IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'art. 5 della L.R. 38/1996
1. Il comma 4 dell'art. 5 della L.R. 38/1996 è così sostituito:
«4. Il Comitato è così composto:
a) dal Direttore dell'Area Parchi, Territorio, Ambiente e Energia che lo presiede, o da un suo delegato;
b) da due esperti, di cui uno botanico, l'altro zoologo, designati dal Dipartimento di scienze ambientali dell'Università di L'Aquila, o da loro delegati;
c) da due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, o da loro delegati, designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale operanti in Abruzzo, iscritte nell'elenco previsto dall'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale). Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta di designazione fatta dalla Regione, gli esperti vengono scelti dal Componente la Giunta preposto ai parchi e alle riserve naturali nell'ambito delle associazioni di protezione ambientale iscritte nell'elenco suddetto;
d) dal Dirigente del Servizio Amministrativo della Direzione Territorio o da un suo delegato;
e) dal Dirigente del Servizio Aree protette della Regione o da un suo delegato;
f) dal Responsabile dell'Ispettorato regionale delle foreste del Settore Tutela ambientale o da un suo delegato;
g) dai Responsabili degli uffici competenti delle Province designati dai rispettivi Presidenti, che intervengono con diritto di voto solo per le proprie competenze territoriali, o da loro delegati.»
2. Il comma 8 dell'art. 5 della L.R. 38/1996 è così sostituito:
«8. Le sedute sono valide con la presenza di cinque componenti.»
Art. 2
Modifiche all'art. 22 della L.R. 38/1996
1. Il comma 3 dell'art. 22 della L.R. 38/1996 è così sostituito:
«3. L'Ente Locale predispone e adotta il Piano di assetto naturalistico e le sue varianti.»
2. Dopo il comma 3 dell'art. 22 della L.R. 38/1996 sono inseriti i seguenti commi:
«3bis - Successivamente, gli atti e gli elaborati del Piano sono depositati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso la segreteria dei Comuni e delle Province interessate.
3ter - L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul BURA, a mezzo di manifesti murali e almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 3. Chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del Piano.
3quater - Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Presidente della Regione o per delega il Componente la Giunta indice una conferenza di servizi per gli effetti dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo in vigore.
3quinquies - La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute e in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3 quater adotta in via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione.
3sexies - La definitiva approvazione è resa pubblica per mezzo di avviso sul BURA.»
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 10 Febbraio 2006
OTTAVIANO DEL TURCO