corte costituzionale

Sentenza n. 12 dell’11 gennaio 2006 relativa al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 3; 45, comma 3; 46, comma 2; 47, comma 2; 79, comma 2 in relazione al comma 1, lettera c); 86, comma 3 in relazione ai commi 1, 2 e 4, dello Statuto della Regione Abruzzo.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco BILE                     Presidente

-    Giovanni Maria FLICK       

-    Francesco AMIRANTE       

-    Ugo DE SIERVO                

-    Romano VACCARELLA    

-    Paolo MADDALENA         

-    Alfio FINOCCHIARO        

-    Alfonso QUARANTA         

-    Franco GALLO                   

-    Luigi MAZZELLA              

-    Gaetano SILVESTRI           

-    Sabino CASSESE                

-    Maria Rita SAULLE           

-    Giuseppe TESAURO          

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 3; 45, comma 3; 46, comma 2; 47, comma 2; 79, comma 2 in relazione al comma 1, lettera c); 86, comma 3 in relazione ai commi 1, 2 e 4, dello Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 4 novembre 2004, depositato in Cancelleria il successivo 10 novembre 2004 ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi 2004.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1)   dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo,

2)   dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 3, della statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 101 dell’8 ottobre 2004;

3)   dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma 2, del citato statuto;

4)   dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 2, del citato statuto;

5)   dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 86, comma 3 in relazione ai commi 1, 2 e 4, del citato statuto;

6)   dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale in via consequenziale dei commi 1, 2 e 4 dell’art. 86 del citato statuto;

7)   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del citato statuto, in riferimento all’art. 117, quinto comma, della Costituzione;

8)   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 79, comma 2 in relazione al comma 1, lettera c), in riferimento agli artt. 121, secondo e quarto comma, e 134 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11 gennaio 2006.

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2006.

Presidente

Franco Bile