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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 29.02.1996 si autorizzava la Ditta EDILCAVE srl con sede in Guardiagrele C.da Caporosso n. 3, C.F.: 00375560695, a coltivare la cava di calcare sita in località “Passo Palogne” del Comune di Rapino;

Visto l’esito favorevole della Conferenza dei Servizi del 30.06.2005 alla proroga per la coltivazione della cava in oggetto, trasmesso dalla Regione Abruzzo in data 19.07.2005 Direzione Attività Produttive Servizio Attività Estrattive, alle seguenti condizioni:

-    Vengano applicati gli accordi di programma sottoscritti nel protocollo d’intesa dell’11.04.2003 e alle condizioni riportate alla nota n. 3834 del 12.05.05 dell’Ente Parco della Maiella;

-    Il passaggio alla fase successiva dovrà avvenire previo accertamento del ripristino ambientale della fase precedente, da parte dell’Ufficio Cave;

-    La durata dell’attività non dovrà superare la scadenza ell’11.04.2008;

-    Dovrà essere garantita una polizza fidejussoria riferita al risanamento ambientale di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) e dovrà essere stipulata prima del rilascio dell’Autorizzazione.

Visti gli atti tecnici trasmessi dalla Regione Abruzzo, Direzione attività Estrattive, con nota n. 2042 del 19.07.2005, timbrati e firmati dalla predetta Direzione;

Vista l’appendice n. 1 alla polizza n. 0725040229723 di garanzia di € 200.000,00 a favore di questo Comune per l’esatta esecuzione dei suddetti lavori sino all’11.04.2008, della Compagnia MILANO Assicurazioni emessa dall’Agenzia Generale di Chieti in data 21.09.2005;

PROROGA

Fino all’11.04.2008 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 29.02.2005, in premessa meglio specificato, per l’effettuazione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E SISTEMAZIONE FINALE DEI LUOGHI UTILIZZATI A CAVA IN LOCALITÀ “PASSO PALOGNO”” del Comune di Rapino, a favore della Ditta EDILCAVE srl con sede in Guardiagrele C.da Caporosso n. 3 C.F.: 00375560695, di cui al progetto vistato dal Responsabile del Procedimento Ing. Ezio Faieta del Servizio Attività Estrattive e Minerarie di Pescara e alle condizioni e prescrizioni dettate in sede di Conferenza dei Servizi del 30.06.2005, trascritte nella nota n. 2042 datata 19.07.2005 del predetto Servizio;

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

-    Rispetto degli accordi di programma sottoscritti nel protocollo d’intesa dell’11.04.2003 e alle condizioni riportate con la nota n. 3834 del 12.05.05 dell’Ente Parco della Maiella; 

-    Il passaggio alla fase successiva dovrà avvenire previo accertamento del ripristino ambientale della fase precedente, da parte dell’Ufficio Cave;

-    La durata dell’attività non dovrà superare la scadenza dell’11.04.2008;

-    Attuazione di tutti gli impegni assunti con accordo di programma stipulato con questo Comune in data 25.09.2002, in particolare per quanto riguarda le realizzazioni delle strade ivi previste  nei termini fissati dal progetto redatto dal Comune di Rapino;

-    Il passaggio da una fase a quella successiva deve avvenire previo collaudo del recupero ambientale della fase precedente, da parte dell’Ufficio Cave;

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti atti:

1)   protocollo d’intesa dell’11.04.2003 sottoscritto presso l’Ufficio del Territorio del Governo di Chieti;

2)   prescrizioni dettate dall’Ente Parco della Maiella con nota n. 3834 del 12.05.05;

3)   accordo con questo Comune del 25.09.2002;

4)   Nota della Regione Abruzzo n. 2042 del 19.07.2005 con i seguenti allegati: disciplinare Giunta Regionale D’Abruzzo, nota Direzione Attività Produttive Servizio Attività Estrattive n. 1254 del 7.8.2001, nota Ditta Edilcave del 31.05.2005;

5)   copia Polizza fidejussoria di garanzia;

6)   progetto della cava, vistato dal Responsabile del Servizio Cave, costituito dai seguenti elaborati:

-             RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;

-             TAVOLA N. 1 “PLANIMETRIA STATO DI FATTO”;

-             TAVOLA N. 2 “PLANIMETRIA A FINE RISANAMENTO”;

-             TAVOLA N. 3 “SEZIONI”;

-             TAVOLA N. 4 “LOTTI  FUNZIONALI DI RISANAMENTO”.

L’inottemperanza ad una qualsiasi delle prescrizioni e condizioni sopra riportate dettate con Conferenza dei servizi  del 30.06.2005 costituisce causa  di decadenza del presente provvedimento previo accertamento, con le procedure di legge, da parte della Regione Abruzzo e del Comune, ciascuno per le proprie competenze.

Il presente atto sarà pubblicato sul BURA e notificato alla Ditta interessata nei termine di Legge.

VISTO: IL SINDACO

f.to Rocco Micucci

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Micucci Giuseppe