IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Popoli a favore delle 3 Ditte indicate nell’allegato “A” (elenco n. 1) datato Pescara 26/10/2005 rettificato il 16/10/2006 formato da n. 2 facciate;

-    di obbligare il Comune di Popoli a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” (elenco n. 1) datato Pescara 26/10/2005 rettificato il 16/01/2006 nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Comune di Popoli ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Popoli e delle Ditte del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L’Aquila Lì 1 febbraio 2006

Ottaviano Del Turco

Segue allegato