie per l’anno 2004, per l’insussistenza dei requisiti
necessari e sufficienti a legittimare tale istituzione in base alla normativa
in materia attualmente vigente;
Dato atto del parere
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente
provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale –
Assistenza Farmaceutica;
Dato atto altresì del
parere favorevole, in ordine alla legittimità del presente provvedimento,
espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità;
Visti
il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265, la
L. 2 aprile 1968 n.475 recante “Norme concernenti il Servizio Farmaceutico”,
la L. 8 novembre 1991 n.362 recante “Il riordino del Settore Farmaceutico”, la L. 8 marzo 1968 n.221 recante “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”;
A Voti Unanimi espressi nelle forme di legge,
Delibera
per le motivazioni
espresse in narrativa –
1. di respingere la richiesta di modifica della
pianta organica delle farmacie del Comune di Lanciano da attuarsi mediante la
istituzione della decima sede farmaceutica e la contestuale revisione delle
circoscrizioni di pertinenza alle sedi farmaceutiche già esistenti;
2. di disporre che il presente provvedimento
venga pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.