La Giunta Regionale

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 L.2 aprile 1968 nr.475, così come modificata dalla legge di riordino del settore farmaceutico nr.362 dell’8.11.1991, il numero di farmacie presenti sul territorio comunale è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5000 abitanti, nei Comuni con popolazione sino a 12.500 abitanti, ed una farmacia ogni 4000 abitanti negli altri Comuni;

Considerato che la popolazione eccedente, rispetto ai parametri indicati nel 2° comma art.1 L.362/91 di modifica all’art.1 L.475/1968 sopra citato, è computata, ai fini dell’apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;

Visto l’art. 2 della citata L.362/91 che consente, laddove particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedano, la possibilità di istituire, nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune,  una nuova farmacia in deroga al criterio della popolazione; 

Omissis

Ritenuto per tutto quanto sopra dedotto, di respingere la richiesta di istituzione della sede farmaceutica nr.10 del Comune di Lanciano presentata dalla medesima Amministrazione Comunale nell’ambito del Procedimento di Revisione della Pianta Organica delle Farmacie per l’anno 2004, per l’insussistenza dei requisiti necessari e sufficienti a legittimare tale istituzione in base alla normativa in materia attualmente vigente;

Dato atto del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale – Assistenza Farmaceutica;

Dato atto altresì del parere favorevole, in ordine alla legittimità del presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità;

Visti il T.U.LL.SS.  approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265, la L. 2 aprile 1968 n.475  recante  “Norme concernenti il Servizio Farmaceutico”, la L. 8 novembre 1991 n.362 recante “Il riordino del Settore Farmaceutico”, la         L. 8 marzo  1968 n.221 recante “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”;

A Voti Unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

per le motivazioni espresse in narrativa –

1.   di respingere la richiesta di modifica della pianta organica delle farmacie del Comune di Lanciano da attuarsi mediante la istituzione della decima sede farmaceutica e la contestuale revisione delle circoscrizioni di pertinenza alle sedi farmaceutiche già esistenti;

2.   di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.